TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-05-02, n. 202408642

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-05-02, n. 202408642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408642
Data del deposito : 2 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2024

N. 08642/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15398/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15398 del 2019, proposto da
E D, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B in Roma, via San Tommaso D’Aquino 47;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Bari, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Catania, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi G D’Annunzio - Chieti, Università degli Studi Genova, Università degli Studi de L’Aquila, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi dell’Insubria - Varese, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Università degli Studi Verona, Università degli Studi Firenze, Università Politecnica delle Marche - Ancona, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini, Elena Orbini Michelucci e Laura Ciuccoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Pasquale Sicuranza, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

1) del D.M. 28 marzo 2019, n. 277 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 19/20 e dei relativi allegati;

1- bis ) del medesimo D.M. n. 277/19 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;

1- ter ) del medesimo D.M. n. 277/19 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale;
dieci (10) di ragionamento logico;
diciotto (18) di biologia;
dodici (12) di chimica;
otto (8) di fisica e matematica” nonché del Decreto del

MIUR

12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l’aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all’inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;

1- quater ) dell’allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 277/19 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d’aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell’allegato A e dell’allegato B al D.M. 28 marzo 2019, n. 277 e il Decreto del

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