TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-02-19, n. 202400424
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/02/2024
N. 00424/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2020, proposto da
- GE.S.I. S.r.l. Società Agricola, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G A e M G L ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Belgioioso n. 2;
contro
- il Comune di Torre d’Isola, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G F F ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Larga n. 23;
nei confronti
- Parco Lombardo della Valle del Ticino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G M e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
- Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Provincia di Pavia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- in parte qua, della deliberazione del Consiglio comunale di Torre d’Isola (PV) n. 2 del 27 febbraio 2019 avente a oggetto “ Nuovo Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 e s.m.i. Controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione definitiva ”, il cui avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 5 febbraio 2020;
- di tutti gli elaborati e gli atti costituenti il P.G.T., per la parte interessante le aree di proprietà della società ricorrente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, e in particolare (i) della controdeduzione alle osservazioni presentate dalla ricorrente in relazione alle aree di proprietà, contenuta nell’“ Osservazione 0.10 ” dell’Elaborato denominato “ Controdeduzioni e modifiche - DP15 - Relazione illustrativa ”, costituente allegato al Documento di Piano e alla deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 27 febbraio 2019, e (ii) della deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 settembre 2018, recante l’adozione del nuovo P.G.T., per la parte interessante le aree di proprietà della ricorrente, (iii) degli Elaborati costituenti la Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) espletata in relazione al P.G.T., ovvero del Rapporto Ambientale e allegato Documento di Scoping, della Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza Ambientale, della Dichiarazione di sintesi per l’approvazione in Consiglio comunale del febbraio 2019 e del parere motivato finale redatto in data 22 febbraio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torre d’Isola e del Parco Lombardo della Valle del Ticino;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 31 gennaio 2024, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 2 aprile 2020 e depositato il 29 aprile successivo, la società ricorrente ha impugnato, in parte qua, unitamente agli atti presupposti e connessi, la deliberazione del Consiglio comunale di Torre d’Isola (PV) n. 2 del 27 febbraio 2019 avente a oggetto “ Nuovo Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 e s.m.i. Controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione definitiva ”, il cui avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 5 febbraio 2020.
La ricorrente è proprietaria di diverse aree situate nel Comune di Torre d’Isola sia in Località Ca’ de’ Vecchi (foglio 9, mappali 27 e 277) sia in Località Carpana (10 e 499); la ricorrente è anche proprietaria di ulteriori terreni a destinazione agricola, con superficie pari a 2.000.000 di mq, e di una Cascina denominata “ Barchette ” (foglio 9, mappali 2, 5, 6 e 367 e relativi subalterni). Nel previgente P.G.T. del 2012 le aree di cui alle Località Ca’ de’ Vecchi e Carpana erano situate all’interno del perimetro delle “ Zone IC - di iniziativa comunale orientata ” previste dall’art. 12 della D.G.R. 2 agosto 2001, n. VII/5983 e ricomprese nel Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.), all’interno del “ Tessuto residenziale in trasformazione con procedura in corso per l’approvazione del Piano Attuativo ” (PL-C3b relativo all’area in località Ca’ de’ Vecchi e PL-C7b relativo all’area in località Carpana); difatti, con riferimento alle suindicate aree, la ricorrente, nei mesi di ottobre e novembre 2008, aveva presentato due proposte di Piani di lottizzazione per lo sviluppo ai fini residenziali, in conformità con le disposizioni dell’allora vigente Piano regolatore generale (P.R.G.), conseguendo le relative autorizzazioni paesaggistiche. Il previgente P.G.T. del 2012, aveva inserito la Cascina all’esterno del perimetro delle Zone “ IC ” e all’interno del Tessuto urbano consolidato (T.U.C.) fra i Nuclei di antica formazione (N.A.F.), da recuperare a fini residenziali, stante la totale dismissione dell’attività agricola. A seguito dell’avviso di deposito della V.A.S., la ricorrente ha appreso che, con la proposta del nuovo P.G.T., le Aree site in Località Ca’ de’ Vecchi erano state inserite negli “ Ambiti agricoli interni alle zone IC ” e quelle site in Località Carpana erano state ricomprese tra le “ Aree a prevalente vocazione agricola ” all’esterno delle zone “ IC ”, ricevendo in tal modo un’integrale destinazione agricola; alla Cascina invece era stata riassegnata la destinazione agricola, includendola tra gli “ Insediamenti rurali ” esterni alle zone IC. In data 11 settembre 2018, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo (a) il ripristino dell’originaria destinazione urbanistica delle Località Ca’ de’ Vecchi e Carpana, nonché della Cascina e (b) l’accoglimento della richiesta di modifica e/o di stralcio di ulteriori previsioni riguardanti l’intera proprietà e in particolare quelle inerenti, (i) alla realizzazione di siepi e filari, (ii) a un nuovo percorso ciclabile di collegamento tra gli insediamenti e di camminamenti lungo le rogge e i canali irrigui, (iii) al limite di distanza di 200 m per l’attività di recupero dei fanghi di depurazione a fini agronomici e (iv) all’obbligo di ricezione delle acque di scolo dell’Ambito ATR1. Con la deliberazione n. 23 del 27 settembre 2018, è stato adottato il nuovo P.G.T., attraverso il quale le aree di proprietà della ricorrente sono state inserite, per tutta la loro estensione, in zona agricola con il conseguente azzeramento di qualsiasi possibilità di un differente loro sviluppo. In data 14 dicembre 2018, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo (i) il ripristino della destinazione residenziale assegnata alle Località Ca’ de’ Vecchi e Carpana, nonché alla Cascina Barchette, dal previgente P.G.T. del 2012, (ii) il mantenimento dell’area in Località Carpana all’interno del perimetro delle Zone IC previsto dal P.T.C. del Parco Lombardo della Valle del Ticino, (iii) l’eliminazione dalla gran parte dei terreni della previsione di “ Siepi e filari esistenti ” e di “ Siepi e filari da integrare e potenziare ”, nonché della “ fascia tampone ” sull’area censita al foglio 5, mappali 56 e 57, (iv) la riduzione a 100 m del limite di distanza per le attività di recupero dei fanghi di depurazione a fini agronomici e (v) lo stralcio della previsione relativa alla rete di percorsi ciclabili di collegamento tra gli insediamenti, le cascine e le frazioni denominata “ Anello Verde ” interessante le aree di sua proprietà. Il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 2 del 27 febbraio 2019, ha controdedotto alle osservazioni presentate dalla ricorrente, respingendole integralmente, ha confermato le previsioni del Piano adottato e ha approvato definitivamente il P.G.T.
Assumendo l’illegittimità e l’illogicità sotto diversi profili delle richiamate scelte pianificatorie, in quanto apertamente contrastanti con lo stato di fatto e, in parte, anche con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione degli artt. 2, commi 1 e 1-bis, 4, 8, comma 2, lett. b-ter, e 19, commi 1 e 2, lett. b-bis, punti 1, 3 e 5, della legge regionale n. 12 del 2005, per violazione degli artt. 1 e ss. della legge regionale n. 31 del 2014, per eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria e motivazione per erroneità e/o travisamento nella valutazione dei presupposti di fatto, per violazione del principio dell’affidamento, nonché per contrasto rispetto alla disciplina del P.T.R. in materia di suolo utile netto e di superficie urbanizzata e contraddittorietà in relazione all’irragionevole contenimento del consumo di suolo riguardanti le aree situate nelle Località Ca’ de’ Vecchi e Carpana e la Cascina Barchette.
Inoltre, sono stati dedotti la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12.IC.9 della D.G.R. 2 agosto 2001, n. VII/5983, in relazione all’illegittima modifica del perimetro delle Zone di Iniziativa comunale orientata “ IC ” del P.T.C. del Parco del Ticino per l’area in Località Carpana e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di motivazione e illogicità.
Ancora, sono stati dedotti la violazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 327 del 2001, dell’art. 96 del R.D. n. 523 del 1904 e dell’art. 133 del R.D. n. 368 del 1904, l’eccesso di potere per irragionevolezza, per difetto di istruttoria e di presupposti, nonché per illogicità in relazione alla previsione di un percorso ciclo-pedonale (c.d. “ Anello verde ”), l’eccesso di potere per difetto di ponderazione e per contraddittorietà rispetto