TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-04-09, n. 201500614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-04-09, n. 201500614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201500614
Data del deposito : 9 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00502/2013 REG.RIC.

N. 00614/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00502/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 502 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da G A, rappresentato e difeso dall'avv. R R, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, n. 76/B;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

-della Determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I° Reparto, a firma del Capo del I Reparto, prot. n. 337534/T-4-53-3 del 14.08.2012, notificata al ricorrente il 12.02.2013, con cui è stata respinta la istanza di trasferimento alla Legione Carabinieri Puglia ex art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, in data 22 settembre 2010, reiterata con integrazioni 1'11 maggio 2012;

-con i motivi aggiunti notificati in data 10.9.2013 e depositati in data 24.9.2013 : della Determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, I° Reparto, a firma del Capo del I Reparto, prot. n. 351563/CI-T-7 di prot. del 25.05.2013, notificata al ricorrente in data 5 giugno 2013, con cui è stato disposto l'annullamento della determinazione prot. n. 337534/T-4-53-3 del 14.08.2012, recante il diniego di trasferimento del ricorrente alla Legione Carabinieri Puglia ex art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, nonchè la conferma dell'assegnazione del ricorrente alla Stazione Carabinieri di Strongoli (KR);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso con particolare riferimento alla relazione del Comando Generale dell'Arma 23 aprile 2013.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 6 marzo 2015;
il cons. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con atto notificato in data 2.4.2013 e depositato in data 24.4.2013, il ricorrente, arruolato nell'Esercito nel 2004 e transitato nell'Arma dei Carabinieri nel 2008, a seguito di concorso, premetteva di prestare servizio, a decorrere dal 31.08.2009, presso il Comando Stazione Carabinieri di Strongoli (KR) ed evidenziava che era stato costretto a fissare la residenza del proprio nucleo familiare -caratterizzato dalla presenza anche di due figli minori, di cui il primo nato in data 15.06.2010 ed il secondo nato in data 13.03.2012- a Mesagne (BR), in quanto la propria moglie ivi esercitava la professione legale, connotata da un forte radicamento sul territorio, non potendo decidere diversamente, in ragione della necessità dell’apporto del di lei reddito ai fini del sostentamento della famiglia.

Precisava che, in data 22.09.2010, dopo la nascita del figlio maggiore, aveva presentato domanda di trasferimento, ai sensi dell'art.398 R.G.A., evidenziando le gravi difficoltà ostative, in concreto, all'adempimento degli obblighi di assistenza familiare, a causa della notevole distanza tra il luogo di servizio del ricorrente ed il luogo di residenza della famiglia (circa 300 km).

Esponeva che, dopo aver ottenuto un trasferimento provvisorio a Latiano (BR), per il periodo dal 10.10.2011 al 19.03.2012, per assistere la moglie che si trovava in condizioni di gravidanza a rischio, in data 11.05.2012, non avendo ancora avuto alcuna risposta in relazione alla precitata istanza del 22.9.2010, reiterava la domanda di trasferimento ex art. 398 R.G.A, evidenziando le maggiori difficoltà subentrate, in ragione degli accresciuti compiti genitoriali.

Lamentava che, dopo aver partecipato al procedimento ex art. 10 della L. 241 del 1990 - rappresentando che la Circolare n.944001-1/T-16/Pers.Mar. del 92.2010, nel porre il requisito dell'attività subordinata sarebbe applicabile anche all’ipotesi di coniuge non svolgente attività di lavoro subordinato- si vedeva recapitare l’epigrafato provvedimento di diniego, avverso cui deduceva:

1) violazione dell'art. 3 e 10 bis 1. 241/90. Eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione ;

L’impugnato provvedimento difetterebbe di motivazione, in quanto mancherebbe di dare specifica contezza in ordine alle ragioni che impedirebbero il ricongiungimento familiare.

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 398 R.G.A., della circolare n.944001-1/T-16/Pers.Mar. del 09 febbraio 2010. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità manifesta ed altri profili. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 29, 30, 31 Cost..

Alla luce della circolare n.944001-1/ T-16/ Pers.Mar. del 09 febbraio 2010 e dei principi costituzionali, la tutela dell'interesse dei figli minori a godere della presenza di entrambe le figure genitoriali, integrerebbe i fondati e comprovati motivi di cui all'art. 398 R.G.A., che potrebbero giustificare l'accoglimento della istanza di trasferimento.

Concludeva per l’accoglimento di questa nuova impugnativa, con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 29.4.2013, si costituiva l’intimata Amministrazione per resistere al presente ricorso.

Questa Sezione, con Ordinanza n. 224 del 9.5.2013, accoglieva la domanda cautelare proposta dal ricorrente, con la seguente motivazione: " la cogente necessità di una giusta ed equa valorizzazione e protezione dei diritti di tutti i minori impone di ritenere che la differente professionalità del genitore non può e non deve influire sui diritti fondamentali ed imprescindibili del bambino, in coerente applicazione dei principi Costituzionali sanciti con gli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione " .

Con atto per motivi aggiunti notificati in data 10.9.2013 e depositati in data 24.9.2013, il ricorrente premetteva che, a seguito dell’Ordinanza cautelare n. 224 del 9.5.2013, la PA, riesaminata la fattispecie, confermava il rigetto della sua domanda di trasferimento per ricongiungimento familiare, accordando prevalenza alle esigenze di organico e di servizio dell'Amministrazione.

A sostegno di questa nuova impugnativa, deduceva:

1) violazione dell'art. 10 bis 1. 241/1990. Violazione della ordinanza cautelare. Eccesso di potere di contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento. Violazione del principio di lealtà e correttezza;

Non sarebbe stata consentita la partecipazione al procedimento del ricorrente.

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 398 R.G.A., della circolare n.944001-1/T-16/Pers.Mar. del 09 febbraio 2010. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità manifesta ed altri profili. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 29, 30, 31 Cost .;

Il provvedimento, in violazione della menzionata circolare sul ricongiungimento familiare, continuerebbe a disconoscere la pregnante rilevanza delle esigenze della famiglia, tutelate dagli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e sarebbe genericamente fondata anche su un presunto esubero di personale nella Regione Puglia.

Concludeva per l’accoglimento di questo nuovo gravame, con vittoria di spese

Con memoria depositata in data 16.12.2013, il ricorrente insisteva nelle proprie argomentazioni difensive.

Questa Sezione, con Ordinanza n. 682 del 19.12.2013, accoglieva la domanda cautelare.

Nelle more del giudizio, con Ord. Cons. Stato Sez. IV n. 1982 del 14/05/2014 (

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