TAR Milano, sez. IV, sentenza 2012-03-28, n. 201200937
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N. 00937/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02183/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2183 del 2010, proposto da:
I A E K, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso A A in Milano, Segreteria Tar;
contro
Ministero dell'Interno – Questura di Pavia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia 1;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Pavia di archiviazione dell'istanza presentata in data 26.01.2010 tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato- emersione ex- legge 102/2009;nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2012 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori A A e Isotta Vitelli Casella, avvocato dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente ha proposto il presente ricorso per i dedotti motivi di legittimità;
che si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito;
Rilevato, peraltro, che il 20 gennaio 2012 la difesa dell’amministrazione ha depositato una nota della Questura di Pavia, Ufficio Immigrazione, datata 16 dicembre 2011, nella quale si attesta il rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente, nota non contestata in alcun modo da quest’ultimo;
Ritenuto che, di conseguenza, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere in relazione alla presente controversia;
che, alla luce delle suesposte considerazioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe;
che sussistono, tuttavia, in considerazione della peculiarità della controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.