TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-12-31, n. 202113657

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-12-31, n. 202113657
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113657
Data del deposito : 31 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2021

N. 13657/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02625/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2625 del 2005, proposto da
Soc H3g Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G S e F M D L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via L. Luciani, 1;

contro

Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M L R in Roma, via Vittorio Veneto, 108;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Civitavecchia del 3.02.2005 di sospensione lavori di cui alla DIA prot. n. 26116/04 e di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, tra cui, in particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 1.12.2004 di approvazione del Regolamento Comunale relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazioni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2021 - svolta ai sensi degli artt. 87 comma 4 bis c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a. attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa - la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la nota n. 3289 del 3.02.2005 con cui il Comune di Civitavecchia aveva ribadito “la sospensione per l’esecuzione delle opere di cui alla DIA (del 19.08.2004)…, in quanto non conformi al Regolamento Comunale relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazioni approvato con delibera C.C. n. 127 del 1.12.2004” e ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale, tra cui, in particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 127 del 1.12.2004 di approvazione del Regolamento Comunale relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazioni.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione di legge, violazione e mancata applicazione del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 7 della l.n. 241/1990, eccesso di potere, sviamento di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione;
2) violazione di legge, art. 1 c. 6 lett. a n. 15 della l.n. 249/1997, del D.M. n. 381 del 10.09.1998 e della l.n. 36/2001, eccesso di potere per sviamento, incompetenza del Comune, violazione degli artt. 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000, illegittimità ed inefficacia anche ai sensi del d.lgs. n. 259/2003, eccesso di potere, difetto assoluto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento;
3) violazione di legge, violazione della l.n. 249/1997, della l.n. 36/2001, del

DPCM

8.07.2003, illegittimità sopravvenuta, incompetenza, eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria;
4) violazione di legge, art. 1 c. 6 lett. a n. 15 della l.n. 249/1997, della l.n. 36/2001 e del DPCM dell’8.07.2003, illegittimità delle disposizioni regolamentari retroattive, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della l.n. 1150/1942, violazione della l.n. 10/1977, carenza di potere, difetto di motivazione, eccesso di potere;
5) violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 1 lett. c della l.n. 36/2001, dell’art. 1 della l.n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dell’art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 26 e 87 del medesimo d.lgs. n. 259/2003, illegittimità sopravvenuta violazione dei principi di semplificazione del procedimento amministrativo, tipicità degli atti amministrativi, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, eccesso di potere, sviamento;
6) violazione di legge, violazione della l.n. 249/1997, della l.n. 36/2001, del

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