TAR Milano, sez. III, sentenza 2010-07-20, n. 201003246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2010-07-20, n. 201003246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201003246
Data del deposito : 20 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00785/2009 REG.RIC.

N. 03246/2010 REG.SEN.

N. 00785/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 785 del 2009, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dagli avv. E A e C O nonché, tramite nuova procura, dall’avv. A F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C O in Milano, Sito della Guastalla n. 5;

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1;

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA;

COMANDO INTERREGIONALE ITALIA NORD OCCIDENTALE. GUARDIA DI FINANZA;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza in data 16 gennaio 2009, non notificato, con il quale è stato disposto che il Vice Brigadiere, in spe, Alberto Fantuzzi 04164014306 perde il grado per rimozione ed è posto a disposizione del Centro Documentale competente come semplice soldato a decorrere da oggi;

del processo verbale della seduta della Commissione di disciplina letto e firmato in data 17 dicembre 2008 con il quale la Commissione ha deciso che “il Vice Brigadiere F A 04164014306 non è meritevole di conservare il grado”;

della nota del reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombarda n. 20050/6210 del 19 febbraio 2009 e allegato prospetto con la quale è stato chiesto al Vice Brigadiere Fantuzzi di provvedere al pagamento di Euro 738,67;

dei provvedimenti denominati Atto dispositivo TEP n. 23 del 22 gennaio 2009 del Reparto Logistico Amministrativo Lombardia della Guardia di Finanza e Atto dispositivo n. 25 TEP, nonché dei provvedimenti di cui alla raccomandata n. protocollo 18057 del febbraio 2009, con i quali si dà atto che “il Vice Brigadiere F A ha cessato dal servizio il 16 gennaio 2009 per rimozione dal grado”, contestualmente determinando l’indennità di buonuscita con la motivazione “collocato in congedo per rimozione dal 16 gennaio 2009”;

e per la condanna

del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale e/o Comando Interregionale della Guardia di Finanza a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e nel servizio permanente effettivo con diritto a percepire la retribuzione dal 16 gennaio 2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi;

Udito l’avv. A.F. Tartaglia, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il sig. F A, odierno ricorrente, ha prestato servizio presso la Guardia di Finanza, con il grado di Vice Brigadiere.



1.1. Con sentenza emessa dalla corte d’Appello di Milano in data 29 settembre 2006, il medesimo è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 322, comma quarto, codice penale, in quanto, in concorso con un collega, induceva il titolare di una attività commerciale sottoposta a controllo, a promettere la dazione di una somma di danaro in cambio della risoluzione di alcuni inconvenienti rilevati durante il controllo stesso.



1.2. Venuta a conoscenza di tale pronuncia, l’Amministrazione dava corso ad un procedimento disciplinare, che si concludeva con il provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale datato 16 gennaio 2009, il quale disponeva la sanzione della perdita del grado per rimozione.



1.3. Avverso tale provvedimento - nonché avverso gli altri provvedimenti in epigrafe indicati che al primo danno esecuzione o che in quell’atto trovano il loro presupposto - è diretto il ricorso in esame.



1.4. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze per opporsi all’accoglimento del gravame.



1.5. La Sezione con ordinanza n. 724 del 12 giugno 2009 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.



1.6. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, parte ricorrente ha depositato memoria.



1.7. Tenutasi la pubblica udienza in data 10 giugno 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.



2. Con il primo motivo l’interessato deduce l’incompetenza del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale ad emettere il provvedimento sanzionatorio qui impugnato, essendo a suo dire competente il Comandante in Seconda per delega ricevuta dal Comandante Generale della Guardia Finanza.



2.1. Il motivo è infondato.



2.2. L’Amministrazione intimata ha depositato in giudizio la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, datata 26 marzo 2008, dalla quale emerge che il predetto organo, ai fini della comminazione delle sanzioni disciplinari di stato al personale appartenente al Corpo, ha delegato i Comandanti Interregionali (cfr. art. 10 di tale determinazione) e non già il Comandante in Seconda come invece asserisce il ricorrente.



2.3. Nel corso della discussione orale, tenutasi nell’udienza di trattazione del merito, la difesa di quest’ultimo ha prospettato, invocando a proprio suffragio alcuni precedenti giurisprudenziali, anche l’incompetenza del Comandante Generale (il quale dunque neppure avrebbe potuto delegare i Comandanti Interregionali) in favore del Ministro della Difesa.



2.4. La doglianza tuttavia è palesemente inammissibile, giacché essa non è stata sollevata nel ricorso originario.

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