TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-10-19, n. 202200178

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-10-19, n. 202200178
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200178
Data del deposito : 19 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2022

N. 00178/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 20122, proposto da G T, rappresentato e difeso dagli avvocati M I e V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Filippo Serafini n. 9, presso lo studio dell’avvocato V C;



contro

il Comune di Imèr, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;



nei confronti

Azienda agricola Vio Federica e Federica Vio, non costituite in giudizio;



per l’annullamento

dei seguenti atti: A) bando di gara prot. n. 1087 in data 15 marzo 2022, relativo alla procedura di gara per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi, per le stagioni di alpeggio 2022-2027; B) verbale della Commissione di gara n. 3 in data 20 aprile 2022; C) della nota prot. n. 1604 in data 20 aprile 2022, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato al concessionario uscente l’esito finale procedura di gara e l’intervenuta aggiudicazione provvisoria al ricorrente, primo classificato, chiedendo di formalizzare per iscritto la volontà di esercitare il diritto di prelazione di cui all’art. 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203; D) della nota prot. n. 1607 in data 21 aprile 2022, con cui l’Azienda agricola Vio Federica ha formalmente esercitato il diritto di prelazione; E) deliberazione di Giunta n. 39 in data 26 aprile 2022, con cui sono stati approvati verbali della gara per la concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna; F) comunicazione del Comune di Imèr in data 27 aprile 2022, con cui il ricorrente è stato informato della non aggiudicazione della concessione in uso delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi; G) contratto di concessione in uso delle malghe, se stipulato; F) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale,

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni causati dall’adozione degli atti impugnati

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Imér;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2022 il dott. Carlo Polidori e uditi gli avvocati M I e Vittorio Cristanelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Imèr in esecuzione della deliberazione di Giunta 8 marzo 2022, n. 17, ha indetto con la determinazione 15 marzo 2022, n. 1087, un’asta pubblica (ai sensi degli articoli 19 e 39, comma 2-bis, della legge provinciale n. 19 luglio 1990, n. 23, e dell’art. 10 del relativo regolamento di attuazione, approvato con d.P.G.P. 22 maggio 1991, n.10-40/Leg.) per la concessione in uso di beni contraddistinti dalla p.ed. 424 (casera Malga Agnerola), dalla p.ed. 783 (stallone Malga Agnerola), dalla p.ed. 420/7 (sedime Malga Morosna), dalla p.ed. 420/8 (sedime Malga Morosna), nonché dalle pp.ff. 2948, 2949, 2951/1, 2952/1, 2953, 2954/1, 2954/2, 2972/2, 2972/4, 2972/8, 2974/1 (pascoli), tutti in CC di Imer, per le stagioni di alpeggio 2022-2027. Nel bando di gara si legge, per quanto più interessa in questa sede, che nel precedente bando di gara non era stato escluso il diritto di prelazione di cui all’art. 4-bis della legge n. 203/1982.

2. Il Comune di Imèr con nota del 27 aprile 2022 ha informato il ricorrente dell’intervenuta approvazione, con la delibera di Giunta 26 aprile 2022, n. 39, dei verbali delle Commissioni di gara, in base ai quali il ricorrente medesimo è risultato primo classificato, offrendo un canone di € 16.000,00 annui (come dal verbale di gara n.3 in data 20 aprile 2022). Tuttavia l’Amministrazione comunale con nota del 20 aprile 2022 ha comunicato al concessionario uscente l’esito della gara e l’aggiudicazione provvisoria in favore del primo classificato, chiedendo di formalizzare la volontà di esercitare il diritto di prelazione di cui all’art. 4-bis della legge n. 203/1982, e l’Azienda Agricola Vio Federica con nota del 21 aprile 2022 ha esercitato il diritto di prelazione. Quindi la Giunta comunale con la medesima delibera n. 39 del 2022 ha aggiudicato all’Azienda Agricola Vio Federica la concessione delle malghe Agnerola e Morosna e dei pascoli annessi per le stagioni di alpeggio 2022-2027.

3. Degli atti impugnati il ricorrente chiede l’annullamento, con conseguente domanda di risarcimento danni, affidandosi a quattro distinti motivi di ricorso.

I) Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, abnormità, illogicità o contraddittorietà, travisamento o erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

All’esito della gara il ricorrente è risultato primo classificato, essendo in possesso dei requisiti richiesti e in applicazione dei punteggi previsti dal bando; tuttavia tali requisiti e punteggi sono stati contraddittoriamente disattesi con l’aggiudicazione della concessione in favore della controinteressata. Inoltre tale aggiudicazione è stata disposta in applicazione di un diritto di prelazione inesistente, in quanto asseritamente risalente al precedente bando. Difatti dalla

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