TAR Venezia, sez. I, sentenza 2009-06-23, n. 200901867
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Testo completo
N. 01867/2009 REG.SEN.
N. 01060/2007 REG.RIC.
N. 01988/2008 REG.RIC.
N. 02205/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2007, proposto da:
Italcogim Reti Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G F F e dall’Avv. P M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Marco, 4255;
contro
Comune di San Martino Buon Albergo - (Vr), in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A F e dall’Avv. A A Gianolio, con domicilio eletto in Venezia – Mestre presso lo studio del primo, Via Mestrina, 6;
nei confronti di
Varna Srl, G Rete Gas Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Cocco, dall’Avv. Cesare Ribolzi, dall’Avv. Aldo Russo e dall’Avv. Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, Via Felice Cavallotti n. 22;
Sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2008, proposto da:
A.G.S.M. Rete Gas Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso in Venezia-Mestre presso lo studio dell’Avv. Franco Zambelli, Via Felice Cavallotti n. 22;
contro
Comune di San Martino Buon Albergo - (Vr), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A F e dall’Avv. Arrigo Gianolio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, Via Mestrina n. 6;
nei confronti di
G Gas Rete Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Cocco, dall’Avv. Cesare Ribolzi e dall’Avv. Aldo Russo, con domicilio eletto in Venezia-Marghera presso lo studio dell’Avv. Andrea Cervesato, Via Cavallotti n. 22;
Sul ricorso numero di registro generale 2205 del 2008, proposto da:
M Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.. Vittorio Fedato, dall’Avv. Giuseppe Fuda e dall’Avv. Fabio Todarello, con domicilio eletto in Venezia presso lo studio dell’Avv. Vittorio Fedato, Santa Croce n. 269;
contro
Comune di San Martino Buon Albergo - (Vr), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A F e dall’Avv. A A Gianolio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, Via Mestrina, 6;;
nei confronti di
G Gas Rete Srl;
quanto ai quanto al ricorso n. 1060 del 2007:
della deliberazione del Consiglio Comunale di San Martino Buon Albergo n. 11 dd. 26 febbraio 1977, recante “Indirizzi per l’affidamento mediante gara in forma di licitazione privata, a rilevanza comunitaria, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di San Martino Buon Albergo”;nonché di ogni altro atto o comportamento presupposto e conseguente, ivi segnatamente compresa – ove occorra – la perizia di quantificazione del valore degli impianti effettuata dalla Varna S.r.l.;nonché per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni discendenti dagli atti impugnati e la conseguente condanna del Comune di San Martino Buon Albergo;
primi motivi aggiunti di ricorso:
del “Bando di gara per l’affidamento, tramite procedura ristretta, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di San Martino Buon Albergo”, spedito per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 28 aprile 2008, nonché dell’allegato disciplinare di gara;della lettera di invito alla conseguente gara ricevuta dalla ricorrente a mezzo fax in data 17 giugno 2008;dello schema di “Contratto di servizio” predisposto dal Comune di San Martino Buon Albergo, concernente “Servizio pubblico per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale”;della nota di “Precisazione” Prot. n. 11273 dd. 22 maggio 2008 a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Progetti – Patrimonio del Comune di San Martino Buon Albergo;ove occorra, della “Relazione Tecnica-Consultiva – marzo 2008”, annessa al bando di gara;delle “Specifiche Tecniche” e dell’”Elenco Prezzi”;di tutti gli atti deliberativi e dirigenziali con cui è stato dato corso all’approvazione del bando di gara e alla conseguente procedura di scelta del contraente, e in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di San Martino Buon Albergo n. 11 dd. 26 febbraio 2007 e della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Progetti – Patrimonio del medesimo Comune n. 325 del 2008;di ogni altro atto o comportamento presupposto o connesso, ivi segnatamente compreso – ove occorra – il documento recante “Analisi Tecnico-Economica del Servizio di distribuzione del gas – novembre 2006”;nonché per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni discendenti dagli atti impugnati e la conseguente condanna del Comune di San Martino Buon Albergo;
quanto ai secondi motivi aggiunti:
della determinazione n. 704 del 2008 del Capo Settore Lavori Pubblici – Progetti – Patrimonio del Comune di San Martino Buon Albergo recante l’aggiudicazione definitiva del servizio di distribuzione del gas naturale alla G Gas Rete S.r.l.;della nota a firma del Capo Settore Affari Generali del Comune di San Martino Buon Albergo Prot. n. 18770 dd. 21 agosto 2008, recante la comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione definitiva;del provvedimento di aggiudicazione provvisoria;di tutti i verbali e gli atti di gara;nonché di ogni altro atto o comportamento presupposto e conseguente e - ancora - per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni discendenti dagli atti impugnati e la conseguente condanna del Comune di San Martino Buon Albergo;
quanto ai terzi motivi aggiunti:
della determinazione n. 705 del 2008 del Capo Settore Lavori Pubblici – Progetti – Patrimonio del Comune di San Martino Buon Albergo recante l’aggiudicazione definitiva del del servizio di distribuzione del gas naturale alla G Gas Rete S.r.l.;del provvedimento di aggiudicazione provvisoria adottato nel corso della seduta pubblica del 24 luglio 2008 della Commissione giudicatrice della gara;dei verbali e altri atti di gara, con specifico riferimento al verbale n. 1 di seduta pubblica dd. 24 luglio 2008, del verbale di seduta riservata dd. 24 luglio 2008, verbale n. 2 di seduta pubblica dd. 24 luglio 2008, verbale della seduta del 7 agosto 2008 di verifica della potenziale anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario;nonché di ogni altro atto o comportamento presupposto e conseguente e - ancora - per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni discendenti dagli atti impugnati e la conseguente condanna del Comune di San Martino Buon Albergo;
quanto al ricorso n. 1988 del 2008:
degli atti e provvedimenti con i quali il Comune di San Martino Buon Albergo ha aggiudicato il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, ed in particolare della determinazione n. 705 dd. 14 agosto 2008 con la quale il Capo Settore Lavori Pubblici – Progetti – Patrimonio ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi alla G Gas Rete S.r.l.;dei verbali e altri atti di gara, con specifico riferimento al verbale n. 1 di seduta pubblica dd. 24 luglio 2008, del verbale di seduta riservata dd. 24 luglio 2008, verbale n. 2 di seduta pubblica dd. 24 luglio 2008, verbale della seduta del 7 agosto 2008 di verifica della potenziale anomalia dell’offerta dell’aggiudicatario;nonché, in subordine e ove occorra, del bando di gara Prot. n. 9725 dd. 28 aprile 2008 e dei relativi suoi atti di approvazione, del disciplinare di gara, della lettera di invito Prot. n. 12622 dd. 11 giugno 2008 e dei suoi annessi (Specifiche Tecniche, Elenco Prezzi e Contratto di Servizio), del provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice della gara, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente;
quanto al ricorso n. 2205 del 2008:
della deliberazione n. 250 dd. 14 settembre 2008 recante l’aggiudicazione definitiva della gara mediante procedura ristretta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di san martino Buon Albergo, nonché di tutti gli atti di gara, del disciplinare di gara, del contratto di servizio e del documento denominato “Specifiche Tecniche”, e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Martino Buon Albergo - (Vr);
Visti gli atti di costituzione in giudizio di G Rete Gas Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il primo dei ricorsi in epigrafe (R.G. 1060 del 2007), la Italcogim Reti S.p.a. espone di essere titolare della concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio del Comune di San Martino Buon Albergo, in forza della Convenzione rep. n. 3419 del 20/04/1964 e dei successivi atti integrativi (rep. n. 3018 del 22 maggio 1985 e n. 3728 del 22 settembre 1992).
In virtù di questi ultimi atti, il termine di scadenza della concessione veniva prorogato sino al 31 dicembre 2012.
Con deliberazione n. 98 del 27 novembre 2003 il Consiglio Comunale di San Martino Buon Albergo ha esercitato il diritto di riscatto contemplato dall’art. 24 del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578 con decorrenza dal 31 dicembre 2004: e ciò al fine di rispettare l’obbligo di preavviso di un anno posto dall’articollo medesimo.
Tale deliberazione è stata impugnata innanzi a questo stesso T.A.R. da Italcogim con ricorso proposto sub R.G. 503 del 2004 unitamente all’istanza di sospensione cautelare del provvedimento medesimo.
Con sentenza n. 459 dd. 3 marzo 2004 resa a’ sensi del’art. 21, decimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 come introdotto dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 la Sezione ha respinto il ricorso, accogliendo in via assorbente l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del Comune e motivata in forza della clausola compromissoria contenuta nel testo della Convenzione e nei successivi atti integrativi.
La decisione in tal modo assunta veniva, quindi, impugnata da Italcogim avanti il Consiglio di Stato, ai fini di ottenere l’annullamento della stessa, previa sospensione della sua esecutività, ed il rinvio della controversia al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 35, commi l e 2, della l. 1034 del 1971.
Con sentenza n. 6327 dd. 27 settembre 2004 la Sezione V del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, rinviando conseguentemente a questo T.A.R. la causa per la sua trattazione in primo grado
Con sentenza n. 618 dd. 21 marzo 2006 questa stessa Sezione ha quindi respinto il ricorso.
Italcogim ha proposto al riguardo ricorso sub R.G. 5514/2006 innanzi al Consiglio di Stato, non ancora definito al momento della proposizione del primo dei ricorsi in epigrafe (R.G. 1060/2007)
Nelle more del giudizio d’appello, peraltro, con deliberazione n. 11 dd. 26 febbraio 2007 il Consiglio Comunale ha dato avvio agli adempimenti funzionali all’indizione della gara per il riaffidamento del servizio.
Più precisamente, mediante tale provvedimento il Consiglio Comunale ha stabilito: “1. di individuare, quale modalità di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, la licitazione privata ad evidenza comunitaria, ex D.L.vo. 163 del 12 aprile 2006;