TAR Aosta, sez. I, sentenza 2009-09-16, n. 200900067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2009-09-16, n. 200900067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 200900067
Data del deposito : 16 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00079/2008 REG.RIC.

N. 00067/2009 REG.SEN.

N. 00079/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 79 del 2008, proposto da:
AF CA, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Parini, presso il cui studio, in Aosta, via B. Festaz, 79, ha eletto domicilio;



contro

Comune di Aosta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gemma Coquillard, presso il cui studio, in Aosta, via Festaz, 66, ha eletto domicilio;



per l'annullamento

a) del provvedimento protocollo 91/30602, emesso dal Dirigente dell’Area n° 7 il 12 agosto 2008 e comunicato il successivo 26 agosto 2008, con il quale è stato opposto diniego alla richiesta di condono presentata dal ricorrente il 30 marzo 2004;

b) del parere espresso il 15 novembre 2005 dalla Sottocommissione Edilizia Comunale;

c) di ogni altro atto comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aosta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2009 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. – Il signor AF CA – proprietario di un complesso edilizio composto da tre fabbricati, sito in Aosta, via delle Betulle n° 198-200 – impugna il provvedimento prot. n. 91/30602, del 12 agosto 2008, con cui il Dirigente dell’Area n° 7 del Comune di Aosta ha respinto la domanda di condono presentata con riguardo ad un intervento abusivo realizzato in una villetta monofamiliare facente parte del complesso edilizio.

Il provvedimento impugnato fa seguito ad un precedente diniego di condono (10 agosto 2006) – avente ad oggetto il medesimo intervento - annullato da questo Tribunale perché non preceduto dal preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (sentenza n. 106 del 12 luglio 2007).

Con il ricorso – notificato al Comune di Aosta – è impugnato anche il parere contrario al rilascio del condono, espresso dalla Sottocommissione Edilizia Comunale il 15 novembre 2005.

Il Comune di Aosta si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.

La causa – fissata per l’udienza del 18 febbraio 2009 – è stata rinviata, su richiesta del ricorrente, a quella dell’8 luglio 2009 e in tale data discussa dalle parti.

2. – Il ricorso non merita accoglimento.

2.a - Il ricorrente premette in fatto che l’intervento oggetto della domanda di condono consiste nel cambio di destinazione del portico della villetta di sua proprietà, in superficie abitativa, specificando che tale intervento - attuato attraverso una serie di lavori quali l’installazione di impianti idro-termico-sanitari ed elettrici, la coibentazione e la posa del pavimento – alla data del 30 marzo 2003 risultava ultimato, mancando solo la sistemazione dei serramenti esterni sui supporti già esistenti.

2.b - Come si legge nella motivazione del diniego impugnato, la domanda di condono è stata respinta sulla base di una duplice considerazione:

a) alla data del sopralluogo - effettuato il 13 maggio 2003 - gli interventi realizzati “non costituivano difformità dal progetto assentito”;

b) il cambio di destinazione d’uso - da portico a superficie abitativa - deve ritenersi effettuato dopo la data del 31 marzo 2003, quindi successivamente al termine stabilito per la condonabilità degli interventi abusivi (art. 32, comma 25, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326).

3. - Con il primo motivo si sostiene che, per effetto dell’inerzia mantenuta dal Comune oltre il termine fissato dal legislatore - 24 mesi dalla data del 31 ottobre 2005 - sulla domanda di condono, regolarmente presentata dal ricorrente entro tale data, si sarebbe formato il silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 32, comma 37, della legge n. 306 del 2003.

3.a – Si osserva in particolare che l’unico atto adottato dall’amministrazione comunale – il precedente diniego

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