TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-03-28, n. 201800662

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-03-28, n. 201800662
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201800662
Data del deposito : 28 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2018

N. 00662/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02552/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2006, proposto da T B, rappresentato e difeso dall'avvocato L N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Catania, via Umberto, 303;

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, in persona dell’Assessore p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Lipari, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della dichiarazione di lieve danno in area di notevole interesse paesaggistico per opere in sanatoria ai fini del calcolo dell'indennità pecuniaria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Colturali e dell’Identità Siciliana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 febbraio 2018 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A.- Con il presente gravame, il ricorrente - proprietario di un immobile ubicato nel Comune di Lipari (censito in catasto al Fg. 111, Part. 178) - ha impugnato il provvedimento del 20 febbraio 2006 n. 2252 con cui la Soprintendenza BB.CC.AAA. di Messina ha comunicato di ritenere che le opere da lui realizzate ed assentite in sanatoria “arrecano lieve danno alle valenze paesaggistiche dell’area protetta” e, pertanto, comportano la corresponsione di una somma da calcolarsi successivamente a titolo di indennità pecuniaria.

Deduce, oltre alla violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 e al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, la prescrizione quinquennale del presupposto diritto di credito, in ragione della sua decorrenza dal rilascio, seppure in forma tacita, del prescritto nulla osta della Soprintendenza di Messina nell’ambito del procedimento volto ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria.

Infine, in via meramente subordinata, il ricorrente ha chiesto che sia posta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 “ove non venisse individuato per interpretazione sistematica, un termine entro cui l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo è legittimata all’esercizio del potere sanzionatorio”.

B. - L’Amministrazione regionale si è costituita con memoria di pura forma e depositando documenti.

C. - Con ordinanza n. 1609 del 19 ottobre 2006, la domanda cautelare del ricorrente è stata rigettata.

D. - In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

E. - Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2018, la causa è stata trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

F. - Ciò premesso in punto di fatto, non merita accoglimento la censura con cui il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Rileva il Collegio che il provvedimento in questione non deve essere preceduto da tale comunicazione trattandosi di atto dovuto per il quale non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario;
trattasi di un atto vincolato che, quindi, non richiede una specifica comparazione delle ragioni d’interesse pubblico con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.

Del pari infondata risulta la censura con cui il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

Invero secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, per gli illeciti in materia paesaggistica ed urbanistico - edilizia puniti con sanzione pecuniaria, la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 inizia a decorrere solamente dalla cessazione della situazione di illiceità, sicché, l'indennità prevista dall’art. 167 del codice dei beni culturali può essere irrogata anche a distanza di tempo e senza la necessità di motivazione in ordine al ritardo dell'esercizio del potere (tra le tante, T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 31/03/2011 n. 97;
Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2006, n. 4420).

Quanto alla eccepita prescrizione della pretesa creditoria sottesa all’impugnato provvedimento, il ricorrente individua in cinque anni il termine di prescrizione della pretesa creditoria dell’amministrazione decorrente dal 29 marzo 1998, data di rilascio, seppure in forma tacita, del prescritto parere della Soprintendenza di Messina nell’ambito del procedimento volto ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria.

Il motivo è infondato.

Il Collegio ritiene di condividere l’ormai consolidato e più recente indirizzo seguito dal Giudice d’appello siciliano, che (nel rivedere quanto affermato nella propria sentenza n. 143/2014) ha stabilito come - attesa “la natura di vera e propria sanzione amministrativa” della sanzione pecuniaria per abuso paesaggistico e, per l’effetto, l’applicabilità dell’invocato art. 28 della l. n. 689/1981 - “il potere sanzionatorio … si prescrive nel termine quinquennale dalla cessazione dell’abuso che (si) ritiene coincida con il momento di conseguimento del titolo autorizzatorio” (in tal senso, da ultimo la sentenza del C.G.A.R.S. n. 24/2018, in cui si richiama la propria decisione n. 123/2014 di adesione alla posizione già espressa sia dal Consiglio di Stato, con decisioni n. 1464/2009 e n. 2160/2010, che dalle Sezioni Riunite dello stesso C.G.A.R.S. con pareri n. 188/2011 e n. 28/2012, più recentemente ribaditi con pareri n. 1210/2016 e n. 430/2017).

Da tale più attuale ed ormai stabile esegesi ne deriva come, nel caso di specie, la cessazione della permanenza dell’illecito si sia verificata in data 08/04/2004 con il rilascio al ricorrente della concessione edilizia in sanatoria n. 312, con la conseguenza che, al momento dell’emanazione dell’impugnato provvedimento del 20/02/2006, la prescrizione della sottesa pretesa creditoria non può dirsi estinta ai sensi del citato art. 28 della l. n. 689/1981 per decorso del termine quinquennale ivi previsto.

G. - In conclusione, per tutto quanto precede, il ricorso va rigettato.

H. - Le spese di lite possono essere, comunque, integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dell’orientamento di segno opposto in tema di prescrizione in precedenza espresso (anche di recente) da questo Tribunale.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi