TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-03-12, n. 200900246

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-03-12, n. 200900246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900246
Data del deposito : 12 marzo 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01155/2008 REG.RIC.

N. 00246/2009 REG.SEN.

N. 01155/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2008, proposto da:
O M, C M, L M, rappresentati e difesi dall'avv. S C, con domicilio eletto presso S C in Bologna, via Testoni 2;

contro

Comune di San Lazzaro di Savena in Persona del Sindaco P.T., Funzionario Responsabile Pro Tempore Area Gesione Territorio Settore Sviluppo del Territorio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n.299/08 di demolizione ex art.13 L.Regionale 23/2004 emessa in data 10.09.2008, e notificata in data 11.09.2008 con la quale Settore Gestione e Controllo del Territorio del Comune di S.Lazzaro di Savena (BO) ha ordinato ai ricorrenti di provvedere alla rimozione ed alla demolizione delle opere più aventi indicate entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento ed in particolare “realizzazione di basamento di ghiaia di metri 30X40;
posizionamento di numero tre roulottes con ruote e cavalletti utilizzate per dimorarci dentro. Sono provviste di luce, acqua, gas (con bombole), climatizzazione, antenna tv. Le tre roulottes sono targate AC62376, AA65700;
BO034307;
posizionamento di una casetta in legno utilizzata come lavanderia in quanto provvista di lavatoi e lavatrice misurata in metri 2X2X2 circa;
posizionamento di un container in ferro posizionato su cavalletti e rialzato da terra utilizzato per servizi igienici (già attrezzato di WC e docce) misurata in metri 3X6X3;
presenza di 10 veicoli depositati sul terreno;
allacciamento a fossa Imhoff per lo scarico delle acque”.

nonchè per l'annullamento degli atti presupposti e/o connessi e conseguenti;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/01/2009 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai quali è stata data previa comunicazione alle parti della possibile adozione di una decisione in forma semplificata ai sensi della norma di cui all’art.3 L. n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il ricorso è – ad avviso del Collegio – manifestamente infondato in quanto:

a) in materia edilizia ciò che assume rilevanza esclusiva è l’oggettiva idoneità del complesso di opere edilizie abusive ad incidere sullo stato dei luoghi, per modo che – come ha definitivamente chiarito la giurisprudenza in materia (v., per tutte, CdS, sez. V, dec. 15.6.2000 n. 3321, nonché da ultimo questa sezione, dec. 22.5.2008 n. 1996 e 19.6.2008 n. 2824 in ipotesi similari riguardanti la medesima Amministrazione Comunale attualmente convenuta) – l’asserita “precarietà dell’abuso edilizio” deve essere necessariamente esclusa ogni qualvolta esso sia preordinato a dare una utilità prolungata nel tempo, come avviene apertamente nella fattispecie in oggetto in considerazione della natura, tipologia e modalità di attuazione delle opere abusive (sul punto, si vedono le affermazioni sintematiche di cui in ricorso, pag.17, ultimo periodo, pag.18, secondo periodo);

b) l’asserita, mancata attuazione della legislazione regionale in tema di transito e sosta di popolazioni nomadi (L.n.47/1998) è palesemente in conferente nel caso in esame, in quanto anche gli attuali ricorrenti – cittadini italiani di etnia sinti – hanno il dovere giuridicamente sanzionato di non violare la normativa urbanistica adottata dall’ente locale nella fondamentale attività istituzionale di governo del proprio assetto territoriale (in una ipotesi similare riguardante la medesima amministrazione comunale convenuta, v. questa Sezione, dec. 19.6.2008 n. 2824);

c) l’ordine di demolizione è provvedimento vincolato, che il Comune ha l’obbligo giuridico di adottare (e di darvi esecuzione), a fronte della rilevazione di un abuso edilizio non sanabile, essendo in conferente l’asserita comparazione dei contrapposti interessi;

d) come già rilevato (v. per tutte, questa Sezione, dec.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi