TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-04-28, n. 202307281
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Testo completo
Pubblicato il 28/04/2023
N. 07281/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12387/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12387 del 2022, proposto da M A, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa richiesta di sospensione,
1) in via principale, del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto (Telex M_D AB05933 REG2022 0566619 29.09.2022) recante il non accoglimento dell'istanza datata 11.05.2022 volta ad ottenere la cessazione dal servizio permanente, nonché di ogni atto inerente presupposto e conseguente, procedimentale e/o finale;
2) in via subordinata, del Decreto del Ministero Difesa nr. 413 del 21.02.1992 e, per l'effetto, della predetta determinazione oltre ogni atto inerente presupposto e conseguente, procedimentale e/o finale, noto ed ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sig.ra Mariarosaria Argentiero, ufficiale dell’Aeronautica militare, ha impugnato in via principale il provvedimento della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa del 29 settembre 2022, recante il rigetto dell’istanza della ricorrente, volta a ottenere la cessazione dal servizio permanente a decorrere dall’ 1 ottobre 2022.
La determinazione negativa dell’Amministrazione è motivata in considerazione del vincolo aggiuntivo di ferma quinquennale, con scadenza nel mese di 27 settembre 2025, contratto dall’ufficiale a seguito della frequenza di un master universitario di secondo livello in “Satelliti e Piattaforme Orbitanti”; vincolo derivante dal combinato disposto degli articoli 933, comma 1, e 971 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché dal decreto ministeriale 21 febbraio 1992, recante l’indicazione dei “corsi di elevato livello tecnico” e degli “incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale” comportanti l’obbligo di permanenza in servizio per gli ufficiali dell’Aeronautica militare.
In via subordinata, la ricorrente ha impugnato anche quest’ultimo decreto.
2. La sig.ra Argentiero ha allegato di aver assunto l’obbligo di permanenza in servizio per dieci anni a seguito dell’ammissione al terzo anno di corso presso l’Accademia aeronautica, ai sensi dell’articolo 724 cod. ord. mil. Il termine della ferma era fissato al 27 settembre 2020.
Dopo aver terminato gli studi accademici nel mese di settembre 2013 ed essere stata assegnata al Comando del Centro interforze di gestione e controllo SICRAL, l’ufficiale ha frequentato, dal 13.01.2014 al 5.12.2014, un master di secondo livello in “Satelliti e piattaforme orbitanti” presso l'Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, continuando nel frattempo a svolgere l’attività di servizio presso il reparto di appartenenza.
Successivamente, l’11 maggio 2022, l’ufficiale, intendendo accettare un’offerta di lavoro nel settore privato, ha presentato un’istanza volta a ottenere la cessazione anticipata dal servizio e il collocamento nella categoria del complemento a decorrere dall’1 ottobre 2022.
Ricevuto un preavviso di provvedimento negativo da parte della Direzione generale per il personale militare, la medesima ha presentato le proprie osservazioni.
Il procedimento si è, infine, concluso con l’adozione dell’impugnata determinazione di rigetto dell’istanza del 29 settembre 2022.
3. Con la proposizione del ricorso, la sig.ra Argentiero ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione dell’articolo 97 della Costituzione, dell’articolo 971 cod. ord. mil. e dell’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, di attuazione della direttiva 91/533/CEE.
La ricorrente non sarebbe stata debitamente informata del vincolo di ulteriore ferma, né lo avrebbe accettato, laddove la necessità di accettazione della ferma mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione risulterebbe da tutti i decreti con i quali vengono indetti i concorsi per l’ammissione degli allievi ufficiali dei corsi regolari dell’Aeronautica militare. Nello stesso senso risulterebbe orientato anche l’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, previgente al Codice dell’ordinamento militare. Ulteriore conferma di tale assunto si trarrebbe anche dalla nota dello Stato maggiore dell’Aeronautica del 31 agosto 2015, avente ad oggetto “Incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale e corsi di elevato livello tecnico – obblighi di ferma aggiuntiva e relazione con il premio incentivante – disposizioni applicative – iter per l’accertamento di ferme