TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-05-29, n. 201501514

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-05-29, n. 201501514
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501514
Data del deposito : 29 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01879/2013 REG.RIC.

N. 01514/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01879/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Acantara Carni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A S e A B, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

contro

Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. M L G, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

e con l'intervento di

ad opponendum:
C S, D B, R L, C B, R L R, N P, F O, C G, F P, E Cvallaro, Silvana Monforte, Silvio Caruso, Cinzia Rita Cannone, Filippo Martino, Salvatore Vezzi, Rosalba Calandra, Maria Longo, Afia Longo, Giovanna Amoroso, Floriana Motta, Rosa Leandro, Carmela Chillemi, Afia Chillemi, Salvatore Chillemi, Giuseppe Maria Galeano, Achille Antonino Galeano, Maria Di Stefano, Giuseppe Freni, Marina Di Vincenzo, Felice Barbera, Gianluca Sozubir, Domenica Capopardo, Gianfranco Nucifora, Giuseppe Barletti, Anna Maria La Spina, Maria Lo Re, Anna Maria D’Amico, Afio Parisi, Bruno Moschen, Davide Muscolino, Anna Catania, Marco Badiali Fusco, Mara Badiali, Agatino Prestigiovanni, Graziella Di Paolo, Aberto Schinocca, Livia Terranova, Rosa Maria Marino, Salvatore Giunta, Antonino Losi, Nicole Helm, Salvatore Virzì, Giuseppe Raiti, Dario Guerrera, Salvatore Bella, Rachele Abate, Elisa Barone, Giovanni Rando, Agata Susinni, Giuseppe Ragaglia, Rezan Habtemariam, Ormandina Leite, Nathalie Berthelier, Elena Ceppo, Salvatore Zingale, Ivano Paolo Lupini, Dario Zingale, Carmela Barbagallo, Daniele Zingale, Luigi Zingale, Antonio Zingale, Giusi Tomaselli, Paolo Lo Re, Giuseppe Lo Re, Giovanna Trimarchi, Daniela Marianna Coman, Davide Luca Ruggeri, Gaetano D’Agostino, Sebastiano Prestigiacomo, Pietro Saglimbene, Cristina Pala, Elisa Giammona, Giuseppa Cannizzaro e Rossella Catena, rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Turiano Mantica, con domicilio presso lo studio dell’Avv. Giampietro Garofalo, in Catania, Via Verona, 62;

per l’annullamento

a) dell’ordinanza n. 15 del IV Settore del Comune di Giardini Naxos in data 14 maggio 2013;
b) dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Giardini Naxos n. 48 in data 18 dicembre 2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente svolge attività di macellazione di animali nella stabilimento sito in Giardini Naxos, località Chianchitta, Piazzale Stazione Acantara 3.

Intendendo avviare anche l’attività di macellazione dei suini, la società ricorrente ha individuato alcuni locali all’interno dello stabilimento per i quali ha chiesto il certificato di agibilità al Comune di Giardini Naxos con istanza n. 21960 del 13 novembre 2012.

Il Comune di Giardini di Naxos ha chiesto integrazioni documentali con nota n. 23863 in data 5 dicembre 2012, dichiarando interrotto il termine per la conclusione del procedimento, ma affermando al contempo che: a) l’agibilità doveva essere chiesta per l’intero stabilimento;
b) l’istanza era insuscettibile di accoglimento in ragione di “altre valutazioni in merito all’insediamento ed alla tipologia di attività svolta da codesta impresa a mente delle disposizioni del decreto ministeriale in data 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri)”.

Con provvedimento n. 1813 del 23 gennaio 2013, notificato alla ricorrente il successivo 24 gennaio, il Comune ha rigettato la richiesta di agibilità.

Nel frattempo la Polizia Municipale, con nota n. 8805 del 19 dicembre 2012, ha contestato alla società ricorrente la violazione dell’art. 24 d.p.r. n. 380/2001, in quanto l’intero stabilimento sarebbe stato privo del certificato di agibilità.

Con nota n. 7865 in data 5 aprile 2013 il Comune ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento per la chiusura dei locali.

La società ha interloquito con nota raccomandata in data 8 aprile 2013.

Con ordinanza n. 15 in data 15 maggio 2013 il Comune di Giardini Naxos ha disposto la chiusura dei locali.

Con il presente gravame la ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato la menzionata ordinanza n. 15 in data 15 maggio 2013.

Il contenuto dei motivi di ricorso può sintetizzarsi come segue: a) lo stabilimento era già in possesso della dichiarazione di agibilità, giusta provvedimento del Comune di Giardini Naxos in data 20 luglio 1977;
b) il Ministero della Sanità ha dichiarato l’impianto conforme al regolamento CEE n. 853/2004;
c) il possesso dei prescritti requisiti igienico-sanitari è stato riconosciuto con decreto assessoriale n. 1743/2007 e confermato dal verbale di ispezione condotto in data 12 febbraio 2013 dal Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
d) l’Amministrazione non ha effettuato alcun accertamento al fine di verificare l’agibilità dei locali ed ha fatto esclusivo riferimento alla mancata integrazione documentale richiesta con nota n. 23863 in data 5 dicembre 2012, senza tener conto dell’interesse privato e pubblico alla prosecuzione dell’attività di macellazione;
e) l’agibilità riguarda il manufatto edilizio, non l’uso che se ne fa e, pertanto, il Comune non avrebbe dovuto far riferimento alla circostanza che la società ricorrente esercita un’attività di “industria insalubre di I classe, ubicata nelle immediate adiacenze del centro urbano densamente abitato”;
f) il responsabile del procedimento abita nei pressi del mattatoio ed ha assunto, anche pubblicamente, atteggiamenti favorevoli alla chiusura dello stabilimento.

Il Comune di Giardini Naxos, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e chiesto in subordine il suo rigetto nel merito, osservando che: a) la ricorrente non aveva impugnato il provvedimento n. 1813 del 23 gennaio 2013 con cui il Comune ha rigettato la richiesta di agibilità;
b) con ordinanza sindacale n. 40 in data 3 agosto 2012 era stato ordinato alla ricorrente di rimuovere l’amianto relativo alla copertura dello stabilimento di macellazione, nonché di dimostrare l’utilizzo di tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per non recare danno alla salute e disturbo e molestia al vicinato, con l’avvertenza che in caso contrario sarebbe stato preclusa la permanenza della struttura nel centro cittadino densamente abitato;
c) con verbale n. 7364 in data 18 ottobre 2012 la Polizia Municipale ha accertato l’inadempienza della società alla citata ordinanza sindacale n. 40 del 3 agosto 2012;
d) l’ordinanza di chiusura dei locali n. 15 in data 15 maggio 2013 è stata adottata in quanto la struttura di cui si tratta risulta priva del certificato di agibilità;
e) nella nota del Comune n. 23863 in data 5 dicembre 2012 è stata anche richiamata la menzionata ordinanza sindacale n. 40 del 3 agosto 2012;
f) il provvedimento di chiusura n. 15 del 15 maggio 2013 riguarda soltanto i locali destinati alla macellazione di suini, ovini e caprini, per i quali era stata avanzata richiesta di certificato di agibilità con nota n. 21960 del 13 novembre 2012;
g) con la citata nota n. 23863 del 5 dicembre 2012 il Comune ha evidenziato che i locali per cui era stata chiesta l’agibilità non sono “indipendenti”, “autonomamente utilizzabili” e “autonomamente funzionali”, con la conseguenza che l’istanza “doveva essere necessariamente richiesta per l’intero stabilimento”;
h) il provvedimento impugnato non è affetto dai lamentati vizi di difetto di istruttoria e di eccesso di potere.

Sono intervenuti “ad opponendum” alcuni residenti nell’area, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del diniego sull’agibilità dei locali destinati alla macellazione dei suini di cui al provvedimento n. 1813 in data 23 gennaio 2013, nonché dell’ordinanza sindacale n. 40 del 3 agosto 2012. In subordine, gli intervenienti hanno chiesto il rigetto del gravame, svolgendo difese sostanzialmente analoghe a quelle del Comune resistente.

A seguito di istruttoria, il Tribunale ha emanato l’ordinanza cautelare n. 884/2013, depositata in data 24 ottobre 2013, nella quale si è osservato che: a) l’impianto di cui si tratta è stato oggetto dapprima della concessione edilizia n. 16/1978 e della concessione edilizia in variante n. 9 del 23 marzo 1982;
b) con provvedimento del 14 settembre 1982, n. 29, è stata autorizzata l’abitabilità della parte di impianto oggetto della citata concessione 9/1982;
c) parte dell’impianto di cui si tratta è stato quindi oggetto della concessione edilizia n. 22 del 4 dicembre 1996 “…per la esecuzione di ammodernamento dell’impianto di lavorazione delle carni e per la realizzazione di un prefabbricato ad una sola elevazione all’interno dello stabilimento ed adibito a macello suini…”;
d) con provvedimento in data 2 maggio 1974, il Comune ha autorizzato la macellazione per uso privato a scopo industriale “…nel proprio mattatoio privato, ubicato nel Piazzale Stazione Acantara…” e nel corpo di tale provvedimento si legge “…Visto il verbale di sopralluogo dell’Ufficiale sanitario e il relativo nulla osta di agibilità dello stesso stabile rilasciato dall’Ufficiale sanitario…”;
e) nel provvedimento dell’Assessorato regionale alla Sanità n. 1743 del 29 agosto 2007 si legge: “…VISTI i provvedimenti del Ministero della sanità n. (…) con i quali lo stabilimento sito in GIARDINI-NAXOS (ME) nel PIAZZALE STAZIONE ALCANTARA, 3 è stato riconosciuto idoneo ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (…) VISTO, in particolare, il verbale di sopralluogo prot. n. 7231/07 in data 27 agosto 2007 con il quale il servizio veterinario dell’Azienda unità sanitaria locale n. 5 di MESSINA ha accertato, a seguito di sopralluogo effettuato presso l’impianto, che lo stesso mantiene i requisiti igienico-strutturali previsti dalle vigenti normative per la specifica attività (…) Articolo 1: (…) la ragione sociale indicata nei provvedimenti del Ministero della sanità n. (…) citati in premessa viene modificata da ditta “VALASTRO CARNI S.R.L. a ditta “ALCANTARA CARNI S.R.L.” Articolo 2: L’impianto sito in GIARDINI-NAXOS (ME) nel PIAZZALE STAZIONE ALCANTARA, 3 mantiene l’approval number unico 2007/M e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti ai fini dell’esercizio di attività di macellazione…”.

Il Collegio, quindi, ha osservato che: a) dallo stralcio planimetrico depositato dal Comune emerge che la zona oggetto dell’intervento di cui alla citata concessione edilizia 22/1996, colorata in rosa nella parte realizzata su carta lucida (sostanzialmente la parte di impianto adibita alla macellazione dei suini), appare avere una sua autonomia relativamente al resto dell’impianto, non essendo presenti in tale porzione dell’impianto, a tenore di quanto desumibile dalla planimetria, strutture o apparecchiature serventi al resto dell’impianto;
b) dalla documentazione depositata dal Comune, non emerge quali siano stati i lavori, effettuati in seguito alla citata concessione edilizia 22/1996, ulteriori rispetto alla realizzazione della parte di impianto adibita alla macellazione dei suini.

Ritenuta, quindi, la sussistenza del “fumus boni juris”, il Tribunale ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato ad eccezione della parte di impianto colorato in rosa nello stralcio planimetrico depositato dal Comune in allegato alla memoria depositata il 18 ottobre 2013 nella parte realizzata su carta lucida (cioè ad eccezione della parte di impianto adibita alla macellazione dei suini).

Con ordinanza n. 48 in data 18 dicembre 2013, emanata ai sensi dell’art. 50, quinto comma, d.lgs. n. 267/2000, il Sindaco di Giardini Naxos ha imposto il divieto di permanenza della struttura di macellazione nell’attuale stabilimento, contestando alla ricorrente la mancata messa in sicurezza delle strutture in amianto, come prescritto nella sopra indicata ordinanza sindacale n. 40 del 3 agosto 2012, nonché la produzione di inquinamento acustico e di odori molesti, l’insufficienza dell’impianto di depurazione e l’ubicazione della struttura all’interno del centro abitato.

Mediante motivi aggiunti la ricorrente, chiedendo anche il risarcimento del danno, ha impugnato la citata ordinanza n. 48 del 18 dicembre 2013.

Il contenuto dei motivi aggiunti può sintetizzarsi come segue: a) risulta documentalmente che la ricorrente si è attivata per la messa in sicurezza dell’impianto quanto alla presenza di amianto (essendo, in particolare, già intervenuto il capsulamento esterno delle lastre contenenti amianto, come comunicato all’Amministrazione Municipale con nota in data 18 dicembre 2013);
b) il Comune ha provveduto con ordinanza contingibile e urgente, ma in difetto di una situazione di effettivo pericolo per l’incolumità pubblica e privata;
c) il provvedimento non è ragionevole, è carente di istruttoria, è stato assunto sulla base di mere segnalazioni fornite da alcuni privati e contrasta con i verbali di cui alla visita ispettiva della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina in data 29 novembre 2012 e della Provincia di Messina in data 20 gennaio 2012;
d) l’Amministrazione avrebbe dovuto semmai far ricorso al procedimento ordinario di cui alla legge n. 257/1992;
e) il Comune ha omesso di inviare alla ricorrente la prescritta comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comune di Giardini Naxos ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, sollecitando in subordine il suo rigetto nel merito e osservando che: a) la ricorrente aveva omesso di impugnare l’ordinanza presupposta n. 40 in data 3 agosto 2012, la quale imponeva la rimozione (non l’incapsulamento) delle lastre di amianto;
b) risulta dal verbale della Polizia Municipale in data 30 giugno 2011 e dalla relazione n. 183 del 4 luglio 2011 che la copertura in cemento-amianto si presentava in più parti fortemente deteriorata, tale da costituire un serio pericolo per la salute degli abitanti a causa della possibile dispersione di fibre di amianto;
c) risulta dal sopralluogo della Polizia Municipale in data 16 maggio 2012 che permanevano tutte le condizioni segnalate con la nota n. 183 del 4 luglio 2011 e che agli atti dell’ufficio non si riscontrava alcun “programma di manutenzione e controllo” ai sensi del decreto ministeriale in data 6 settembre 1994;
c) in data 23 novembre 2012 la società ha comunicato al Comune di Giardini Naxos che avrebbe provveduto all’incapsulamento delle lastre di amianto;
d) in data 29 gennaio 2013 è intervenuto accertamento con rilievi fotografici da cui risulta che solo la parte superiore di una porzione della copertura era stata spruzzata con prodotti di coloro rosso e bianco, mentre su altra parte della copertura, estesa circa 20-30 metri quadri, erano evidenti riparazioni effettuate con tracce di muschio;
e) sono intervenuti numerosi accertamenti da parte della Polizia Municipale (in data 9 ottobre 2006, 12 ottobre 2006, 19 dicembre 2008, 12 novembre 2009, 9 marzo 2010, 30 giugno 2011 e 16 maggio 2012) con riferimento all’inquinamento acustico e all’emissione di odori molesti cagionati dalla struttura;
f) la società utilizza macchinari obsoleti;
g) non risulta emanata autorizzazione allo scarico dei reflui, né vi è la possibilità di identificare i punti di prelievo per effettuare i dovuti controlli sui reflui stessi;
h) il sistema di depurazione è obsoleto;
i) lo stabilimento è ubicato in pieno centro urbano;
l) l’intervento di riparazione sulle lastre di amianto è avvenuto nel totale spregio della puntuale e rigorosa normativa che regola la materia;
m) le ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 50 d.lgs. n. 267/2000 possono essere emanate anche al fine di prevenire eventuali danni in materia di sanità ed igiene;
n) le doglianze espresse dai cittadini sono state confermate dai formali sopralluoghi effettuati da pubblici ufficiali della Polizia Municipale;
o) nel caso di specie, in ragione dell’urgenza di provvedere, l’Amministrazione non era tenuta a comunicare alla società l’avvio del procedimento.

Gli intervenienti “ad opponendum” hanno chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, svolgendo difese sostanzialmente analoghe a quelle del Comune di Giardini Naxos.

Nella camera di consiglio del 9 aprile 2014 la ricorrente ha prodotto verbale di sopralluogo della Provincia Regionale di Messina in data 21 marzo 2014 e relativa nota n. 690 in data 1 aprile 2014, in cui si afferma che: a) la copertura in eternit era stata incapsulata in maniera appropriata, come certificato dal responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
b) il depuratore, regolarmente autorizzato allo scarico dal competente Ufficio del Comune di Taormina, non era attivo;
c) i locali della macellazione e della conservazione delle carni erano puliti e non si avvertivano odori molesti né all’interno, né all’esterno dello stabilimento.

Con ordinanza cautelare n. 254/2014, depositata in data 9 aprile 2014, il Tribunale ha concesso la sospensione dell’impugnata ordinanza sindacale n. 48 del 18 dicembre 2013, ritenendo al contempo necessario un approfondimento istruttorio sulle modalità con cui parte ricorrente riteneva di avere ottemperato all’ordinanza sindacale n. 40 del 3 agosto 2012.

Al’uopo è stata disposta verificazione al fine di accertare: a) con quali modalità tecniche fosse intervenuto l’incapsulamento delle lastre contenenti amianto e se esso fosse stato correttamente operato sia sul lato superiore che su quello inferiore del materiale e per l’intera superficie del materiale stesso;
b) quale fosse l’attuale efficacia dell’intervento e se vi fosse, comunque, una possibilità attuale o prossima di dispersione di particelle di amianto nell’atmosfera;
c) quale influenza potevano spiegare i cicli di lavorazione o altri fenomeni esterni, come il passaggio del treno lungo i binari posti in prossimità dell’impianto, sul deterioramento del materiale e sulla possibile dispersione di particelle di amianto nell’atmosfera.

In data 19 dicembre 2014 il verificatore ha depositato la propria relazione, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi e nella quale si afferma che: a) la scelta operata dalla società di attuare due distinti interventi di bonifica nell’ambito dello stabilimento (intervento di incapsulamento dell’intera superficie dell’estradosso delle lastre poste a copertura degli edifici adibiti a mattatoio e rimozione della tettoia posta in corrispondenza dell’impianto di depurazione) ha avuto lo scopo di prevenire l’eventuale distacco di fibre di amianto con conseguente aereo-dispersione delle medesime negli spazi di pertinenza dello stabilimento;
b) le condizioni dell’incapsulamento dalla data di esecuzione al momento dei sopralluoghi sono buone, pur restando compito del responsabile del programma di controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto e del personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina procedere al controllo dello stato di efficienza dell’intervento effettuato;
c) i risultati delle analisi hanno fugato qualsiasi dubbio inerente il sospetto della presenza di fibre di amianto aereo-disperse, poiché né i cicli di lavorazione legati all’attività di macellazione, né il passaggio del treno possono determinare il distacco di fibre da superfici di eternit degradate.

Con ulteriori memorie la ricorrente ed il Comune di Giardini Naxos hanno ribadito le rispettive difese.

Nella pubblica udienza del 22 aprile 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso proposto in via principale è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate, dovendo confermarsi la valutazione già espressa dalla Sezione in sede cautelare.

Deve in primo luogo precisarsi che la ricorrente, con nota assunta al protocollo del Comune n. 21960 del 13 novembre 2012, ha chiesto all’Amministrazione il rilascio del certificato di agibilità con riferimento ai locali nei quali avrebbe dovuto effettuarsi la macellazione dei suini.

Con provvedimento n. 1813 del 23 gennaio 2013 il Comune ha disposto “l’archiviazione del procedimento… senza l’accoglimento di quanto richiesto” con la citata nota n. 21960 del 13 novembre 2012.

L’impugnata ordinanza n. 15 del 14 maggio 2013 ha, invece, disposto la chiusura dei locali destinati alla macellazione, non solo dei suini, ma anche degli ovini e dei caprini.

Senonché, come risulta dall’istruttoria disposta dal Tribunale, i locali che la società intendeva destinare alla macellazione dei suini sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia n. 22 del 4 dicembre 1996 ed in relazione ai quali non è mai stato rilasciato il prescritto certificato di agibilità.

Le restanti parti dello stabilimento, invece, sono state oggetto della concessione edilizia n. 16/1978, della successiva concessione edilizia in variante n. 9 del 23 marzo 1982 e del provvedimento del 14 settembre 1982, n. 29 con cui è stata autorizzata l’abitabilità della parte di impianto oggetto della citata concessione n. 9 del 23 marzo 1982 (nonché degli ulteriori provvedimenti indicati nell’ordinanza cautelare n. 884/2013, depositata in data 24 ottobre 2013).

Ne consegue che il Comune di Giardini Naxos avrebbe dovuto disporre esclusivamente la chiusura dei locali destinati alla macellazione dei suini, atteso che solo essi risultano sprovvisti del certificato di agibilità e che gli stessi risultano avere una propria autonomia rispetto al resto dell’impianto, non essendo presenti nei locali stessi, secondo quanto desumibile dalla planimetria versata in atti, strutture o apparecchiature serventi al resto dell’impianto e non emergendo, dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione resistente, quali siano stato gli eventuali lavori effettuati in seguito alla citata concessione edilizia 22/1996, ulteriori rispetto alla realizzazione della parte di impianto da adibire alla macellazione dei suini.

Deve anche evidenziarsi che la ricorrente, come osservato dalle parti resistenti, ha omesso di impugnare il provvedimento n. 1813 del 23 gennaio 2013 con cui il Comune ha negato il certificato di agibilità con riferimento ai locali da adibire alla macellazione dei suini.

Tale provvedimento, invero, costituisce atto presupposto dell’ordinanza n. 15 del 14 maggio 2013 (nella parte in cui essa dispone la chiusura dei locali da adibire alla macellazione dei suini), la quale, rispetto al provvedimento n. 1813 del 23 gennaio 2013, costituisce atto dovuto ed assume quindi natura meramente consequenziale.

A diverse conclusioni deve, invece, giungersi con riferimento ai locali destinati alla macellazione dei caprini e degli ovini, atteso che il provvedimento impugnato assume erroneamente la mancanza del certificato di agibilità anche in relazione a tali parti dell’impianto.

Non può invece condividersi l’ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalle parti resistenti per non avere la società ricorrente impugnato l’ordinanza sindacale n. 40 del 3 agosto 2012.

Il provvedimento impugnato, infatti, non contiene alcun riferimento a tale ordinanza sindacale, né può assumere rilievo la circostanza che essa sia stata eventualmente menzionata nella richiesta di integrazione documentale di cui alla nota del Comune di Giardini Naxos n. 23863 in data 5 dicembre 2012.

Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra questione, il provvedimento impugnato con il ricorso in via principale va annullato nella sola parte in cui dispone la chiusura dei locali destinati alla macellazione dei suini.

La domanda di risarcimento del danno va, invece, rigettata, sia in quanto la stessa non è stata compiutamente argomentata e documentata, sia in quanto è intervenuta in sede cautelare la tempestiva sospensione del provvedimento impugnato.

Il ricorso per motivi aggiunti è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate, dovendo confermarsi anche in questo caso la valutazione già espressa dalla Sezione in sede cautelare.

Deve ribadirsi che l’impugnata ordinanza sindacale n. 48 in data 18 dicembre 2013 è stata emanata ai sensi dell’art. 50, quinto comma, d.lgs. n. 267/2000 e che la stessa si fonda sulla mancata messa in sicurezza delle strutture in amianto, come prescritto nell’ordinanza sindacale n. 40 del 3 agosto 2012, nonché sulla produzione di inquinamento acustico ed odori molesti, sull’insufficienza dell’impianto di depurazione e sull’ubicazione della struttura all’interno del centro abitato.

Come risulta dalla disposta verificazione: a) al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato le strutture in amianto erano state messe in sicurezza mediante un intervento di incapsulamento dell’intera superficie dell’estradosso delle lastre poste a copertura degli edifici adibiti a mattatoio e mediante la rimozione della tettoia posta in corrispondenza dell’impianto di depurazione;
b) a seguito di tali interventi, come emerso dai risultati delle analisi, non si registrava alcuna presenza di fibre di amianto aereo-disperse, né i cicli di lavorazione legati all’attività di macellazione o il passaggio del treno avrebbero potuto determinare il distacco di fibre da superfici di eternit degradate.

Ne consegue che il presupposto contemplato nell’ordinanza sindacale n. 48 del 18 dicembre 2013 e consistente nel pericolo per la salute pubblica a causa della mancata messa in sicurezza delle strutture in amianto risulta insussistente.

Né può condividersi l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’Amministrazione resistente per non avere la società ricorrente impugnato l’ordinanza n. 40 in data 3 agosto 2012, la quale imponeva la rimozione (non l’incapsulamento) delle lastre di amianto.

A prescindere dall’osservazione che la ricorrente ha effettuato un intervento sostanzialmente equivalente - quanto agli effetti - alla rimozione delle lastre, deve rilevarsi che l’ordinanza sindacale n. 48 del 18 dicembre 2013, in quanto emanata ai sensi dell’art. 50, quinto comma, d.lgs. n. 267/2000, presuppone una situazione di “emergenza sanitaria o di igiene pubblica”, che nella specie, in conseguenza dell’intervento della società, risultava comunque insussistente quanto al pericolo paventato dall’Amministrazione di dispersione nell’atmosfera di fibre di amianto.

Gli ulteriori presupposti su cui si fonda l’ordinanza n. 48 del 18 dicembre 2013 non giustificano, invece, l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50, quinto comma, d.lgs. n. 267/2000, difettando la prova di una situazione di effettiva “emergenza sanitaria o di igiene pubblica”

Il Sindaco di Giardini Naxos, invero, ha fatto generico riferimento alla produzione di inquinamento acustico e di odori molesti, all’insufficienza dell’impianto di depurazione e all’ubicazione della struttura all’interno del centro abitato.

Tali circostanze, a prescindere da ogni considerazione in merito alla loro fondatezza, pur potendo costituire un nocumento per la collettività, non costituiscono di per se stesse una situazione di “emergenza sanitaria o di igiene pubblica” in difetto di puntuali rilevamenti ed accertamenti sui pregiudizi effettivi subiti dalla salute pubblica e, pertanto, le stesse vanno affrontate e risolte facendo uso dei mezzi ordinari predisposti dall’ordinamento.

Nella specie il Sindaco di Giardini Naxos non ha specificato, ad esempio, quali puntuali conseguenze sanitarie sarebbero derivate dalla presunta insufficienza dell’impianto di depurazione o in che precisa misura (in termini di decibel) consistesse l’inquinamento acustico prodotto dallo stabilimento della società ricorrente, limitandosi a menzionare tali circostanze senza compiere alcun riferimento ai loro concreti effetti che in danno della salute pubblica.

Per le considerazioni che precedono e assorbita ogni altra questione, il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto quanto alla richiesta di annullamento dell’ordinanza n. 48 del 18 dicembre 2013.

La domanda di risarcimento del danno va, invece, rigettata, sia in quanto la stessa non è stata compiutamente argomentata e documentata, sia in quanto è intervenuta in sede cautelare la tempestiva sospensione del provvedimento impugnato mediante motivi aggiunti.

In conclusione, sia il ricorso principale che quello per motivi aggiunti devono essere in parte rigettati ed in parte accolti nei sensi di cui in motivazione.

In ragione della reciproca soccombenza le spese di lite devono essere compensate, fatta eccezione per quelle relative all’onorario del verificatore, già liquidate con decreto n. 312/2015 depositato in data 29 gennaio 2015 e le quali vengono definitivamente poste a carico del Comune di Giardini Naxos.

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