TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2017-05-10, n. 201702520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza collegiale 2017-05-10, n. 201702520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201702520
Data del deposito : 10 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2017

N. 00677/2016 REG.RIC.

N. 02520/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00677/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2016, proposto, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., da:


A F e P P, rappresentati e difesi dall'avvocato P P, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Ucciero in Napoli, via Loggia dei Pisani 13;


contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso per legge dagli avvocati G R, A I F, E C, B R, G P, A C, B C, A A, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e A P, con domicilio in Napoli, piazza Municipio;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza numero 30837 del 2013 del Giudice di Pace di Napoli;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2017 la dott.ssa R M R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe e per la conseguente condanna del Comune di Napoli al pagamento in suo favore delle somme in essa liquidate;
chiede altresì, ai sensi dell’articolo 112, comma terzo, c.p.a., la condanna dell’ente al pagamento di ulteriori somme a titolo di interessi legali maturati dalla data del passaggio in giudicato della sentenza predetta (17 marzo 2014) sulle spese sugli onorari liquidati in sentenza in favore dell’avvocato P P (€ 14,59);
chiede inoltre, ai sensi dell’articolo 114, comma quarto, lettera e), c.p.a., la liquidazione in favore della ricorrente di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione;
chiede infine la distrazione delle spese in favore del procuratore anticipatario.

La difesa del Comune di Napoli, il quale si è costituito in giudizio in giudizio, ha eccepito la necessità di sospendere il procedimento giurisdizionale in corso, tenuto conto del fatto che l’ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) con accesso all'anticipazione di liquidità proveniente dall'apposito fondo di rotazione (il cosiddetto fondo salva - Comuni) di cui agli artt. 243- bis e seguenti del decreto legislativo numero 267/2000.

L’ente si sarebbe avvalso della possibilità offerta dall’articolo 1, comma 714- bis , della legge numero 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), che consente – agli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione – la rimodulazione o riformulazione del piano;
quest’ultimo mantiene la sua durata originaria, però si può tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato oppure dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000.

Osserva parte resistente che, dall’adozione della relativa deliberazione consiliare – nel caso in esame si tratta della deliberazione numero 15 del 30 settembre 2016 – discendono gli effetti previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 243- bis del TUEL, con conseguente sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente, e ciò dalla data della deliberazione con la quale si è stabilito di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte della Corte dei conti (come previsto dal comma quarto del su richiamato articolo 243- bis ).

Alla camera di consiglio del 9 maggio 2017, in cui la causa è stata assunta in decisione, il Comune di Napoli ha depositato un’attestazione del Ragioniere Generale dell’ente (nota prot. n. PG/2017/326754 del 27 aprile 2017 con la quale si rappresenta che, allo stato, la Sezione Controllo della Corte dei conti non ha in alcun modo provveduto in ordine alla su menzionata deliberazione di rimodulazione del piano pluriennale di riequilibrio finanziario.

Orbene, le considerazioni svolte dal Comune resistente meritano adesione.

Come già ritenuto da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 913/2017, dalla data di approvazione della deliberazione numero 15 del 30 settembre 2016 discendono gli effetti di cui all’art. 1, comma 714- bis , della legge di stabilità del 2016, consistenti nella sospensione delle procedure esecutive sino all'approvazione (o al diniego) da parte della Sezione Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 243- bis , comma quarto, TUEL (« le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243 quater, commi 1 e 3 »).

Secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dalla Sezione il giudizio di ottemperanza deve essere equiparato alle procedure esecutive ai fini dell’applicabilità dell’art. 243 bis, comma 4, TUEL, in ragione della necessaria tutela della par condicio creditorum , atteso anche il nesso tra debiti fuori bilancio e piani di riequilibrio (cfr.

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