TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2017-02-01, n. 201700083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2017-02-01, n. 201700083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201700083
Data del deposito : 1 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2017

N. 00083/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00592/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2016 proposto da:
P L, rappresentato e difeso dall’avv. F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Carso n. 1;

contro

Comune di Reggio di Calabria, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall’avv. A P D S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica, in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco - Palazzo Ce.dir.;

nei confronti di

G G, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via del Gelsomino n. 45;

per l’accertamento

dell’obbligo del Comune di Reggio Calabria di provvedere alla conclusione del procedimento amministrativo avviato con nota del 28 luglio 2015 prot. n. 110294 dall’Ufficio Settore Pianificazione e valorizzazione del territorio del medesimo Comune di Reggio Calabria, finalizzato alla revoca dei seguenti atti: S.C.I.A. n. 232/2015;
C.I.A. n. 288/15;
C.I.A. n. 532/15 ottenuti dal sig. G Giuseppe, con conseguente adozione di ogni provvedimento consequenziale e sanzionatorio.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria e di G G;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone il ricorrente, promittente alienante dell’immobile sito in Reggio Calabria, Via Vico Vitetta, 26, piano terra, per come identificato al NCF, sezione urbana di Reggio Calabria, foglio 104, particella 474 sub 207, in favore dell’odierno controinteressato, di avere presentato, in data 17 giugno 2015, un esposto al Comando della polizia municipale di Reggio Calabria (all. n. 4 del relativo fascicolo), al fine di controllare la legittimità dei lavori intrapresi dal ridetto controinteressato, anticipatamente immesso nel possesso dell’immobile, senza alcun accordo in merito.

Contestualmente, inviava anche una diffida (all. n. 5), in data 29 giugno 2015, indirizzata all’Ufficio urbanistica del Comune di Reggio Calabria nella quale, oltre a specificare che con il preliminare di compravendita non aveva autorizzato alcun lavoro all’interno del proprio immobile, faceva presente che detto contratto prevedeva soltanto, per ciò che riguardava i lavori, che “ la parte acquirente si impegna a non mutare lo stato dei luoghi ovvero a non effettuare alcuna modifica e/o intervento di alcun genere nell’immobile in oggetto sino alla data del 28 febbraio 2015 ”.

All’esito delle predette diffide, il Dirigente del Settore Urbanistica, con provvedimento del 28 luglio 2015, ha avviato il procedimento di revoca di tutti i provvedimenti autorizzativi precedentemente formatisi a favore del sig. G (all. n. 9).

Nella predetta nota si legge testualmente che: “ assunto all’esame il testo del contratto preliminare di vendita stipulato il 10 gennaio 2015, tra la ditta G Giuseppe ed il proprietario L P, si rileva che all’art. 2, comma 3, viene regolato l’effetto traslativo del possesso e le modalità di attuazione delle modificazione del l’u.i.u. compromessa, senza nulla convenire in ordine al potere del proprietario di disporre l’autorizzazione all’esecuzione degli interventi di modificazione della struttura e della destinazione funzionale dell’u.i.u stessa ”, con la conseguenza che “ si appalesa falsa la dichiarazione resa il 19 maggio 2015 dal titolare della ditta G G, versata in atti dal tecnico D.L. ing. W C, della nota in riferimento, nella parte in cui il dichiarante si è “considerato legittimato alla presentazione della detta SCIA in qualità di soggetto avente titolo per effetto di atti o contratti che attribuiscono al richiedente il diritto di effettuare l’intervento ”, così intendendo replicare avverso la richiesta dell’autorizzazione del proprietario da questo Settore formulata con la diffida all’esecuzione, in dirigenziale n. 69927 del 12.5.2015. Parimenti falsa si appalesa la dichiarazione del medesimo titolare della Ditta G Giuseppe, resa nel teste dell’istanza, depositata il 23 giugno 2015, rivolta al rilascio del certificato di agibilità dell’u.i.u. in oggetto, nella parte in cui lo stesso si è professato, sotto ammonizione ex art. 46 DPR 145/2000 “proprietario” dell’u.i.u. interessata ”.

Il ricorrente diffidava più volte il Comune alla conclusione del procedimento avviato con la nota di cui sopra, da ultimo in data 28 giugno 2016 (all. n.13), senza ricevere alcun riscontro.

A fronte del contegno omissivo osservato dal Comune, lamenta il ricorrente l’illegittimità del silenzio inadempimento così venutosi a formare.

Afferma che sussista un obbligo del Comune di provvedere quando i privati chiedono il rispetto dei titoli abilitativi rilasciati, degli strumenti urbanistici o della disciplina edilizia attraverso l'eliminazione di abusi (intendendo per tali gli interventi effettuati in assenza di titolo edilizio).

Nel caso di specie, a seguito delle segnalazioni dell’odierno ricorrente finalizzate a promuovere l’adozione di interventi repressivi a fronte degli abusi edilizi asseritamente posti in essere dal sig. G, il Comune ha azionato correttamente il procedimento di revoca di tutti i provvedimenti amministrativi di edilizia agevolata, sulla scorta dell’accertata falsità delle dichiarazioni rese dall’odierno controinteressato al momento della presentazione delle segnalazioni.

A tale provvedimento iniziale, tuttavia, nonostante il decorso di quasi un anno dall’adozione, non ha fatto seguito il provvedimento conclusivo di adozione delle sanzioni e di demolizione delle opere abusive.

Non vi è dubbio, dunque, che sussiste l’obbligo di provvedere da parte dell'Amministrazione, avendo già accertato il competente ufficio comunale che la costruzione realizzata dal G è stata completata sulla scorta di provvedimenti viziati e dovendosi quindi emettere i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

Chiede pertanto parte ricorrente che, previo accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, venga ordinato al Comune di concludere il procedimento avviato con nota del 28 luglio 2015 prot. n. 110294.

Chiede altresì la condanna del Comune al risarcimento del danno patito a causa dell’esecuzione dei lavori da parte del controinteressato, nonché del pregiudizio asseritamente patito per effetto della ritardata conclusione del procedimento amministrativo.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo l’infondatezza dl gravame ed invocandone la reiezione.

Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato, insistendo per il rigetto del ricorso.

La controversia viene ritenuta per la decisione alla Camera di Consiglio del 13 dicembre 2016.

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