TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-05-08, n. 202004825

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-05-08, n. 202004825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202004825
Data del deposito : 8 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2020

N. 04826/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00870/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 870 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Serra e Gino Cilia, con domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia;



contro

Azienda Policlinico Umberto I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sandro Salera, con domicilio digitale come da PEC Registri Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del silenzio rigetto opposto dal Policlinico Umberto I° di Roma alla istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente, datata -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Policlinico Umberto I;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2020 il dott. Massimo Santini, e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente riferisce quanto segue:

a) in data -OMISSIS-, veniva sottoposta presso il Policlinico Umberto I di Roma ad intervento chirurgico di stabilizzazione C3-C4 per listesi vertebrale post trauma, da cui scaturiva un progressivo deterioramento delle sue funzioni motorie, cognitive e comportamentali che culminarono nell’anno -OMISSIS-in una diagnosi di disturbo neuro-cognitivo maggiore, di grado lieve. Nell’anno -OMISSIS-, a seguito dell’aggravarsi del quadro clinico, la predetta Sig.ra -OMISSIS-venne nuovamente ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia del Policlinico Umberto I di Roma dove le venne diagnosticato un sospetto idrocefalo cronico dell’adulto associato a un decadimento cognitivo e diabete mellito. In data -OMISSIS-la Sig.ra -OMISSIS-decedeva in Roma;

b) in data -OMISSIS-veniva pubblicato il testamento olografo di quest’ultima, con il quale la medesima destinava tutti i suoi beni ai propri nipoti (tra i quali la ricorrente) e pronipoti, garantendo al Sig. -OMISSIS-il diritto di abitazione vita natural durante, presso l’immobile sito in -OMISSIS-. Con missiva del -OMISSIS-il Sig. -OMISSIS-rivendicava il proprio status di erede legittimo acquisito per effetto del matrimonio contratto con la Sig.ra -OMISSIS-in data-OMISSIS--OMISSIS-, contestando le anzidette disposizioni testamentarie in quanto ritenute lesive della quota ereditaria ad egli spettante quale erede legittimo;

c) a seguito di ricerche successivamente espletate la ricorrente trovava conferma nel fatto che il Sig. -OMISSIS-aveva contratto matrimonio con la Sig.ra -OMISSIS-in data-OMISSIS--OMISSIS-, vale a dire nel periodo in cui la stessa era ricoverata presso il reparto di Neurochirurgia del Policlinico Umberto I a causa della grave patologia di cui ella era affetta. Al fine di tutelare la propria posizione giuridica anche in via giudiziaria, la stessa odierna ricorrente chiedeva dunque al Policlinico Umberto I, in data -OMISSIS-, di prendere visione ed estrarre copia della cartella clinica relativa al ricovero della Sig.ra -OMISSIS-nel mese di-OMISSIS-dell’anno -OMISSIS- presso il reparto Neurochirurgia. Tale richiesta non veniva tuttavia riscontrata.

2. Stante il silenzio serbato dall’amministrazione sulla predetta istanza di accesso, veniva allora proposto gravame dinanzi a questo TAR, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per violazione degli artt. 22 ss della legge n. 241 del 1990.

3. Si costituiva in giudizio l’intimata amministrazione sanitaria per chiedere il rigetto del gravame.

4. Alla camera di consiglio del consiglio del 5 maggio 2020 la causa veniva infine trattenuta in decisione.

5. Tutto ciò premesso osserva il collegio che:

A. La richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente trae fondamento dall’interesse concreto e

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