TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-07-17, n. 202312021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2023-07-17, n. 202312021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312021
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 12021/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02482/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2482 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell'ordinanza di sgombero, ex art. 47, co 2 d.lgs.

6.9.2011 n. 159, da due immobili “confiscati” siti nel Comune di -OMISSIS- p. terra in catasto -OMISSIS-, notificata il 2.12.2022;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato l'ordinanza di sgombero, ex art. 47, co 2 d.lgs.

6.9.2011 n. 159, di due immobili siti nel Comune di -OMISSIS-.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell’art. 823, comma 2, codice civile, carenza di motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria.

Il ricorrente ha dedotto che l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, nell’ordinare lo sgombero, si era avvalsa del potere di autotutela previsto dal 2° comma dell’art. 823 c.c., sul presupposto che l’immobile fosse stato confiscato;
tuttavia, l’Agenzia non aveva dato conto dell’intervenuta confisca definitiva confisca dei beni, dell’epoca in cui sarebbe intervenuta la stessa, della necessità di conseguire in tempi brevi la “urgente e non più dilazionabile disponibilità dell’immobile”, della sua destinazione a norma dell’art. 48 del d.lgs. n. 159/2011, dell’occupazione sine titulo del ricorrente e della pretesa natura vincolata del provvedimento.

Il ricorrente ha addotto, altresì, di aver acquistato l’immobile, seppur con scrittura privata, il 18.1.2001 e, comunque, a titolo originario (da ritenersi anche prevalente sulla eventuale confisca) per maturata usucapione ventennale.

Inoltre, in sede di separazione consensuale dalla moglie coniuge, il 17.11.2021, la casa era stata assegnata a quest’ultima ed ai suoi tre figli.

Di conseguenza l’Amministrazione non avrebbe potuto esercitare il potere di autotutela demaniale.

Si è costituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata resistendo al ricorso.

Alla camera di consiglio del 19 aprile 2023, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Come evidenziato nel provvedimento impugnato e documentato dall’iscrizione ipotecaria prodotta dall’Amministrazione resistente, il Tribunale di Napoli, Quarta Sezione penale, in data 6.10.2016, ha emesso la sentenza n.19800/2010 N.R.G.S. in danno di -OMISSIS-, parzialmente riformata con sentenza n. 5821/2018 emessa in data 31.12.2018 dalla Corte di Appello di Napoli, corretta con ordinanza emessa dalla medesima sezione della Corte di Appello in data 11.1.2019 e divenuta irrevocabile a far data dal 14.11.2019 per effetto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione V, n. 3368/2019, con cui è stata disposta la confisca di due immobili siti nel Comune di Marano di-OMISSIS-.

Di conseguenza, i beni confiscati sono stati devoluti al patrimonio indisponibile dello Stato e gestiti, ai sensi della normativa di cui al d.l. n. 4/2010, convertito dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, le cui disposizioni sono confluite nel d.lgs. n. 159/2011, dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che ha poi adottato l’ordinanza impugnata.

A fronte di tali risultanze deve essere disattesa la censura incentrata sulla sussistenza del diritto di proprietà sui beni confiscati in capo al ricorrente, giacché questi ha dedotto di averne acquistato la proprietà con una mera scrittura privata non trascritta che, come tale, non è idonea a costituire titolo di data certa anteriore rispetto all’acquisizione del bene.

Né può soccorrere l’eventuale usucapione, non avendo il ricorrente dedotto, né dimostrato, gli elementi a tal fine necessari e, in particolare, la decorrenza dell’acquisto del possesso e la sua durata per il periodo richiesto dalla legge in epoca antecedente alla confisca.

Quanto all'esistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale alla coniuge del ricorrente -OMISSIS- e ai suoi figli, derivante dal procedimento di separazione, deve osservarsi che, sebbene il diritto all'abitazione rientri tra i diritti fondamentali tutelati dall'art. 2 della Costituzione, questo può essere sacrificato laddove ciò si renda necessario per garantire l'attuazione di un altro diritto o interesse fondamentale, quale, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'interesse della collettività ad un efficace contrasto alla criminalità organizzata.

In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di sgombero “non reca alcuna lesione ad un preteso "diritto all'abitazione" - che genericamente si asserisce essere tutelato dalla Costituzione - in considerazione del fatto che l'invocata tutela presuppone un valido titolo di disponibilità del bene, qui non ricorrente proprio a seguito dei puntuali accertamenti che hanno preceduto la confisca (cfr., amplius, in punto di compatibilità costituzionale della confisca, quale misura di prevenzione, con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, Consiglio di Stato, sez. V, 27/11/2015, n. 5383)” (Consiglio di Stato, 22 ottobre 2020, n. 6386).

Né sussistono problemi di compatibilità della misura di prevenzione con i principi CEDU, come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10532/2013, che contiene ampi richiami alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (Tar Lazio, Roma, sez. I, 22 gennaio 2016, n. 777).

Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, ha affermato che il diritto all'abitazione, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, può essere sacrificato, nel rispetto degli altri diritti previsti dall'ordinamento, a fronte di misure proporzionate e decise da un giudice indipendente (sentenza

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