TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-31, n. 202415500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-31, n. 202415500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415500
Data del deposito : 31 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2024

N. 15500/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13657/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13657 del 2023, proposto da
S D M, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, N Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 6976 del 27 giugno 2023, pubblicata nel B.U.R. Avvisi e Concorsi n. 37 del 11/07/2023, con cui la Regione Umbria ha approvato ed emanato l''«avviso pubblico unico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell''equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di cui all''art. 6, comma 3, del D.lgs. 502/1992, Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011», limitatamente alla parte in cui agli artt. 3, 4, 7 e 9 esclude dalla procedura di valutazione del riconoscimento i massofisioterapisti che hanno conseguito il titolo di massofisioterapista dopo il 17.3.99 o il cui corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995, all''art. 7 richiede almeno un anno di esperienza lavorativa svolta negli ultimi 5 anni antecedenti al 10 febbraio 2011, all''art. 5 stabilisce che non verranno presi in considerazione i titoli già dichiarati equipollenti al diploma universitario di fisioterapista con il DM 27 luglio 2000, e, all''art. 13, rinvia all''Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con il cit. DPCM 26 luglio 2011, nonché l''appendice e gli allegati all''Avviso, nella parte in cui escludono dalla procedura di valutazione del riconoscimento i massofisioterapisti che hanno conseguito il titolo di massofisioterapista dopo il 17.3.99 o il cui corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995, non valutano le attestazioni relative ad esperienze lavorative espletate successivamente al 10 febbraio 2011 e richiedono almeno un anno di esperienza lavorativa svolta antecedentemente al 10 febbraio 2011,

del DPCM 26 luglio 2011, recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dell''equivalenza ai diplomi universitari dell''area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell''articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42”, e dell''Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con il cit. DPCM 26 luglio 2011, limitatamente alla parte in cui sancisce, all''art. 1, che possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della L. n. 42/99, all''art. 2, che l''esperienza lavorativa deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno negli ultimi 5 anni antecedenti al 10 febbraio 2011, all''art. 5 ammette alla procedura di valutazione solo i titoli di massofisioterapista conseguiti anteriormente all''emanazione del decreto di individuazione del profilo professionale di fisioterapista e il cui corso formativo sia iniziato entro il 31 dicembre 1995, e, all''art. 6, comma 1, lett. G), esclude dalla procedura di valutazione i diplomi di massofisioterapista conseguiti dopo il 17.3.99, nonché ove occorra e per quanto di ragione,

della circolare del Ministero della Salute prot. n. 43468 del 20.09.2011, nella parte in cui al punto 2.1 stabilisce che devono essere dichiarate inammissibili le domande inerenti a titoli conseguiti dopo il 17.3.99 o il cui corso formativo sia iniziato dopo il 31.12.95,

e degli ulteriori eventuali provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi espressamente ricompresi i provvedimenti adottandi dalle competenti Regioni, limitatamente alla parte in cui non consentano alla parte ricorrente di ottenere il riconoscimento dell''equivalenza del titolo posseduto in quanto conseguito dopo il 17.3.1999 o inerente ad un corso formativo avviato dopo il 31.12.95,

NONCHE'' PER L''ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente ad essere ammessa alla procedura di riconoscimento dell''equivalenza bandita con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 6976 del 27 giugno 2023,

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l''adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l''ammissione alla procedura di riconoscimento dell''equivalenza, bandita con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n. 6976 del 27 giugno 2023


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Umbria e di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente, esponendo di aver conseguito il diploma in Massofisioterapia in data 29 marzo 2011 a seguito di corso triennale presso l’Istituto Enrico Fermi della Regione Umbria e di essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 5 del decreto ministeriale del 9 agosto 2019 (recante “ Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ”), attuativo del comma 4 bis dell’art. 4 della l. n. 42 del 1999 come introdotto dalla l. n. 145 del 2018, chiede l’annullamento dell’avviso pubblico della Regione Umbria relativo al “ riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs. 502/1992 ”, nonché dei presupposti atti (Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 e D.P.C.M. 26 luglio 2011), nella parte in cui non gli consentono di richiedere l’equivalenza del proprio titolo a quello universitario di fisioterapista.

In particolare contesta la legittimità delle previsioni di cui ai seguenti articoli dell’avviso pubblico:

- artt. 3, 4, 7 e 9 nella parte in cui escludono dalla procedura di riconoscimento i titoli di massofisioterapista conseguiti dopo il 17 marzo 1999 o il cui corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;

- art. 7 nella parte in cui prevede, quale requisito di ammissione, almeno un anno di esperienza lavorativa svolta negli ultimi 5 anni antecedenti al 10 febbraio 2011;

- art. 5 nella parte in cui stabilisce che non verranno presi in considerazione i titoli già dichiarati equipollenti al diploma universitario di fisioterapista con il D.M. 27 luglio 2000;

- art. 13 nella parte in cui rinvia all’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con il D.P.C.M. 26 luglio 2011.

A quest’ultimo riguardo impugna altresì il D.P.C.M. 26 luglio 2011 e l’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, nella parte in cui prevedono che ai fini dell’equivalenza possano essere presi in considerazione esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della L. n. 42 del 1999 e richiedono un’esperienza lavorativa svolta per un periodo di almeno un anno negli ultimi 5 anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

1.1 Sostiene il ricorrente che, per effetto della previsione di cui al comma 537 dell’art. 1 della l. n. 145 del 2018, i massofisioterapisti, che hanno maturato 36 mesi di esperienza lavorativa prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145 del 2018), sarebbero da ritenersi abilitati all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2018 e che pertanto illegittime sarebbero le previsioni dell’avviso regionale, ma prima ancora dell’accordo Stato-Regioni del 2011, recepito con DPCM 26 luglio 2011, nella parte in cui limitato la possibilità di richiedere l’equivalenza ai titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della l. n. 42 del 1999.

2. Si sono costituiti il Ministero della salute e la Regione Umbria eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo rispetto ai presupposti atti nazionali, di cui l’avviso pubblico della Regione Umbria costituisce mera attuazione, ed insistendo comunque per l’infondatezza delle pretese di parte ricorrente.

3. All’udienza dell’11 giugno 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato alla luce del dettato normativo e della Giurisprudenza formatasi in materia.

4.1 Parte ricorrente impugna l’avviso pubblico del 27 giugno 2023 con cui la Regione Umbria ha disciplinato le

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