TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-04-05, n. 202300295
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 00295/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 133 del 2022, proposto da
-F.M.-, rappresentato e difeso dagli avvocati G A e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Bergamo del 2 novembre 2021, notificato il medesimo giorno, con il quale è stato vietato al ricorrente, “per la durata di anni 8 (otto), di accedere ai luoghi sia del territorio nazionale che degli stati membri dell'Unione Europea ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, relative a campionati nazionali professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali, ai tornei internazioni (Champions League, Europa League, ecc.), alla Coppa Italia, a quelli nazionali, Trofeo Birra Moretti, Trofeo Berlusconi, Trofeo Bortolotti, Trofeo TIM, ecc.), alle partite della Nazionali Italiane di calcio o nell'ambito di specifiche manifestazioni sportive, quali campionati del mondo, campionati europei ed olimpiadi, da tre ore prima dell'incontro a tre ore dopo il termine degli incontri cui prenderanno parte le squadre iscritte alle manifestazioni suddette, nonché nei luoghi ove si svolgono competizioni sportive da parte di squadre professionistiche di pallacanestro e pallavolo”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto (Daspo) del 2 novembre 2021, notificato in pari data, il Questore della Provincia di Bergamo ha fatto divieto al ricorrente di accedere per il periodo di otto anni all’interno degli impianti sportivi e zone limitrofe siti su tutto il territorio nazionale e all’estero in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, anche amichevoli, relative al gioco del calcio, nonché di competizioni sportive di squadre professionistiche di pallacanestro e pallavolo.
2. Il provvedimento è stato adottato ai sensi degli articoli 6 e ss. della L. 13.12.1989 n. 401 a seguito degli eventi occorsi il -OMISSIS- 2021 presso l’esercizio commerciale “-OMISSIS-”, sito in Bergamo in via -OMISSIS-, circa due giorni prima dell’incontro di calcio di Champions League Atalanta - Manchester United, in programma il 2 novembre successivo alle ore 21 presso lo stadio bergamasco “Gewiss Stadium”.
2.1. Riferisce il Questore, nella motivazione del provvedimento impugnato, che nella citata occasione “circa 25/30 soggetti, appartenenti a sodalizi ultras atalantini, dopo aver raggiunto l’esterno del locale, vestiti di nero e con il volto travisato da sciarpe, cappucci e cappellini, alcuni brandendo bastoni, hanno cercato di attingere i tifosi inglesi ivi presenti con lancio di oggetti vari, tra i quali un fumogeno che colpiva le vetrate del locale, per poi allontanarsi pochi istanti dopo in direzione della limitrofa via -OMISSIS-; nell'occorso una dipendente del locale veniva raggiunta a! volto da una bottiglia di vetro, riportando lesioni con prognosi iniziale di 3 gg.”.
2.2. Secondo il Questore la partecipazione attiva del ricorrente agli eventi sopra descritti risulterebbe comprovata dalle indagini poste in essere dalla D.I.G.O.S. nell’immediatezza dell’evento e, in particolare: (i) dagli esiti della perquisizione eseguita presso l’abitazione del medesimo, in occasione della quale erano rinvenuti e sequestrati indumenti di colore nero compatibili con quelli utilizzati dal gruppo ultras atalantino partecipante all'aggressione; (ii) da dichiarazioni testimoniali rese da soggetti partecipanti all'evento; (iii) da individuazione fotografica.
2.3. Da tali elementi il Questore ha desunto “la ragionevole certezza che (il ricorrente) abbia preso quindi parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose commessi in occasione o a causa della manifestazione sportiva in argomento”, traendone la conclusione che “l'accesso (del medesimo) ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive possa essere pregiudizievole per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica”, essendo manifesta la pericolosità del soggetto “in ragione del concreto pericolo di reiterazione di gravi fatti”.
2.4. Per i fatti in questione, il ricorrente è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo quale responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 582, comma 2 (lesioni personali) 635 (danneggiamento), 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose), nonché art. 4 L. 110/75 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).
2.5. Nella quantificazione della durata del divieto (otto anni), il Questore ha tenuto conto della recidiva addebitabile all’intimato, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della predetta legge e alla luce dell’analogo provvedimento di Daspo già adottato dalla medesima Questura nei confronti dell’interessato in data -OMISSIS- (anni 3).
3. Con ricorso notificato il 3 gennaio 2022 e ritualmente depositato, l’intimato ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di cinque motivi, con cui ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto di stile, successivamente integrato con il deposito di documentazione e di relazione della Questura sui fatti di causa.
5. La parte ricorrente ha replicato con memoria.
6. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- 2022, la Sezione ha fissato l’udienza di merito per il giorno 8 marzo 2023, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., e compensato le spese della fase.
7. In prossimità dell’udienza di merito, la parte ricorrente ha depositato una memoria conclusiva.
8. All’udienza