TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-01-15, n. 201300054

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-01-15, n. 201300054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201300054
Data del deposito : 15 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00588/2012 REG.RIC.

N. 00054/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00588/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. I Z, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, via U. Foscolo, 1;

contro

Ministero della Giustizia, Casa Circondariale di Lecce rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Lecce, via F. Rubichi;

per l’annullamento

- dei provvedimenti del Direttore della Casa Circondariale di Lecce del 23 febbraio 2012 e del 7 aprile 2012, prot. n. 6965;

e, con istanza ex art. 59 del d.lgs. n. 104/2010, depositata l’8 agosto 2012:

- dell’ordine di servizio n. 45 del 19 giugno 2012;

- nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente;

e, in subordine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 112, comma 3, c.p.a., per la condanna al risarcimento dei danni subiti dal 20 giugno 2012 fino al momento dell’esatta attuazione dell’ordinanza n. 332/2012 nella misura di €. 100,00/giorno ovvero per la fissazione di una somma di denaro dovuta all’istante per ogni violazione, inosservanza o ritardo successivi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2012 la dott.ssa G C e uditi, nelle preliminari, l’avv. Zanchi per la ricorrente e l’avv. dello Stato Marzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente, Assistente Capo di Pol. Pen., temporaneamente non idonea al servizio per “disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso”, patologia insorta a seguito delle difficoltà riscontrate nell’ambiente lavorativo, impugna le note di diniego del Direttore della Casa Circondariale di Lecce - ove è in forza organica - a essere assegnata, al suo rientro in servizio, a un settore diverso rispetto a quello originario.

II. Con istanza presentata ai sensi dell’art. 59 del c.p.a. grava, inoltre, il successivo ordine di servizio del medesimo dirigente che, in formale esecuzione dell’ordinanza cautelare di accoglimento di questo Collegio, n. 332/2012, dispone che la stessa presti, per il futuro, la propria attività lavorativa presso il locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, in qualità di addetto alle traduzioni esterne dei detenuti.

Chiede, altresì, il risarcimento dei danni subiti.

III. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, falsa rappresentazione, travisamento dei presupposti di fatto, inconferente, omessa e insufficiente motivazione e disparità di trattamento;

b) violazione degli artt. 6, 15 e 18 del d.P.R. n. 461/2001, dell’art. 32 Cost., dell’art. 2087 c.c., degli artt. 11 e 13 del Protocollo di Intesa locale del 12 giugno 2006, dell’art. 21 del d.P.R. n. 82/1999, dell’art. 9, comma 3, lett. c) dell’Accordo Nazionale di Lavoro del 24 marzo 2004, dell’art. 2, comma 2, del Protocollo di Intesa Regionale del 22 dicembre 2005 e degli artt. 1 e ss. dell’Accordo Regionale del 20 dicembre 2005 nonché elusione dell’ordinanza n. 332/2012 del Tribunale;

c) nullità ex art. 21 septies della l. n. 241/1990.

IV. Si è costituita l’Amministrazione intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

V. All’udienza pubblica del 25 ottobre 2012, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

VI. Il ricorso, come integrato dall’istanza di corretta esecuzione della misura cautelare proposta a seguito dell’adozione dell’atto elusivo “medio tempore” intervenuto, è fondato.

VI.

1. Si premette che i provvedimenti d’impiego del personale all’interno della struttura penitenziaria costituiscono manifestazione della più ampia discrezionalità amministrativa, censurabile in sede giurisdizionale solo per vizi formali, ivi compreso il difetto di motivazione, e per macroscopica illogicità. In altri termini, il giudice amministrativo può sostituirsi agli organi dell’Amministrazione essenzialmente nei limiti in cui la valutazione sottesa alla decisione assunta contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente. Può, altresì, accertare che le disposizioni giuridiche siano state correttamente individuate, interpretate e applicate (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 2 ottobre 2012, n. 2446;
Cons. di St., sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140).

VI.

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