TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-03, n. 202301917

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-03, n. 202301917
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301917
Data del deposito : 3 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2023

N. 01917/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07971/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7971 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E T e A B, e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 357, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicili digitali come da registri di giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica;
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Capo del Dipartimento pro-tempore ;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;



per l'annullamento

- del decreto del Provveditorato Regionale per la -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della deplorazione ai sensi dell’art. 4 comma 1, lett. n) del d. lgs. 449/1992;

- della delibera adottata dal Consiglio Regionale di disciplina della -OMISSIS- del -OMISSIS- di proposta della sanzione, consegnata al ricorrente in data -OMISSIS-;

- del silenzio serbato dall’Amministrazione a seguito dell’invio di istanza di sospensione dell’efficacia della sanzione;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ai predetti atti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 4 giugno 2018 e depositato il 3 luglio 2018 sono stati impugnati i provvedimenti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

il ricorrente è assistente capo del Corpo della Polizia Penitenziaria, già in servizio presso la Casa circondariale “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-, e in atto presso la Casa circondariale di -OMISSIS-;

in data 18 gennaio 2016 l’interessato presentava un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-i nei confronti dell’ispettore superiore -OMISSIS-, comandante f.f. del reparto di assegnazione, lamentando che nel rapporto informativo annuale per il 2014 era stato assegnato un punteggio inferiore di tre punti (da 32 a 29), fermo il giudizio di “ ottimo ”, e asserendo che vi era comportamento persecutorio del superiore;

iscritto il -OMISSIS- nel registro degli indagati in relazione al delitto di cui all’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio), il P.M. procedente, con atto del 26 agosto 2016, chiedeva l’archiviazione, disposta dal G.I.P. con decreto del 14 settembre 2017, che rigettava, altresì, l’opposizione formulata dal denunciante;

successivamente il -OMISSIS- veniva assoggettato a procedimento penale per il delitto di cui all’art. 368 c.p. (calunnia) -per aver falsamente incolpato il -OMISSIS- “… nella consapevolezza della sussistenza di rapporti e sanzioni disciplinari a suo carico, nonché del cospicuo numero di assenze per il predetto anno, elementi in realtà posti alla base della valutazione operata dal -OMISSIS-… ”- con richiesta di rinvio a giudizio del 15 febbraio 2018 e fissazione di udienza preliminare del 12 aprile 2018;

medio tempore , con relazione di servizio del 21 settembre 2017 l’ispettore superiore -OMISSIS- riferiva la vicenda evidenziando che il -OMISSIS- aveva espresso nella denuncia e nell’opposizione all’archiviazione valutazioni negative, accusandolo di falso, incompetenza, e scorrettezza nell’espletamento delle proprie funzioni;

. con atto del 28 ottobre 2017 il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria nominava il funzionario istruttore che, con nota del 30 ottobre 2017, notificata il 23 novembre 2017, contestava al dipendente gli addebiti di cui agli artt. 2 comma 1 lettere c) ed e), 3 comma 2 lettera r) e 4 comma 1 lettera n) del d.lgs. n. 449/1992;

acquisite le giustificazioni scritte dell’incolpato, formalizzate in data 11 dicembre 2017, con deliberazione del Consiglio regionale di disciplina del -OMISSIS-, presente per l’interessato il difensore nominato, è stato deliberato di proporre, in relazione all’infrazione prevista dall’art. 4 comma 1 lettera

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