TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2009-10-30, n. 200910606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2009-10-30, n. 200910606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200910606
Data del deposito : 30 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09452/2008 REG.RIC.

N. 10606/2009 REG.SEN.

N. 09452/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 9452 del 2008, proposto da: proposto dai signori ST MA, EP CA, CI NI, RE ES, AL LU, NI ZI, CH NI, AG LU, DE LI TR TO, PA LE, RN SS, AN TR, LI UL, PA AN, TE ER CI IO, D'AN AL, NI MA IA, IA RE, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Ceruti, Matteo Ceruti, Riccardo Paparella e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni, 268/A;



contro

la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., n.c.;
il MINISTERO dell'AMBIENTE e TUTELA del TERRITORIO e del MARE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;



nei confronti di

del signor AN RO, domiciliato in Roma, via del Pellegrino, n. 177;
del signor RI EA, domiciliato in Roma, via Tirso, n. 101;
del signor AR LO, domiciliato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente, Via Branze, n.43, Brescia;
dell’avv. SANTIAPICHI Xavier, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Antonio Bertoloni, nn.44/46;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/193/2008 del 23.6.2008, recante modifica del DM 18.9.2007 e del decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 con cui si è proceduto alla nomina di nuovi componenti della Commissione VIA, escludendo i commissari ricorrenti e di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compreso il DL 23 maggio 2008, n. 90 (in G.U. n. 120 del 23 maggio 2008, n. 120) convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. n.165 del 16 luglio 2008), recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, nella parte in cui, all’art.7, comma 1, dispone la riduzione del numero dei componenti della Commissione in esame prevedendo che con successivo decreto ministeriale si proceda alla nomina di nuovi commissari e con ulteriore decreto ministeriale al riordino della Commissione medesima, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, con cui sia stata disposta, dichiarata e comunicata la decadenza e cessazione dei ricorrenti dall’incarico di componenti della Commissione stessa, con ogni consequenziale di legge,

nonché per l’annullamento, previa sospensione,

del decreto del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/217/2008 del 28 luglio 2008, recante nomina di nuovi commissari della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale in sostituzione di altri dimissionari, nonché di assegnazione dei commissari alle varie sottocommissioni e altre disposizioni organizzative; nonché, ove possa occorrere, degli ulteriori decreti del Ministro dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/205/2008 del 2 luglio 2008 e n. GAB/DEC/206/2008 del 2 luglio 2008 (non conosciuto) e di ogni altro atto presupposto collegato, inerente, conseguente e derivato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. Xavier Santiapichi, quale attuale componente della commissione VIA-AS, le memorie e la documentazione prodotta;

Viste le memorie difensive depositate dalle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2009 il 1^ Referendario MAngela Caminiti e uditi per i ricorrenti gli avv.ti Matteo e Gianluigi Cerreti, per l’Amministrazione costituita l’Avvocato dello Stato LO Sica e l’avv. Xavier Santiapichi in proprio, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

I ricorrenti indicati in epigrafe rappresentano che l’art.9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90, recante Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –MATTM, ha istituito la nuova “Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale –VIA e AS” composta da sessanta membri (oltre al presidente e al segretario) scelti tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, chiamata a svolgere sia le funzioni della previgente Commissione per la valutazione di impatto ambientale (istituita ai sensi dell’art.18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67), sia le competenze della Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (istituita ai sensi dell’art.184, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163), oltre che con i nuovi compiti connessi allo svolgimento delle attività tecnico istruttorie e consultive per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001.

In attuazione del predetto DPR n. 90 del 2007, sono stati emanati vari provvedimenti volti a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento della nuova Commissione, con la previsione, tra l’altro, della costituzione delle tre sottocommissioni VIA,AS e VIA SP (decreto prot. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007), la nomina del presidente, del segretario, dei coordinatori delle sottocommissioni VIA e AS e di 38 commissari (decreto prot. GAB/DEC/154/07 del 25 settembre 2007), l’integrazione di altri sette commissari (decreto prot. GAB/DEC/187/07 del 23 ottobre 2007), la nomina dei restanti componenti del Comitato di coordinamento della Commissione (decreto prot. GAB/DEC/211/07 del 20 novembre 2007), la nomina del coordinatore e dei commissari assegnati alla sottocommissione VIA SP (decreto prot. GAB/DEC/232/07 del 28 dicembre 2007).

La Commissione, cui partecipavano i ricorrenti con durata dell’incarico per tre anni (termine stabilito dall’art.8, comma 3 del Codice dell’ambiente di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006), ha cominciato a funzionare nel mese di marzo 2008, svolgendo attività istruttoria e di verifica ed emettendo pareri.

In seguito, con disposizione inserita nel D.L.23 maggio 2008, n.90, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”, allo scopo di garantire l’efficienza procedimentale, è stata disposta la riduzione del numero dei componenti la Commissione da sessanta a cinquanta, prevedendo ulteriori provvedimenti per la nomina degli stessi e per il riordino della Commissione medesima.

Nel frattempo i ricorrenti non hanno ricevuto dal MATTM alcuna comunicazione di decadenza dall’incarico.

Con successiva nota del dirigente della divisione X del MATTM in data 1.7.2008, prot. DSA-2008-0018200 è stato comunicato il decreto del Ministro GAB/DEC/194/08 del 23 giugno 2008, con cui si è proceduto alla nomina dei nuovi componenti con l’esclusione dei 4/5 dei commissari in carica, tra cui i ricorrenti; tale decreto richiama il precedente decreto del Ministro GAB/DEC/193/08, adottato alla medesima data del 23 giugno 2008, con cui è stato disposto il riordino organizzativo della Commissione. Avverso i suddetti provvedimenti i ricorrenti hanno proposto ricorso a questo Tribunale con ricorso RG n.7858/2008 , anch’esso all’esame dell’odierna udienza.

Aggiungono, inoltre, i ricorrenti che il MATTM ha adottato il decreto GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008, con cui ravvisata l’opportunità di prevenire eventuali possibili rilievi di organi di controllo, si è provveduto al nuovo definitivo assetto della Commissione tecnica con la nomina di 4 nuovi commissari in sostituzione di altrettanti che si sono dichiarati indisponibili, con una nuova assegnazione dei membri nelle tre sottocommissioni VIA e AS (ripristinate) e VIA SP e con la nomina dei coordinatori delle sottocommissioni e dei componenti del Comitato di coordinamento.

I ricorrenti fanno presente che dalle premesse di tale decreto n. 217/2008, che sostituisce integralmente il decreto n. 206/2008, risulterebbe che con nota prot. UL/2008/6913 dello stesso 28 luglio 2008 il Ministero avrebbe ritirato il suddetto decreto di riordino della Commissione n. 193/2008, sia il successivo n. 205/2008 (non conosciuto). Inoltre, all’art.7 del medesimo DM n.217 del 2008 è precisato che lo stesso sostituisce integralmente il DM n. GAB/DEC/206/2008 del 2 luglio 2008 (allo stato, non conosciuto).

Pertanto, avverso i suddetti atti indicati in epigrafe i ricorrenti hanno proposto ricorso e, dopo aver premesso che la fattispecie all’esame differisce sostanzialmente da quella decisa con sentenza n.3235/2008 dalla sez. II quater di questo Tribunale - in relazione, altresì, ai presupposti e ragioni del rinnovo dei componenti la Commissione, attesa la mancanza di un provvedimento di riordino posto alla base della sostituzione dei commissari e l’utilizzo dello strumento giuridico di una norma provvedimento, inserita in un decreto-legge da cui risulta estranea - hanno affidato il gravame ai seguenti motivi:

1) Illegittimità costituzionale dell’art.7, comma 1, del D.L.n. 90 del 2008 e della Legge di conversione n. 123/2008 per violazione dell’art.77 della Costituzione per totale mancanza dei presupposti di necessità e urgenza oltre che per assoluta estraneità rispetto alle misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza dello smaltimento dei rifiuti

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