TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-09-16, n. 201600895
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Testo completo
Pubblicato il 16/09/2016
N. 00895/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2015, proposto dal Maresciallo -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti A Z e G C, con domicilio ex art. 25, lett. a), cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale p.t., e Comando Legione Carabinieri della Basilicata, in persona del Comandante p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per la condanna
delle predette Amministrazioni al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, compreso il danno biologico, derivanti da “mobbing”, quantificati, “salva la necessità della nomina di un CTU”, in complessivi € 472.360,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, “ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che apparirà di giustizia”, così suddivisi:
1) € 22.400,00 per le 8 mensilità annue a titolo di trattamento di fine rapporto e per la mancata percezione in 8 anni delle somme corrispondenti agli aumenti di livello e parametri superiori, perché era stato costretto a dimettersi dal servizio in data 1.12.2011 all’età di 52 anni con 8 anni di anticipo, in quanto gli appartenenti alle Forze dell’Ordine possono accedere alla pensione all’età di 60 anni;
2) € 20.000,00 per il mancato inserimento nell’aliquota di avanzamento a Maresciallo Capo con decorrenza economica dall’1.7.2008 e per la conseguente perdita di chance, in quanto il predetto avanzamento avrebbe consentito la nomina a Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- con tutti i relativi benefici economici, stimati “in via equitativa in una somma non inferiore a € 20.000,00”;
3) € 429.960,00 a titolo di danno biologico, stimato con relazione del 5.5.2014 dal Consulente Medico del ricorrente, dott. -OMISSIS-, nella misura del 50% di invalidità permanente e quantificato secondo le tabelle del Tribunale di Milano con la maggiorazione derivante dal cd. procedimento di personalizzazione, tenendo conto delle particolari condizioni soggettive del ricorrente e delle particolari circostanze dell’intera vicenda, di cui € 83.145,00 a titolo di danno biologico temporaneo per 690 giorni e € 346815,00 a titolo di danno biologico permanente;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Legione Carabinieri della Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2016 il Cons. P M e uditi gli avv.ti A Z e G C e l’avv. dello Stato A S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- dal 1976 ha lavorato alle dipendente dell’Arma dei Carabinieri e dal 1983 con la qualifica di Maresciallo Ordinario presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-.
In data 12.4.2006 il sig. -OMISSIS- denunciava alla Procura della Repubblica di-OMISSIS- i sigg. -OMISSIS- ed anche i Carabinieri -OMISSIS-e -OMISSIS-, in quanto in data 9.3.2006 i primi avevano occupato abusivamente un terreno da lui posseduto, mentre i secondi, presenti al momento dell’invasione, avevano favorito la commissione di tale reato, poiché il predetto terreno era di proprietà di-OMISSIS-ed il contratto di affitto era scaduto.
In data 18.1.2007 il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di M esercitava l’azione penale nei confronti delle suddette sei persone, che venivano rinviate a giudizio per i reati di invasione di terreni ex art. 633 C.P. e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 C.P., mentre i Carabinieri -OMISSIS-e -OMISSIS- venivano rinviati a giudizio anche per il reato di abuso di ufficio ex art. 323 C.P..
In data 7.11.2007 il GUP di-OMISSIS- dichiarava il non luogo a procedere per i reati di invasione di terreni ex art. 633 C.P. e di abuso di ufficio ex art. 323 C.P., disponendo il rinvio giudizio soltanto per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 C.P..
I Carabinieri -OMISSIS-e -OMISSIS- venivano assolti in data 5.10.2009 dal Tribunale di-OMISSIS-, in data 28.1.2011 dalla Corte d’Appello di Potenza ed in data 11.7.2012 dalla VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, in quanto erano intervenuti nel momento dell’occupazione del terreno solo per garantire l’ordine pubblico e l’incolumità fisica delle persone presenti.
Anche il parallelo procedimento ex D.lg.vo n. 271/1989, instaurato nel 2007 da parte dell’Autorità Giudiziaria, per il possesso da parte dei Carabinieri -OMISSIS-e -OMISSIS- rispettivamente della qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, si è concluso favorevolmente con il provvedimento di archiviazione del Procuratore Generale della corte d’Appello di Potenza del 16.10.2012.
Nel periodo iniziale del suindicato processo, la Procura della Repubblica di-OMISSIS- con note del 7.12.2006 e dell’11.12.2006 sollecitava alla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- la comunicazione delle notizie di reato e dalla conseguente indagine interna venivano rinvenute 99 pratiche di polizia giudiziaria inevase, cioè denunce-querele (tra cui alcune di competenza del Giudice di Pace) e deleghe dell’Autorità Giudiziaria, relative al periodo 22.06.2002-28.11.2006: il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- si recava presso la Procura della Repubblica di-OMISSIS-, per garantire l’evasione in tempo accettabile delle rinvenute 99 pratiche di polizia giudiziaria, eccetto gli atti di competenza del Giudice di Pace, per i quali erano trascorsi i 4 mesi utili per la trattazione in via preliminare.
Per tale inadempienza veniva inflitta al Comandante dell’epoca della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- la sanzione disciplinare di 5 giorni di consegna: il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico avverso la predetta sanzione disciplinare veniva impugnato dinanzi a questo Tribunale con Ric. n. 617/2007, che è stato respinto con Sentenza n.-OMISSIS-dell’11.5.2011, confermata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. -OMISSIS- del 12.3.2015, nell’ambito del cui giudizio veniva disattesa anche la censura, relativa all’eccesso di potere per disparità di trattamento, per l’accoglimento del ricorso gerarchico proposto dal Maresciallo-OMISSIS-per la stessa fattispecie, tenuto conto delle maggiori responsabilità connesse alla posizione di Comandante della Stazione dei Carabinieri e di Responsabile del Servizio di Polizia Giudiziaria.
Infatti, per la medesima vicenda il Maresciallo -OMISSIS-, nella qualità di addetto al servizio di polizia Giudiziaria, in data 10.8.2007 veniva sanzionato dal Comandante della Compagnia con la sanzione del richiamo, ma tale sanzione veniva annullata dal Comandante Provinciale con provvedimento del 6.9.2007 (comunicato al Comandante della Compagnia con nota del 29.9.2007), di accoglimento del ricorso gerarchico.
Il Maresciallo-OMISSIS-evidenzia, che, durante il periodo in cui si è svolto il suindicato processo penale, l’Amministrazione datrice di lavoro aveva adottato i seguenti atti:
1) il Comandante Regionale con provvedimento del 23.1.2007, preceduto dalla nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 del 21.12.2006, respingeva la sua istanza del 31.10.2006, finalizzata al conseguimento della nomina di Comandante della Stazione di -OMISSIS-, con riferimento alla quale avevano espresso parere contrario il Comandante della Compagnia di -OMISSIS- ed il Comandante Provinciale;
2) in data 7.4.2007 il Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, con parere favorevole del Comandante Provinciale, aveva proposto il suo trasferimento per incompatibilità ambientale presso la Stazione di Potenza, per l’esercizio della sopra descritta azione penale da parte del Procuratore della Repubblica ed il conseguente condizionamento psicologico derivante da tale pendenza;
3) in data 15.11.2007 il Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, con parere favorevole del Comandante Provinciale limitatamente alla valutazione di opportunità per la pendenza penale, aveva nuovamente proposto il suo trasferimento per incompatibilità ambientale presso la Stazione di Potenza, evidenziando, oltre la suindicata vicenda penale, anche la circostanza che nel Comune di -OMISSIS- suo -OMISSIS--OMISSIS-e sua cognata-OMISSIS- esercitavano l’attività economica di agenzia di viaggi;
4) il Comandante Regionale con provvedimento dell’11.4.2008, preceduto dalla nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 del 18.3.2008 e dai pareri contrari del Comandante della Compagnia di -OMISSIS- e del Comandante Provinciale, respingeva la sua istanza del 19.2.2008 di trasferimento presso l’Aliquota Operativa di -OMISSIS-, dopo che lo stesso Comandante Regionale gli aveva suggerito di presentarla;
5) in data 20.6.2008 l’Amministrazione datrice di lavoro lo aveva sottoposto a visita medica, per accertare la sua idoneità al servizio per l’infermità “Persistente sindrome depressiva ansiosa reattiva”, e prima la CMO di Taranto nella seduta del 23.6.2008 lo dichiarava “non idoneo permanentemente in maniera assoluta al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri, da non collocare nella riserva, ma reimpiegabile nelle aree funzionali del personale civile”, e poi la CMO di Bari di seconda istanza nella seduta del 15.10.2008 lo giudicava “non idoneo temporaneamente al servizio di istituto per 150 giorni”;
6) in data 3.2.2009 il Comandante Regionale aveva chiesto al Comando Interregionale di Napoli di trasferirlo ad altro Comando di Corpo, il quale, però, riteneva che il trasferimento poteva avvenire all’interno della Regione Basilicata, e pertanto con provvedimento del 12.3.2009 lo trasferiva dalla Stazione di -OMISSIS- a quella di-OMISSIS-;
7) con provvedimento dell’1.6.2009 il Ministero della Difesa lo escludeva dall’inserimento nell’aliquota di avanzamento a Maresciallo Capo con decorrenza economica dall’1.7.2008;
8) in data 28.6.2011 veniva instaurato nei suoi confronti un procedimento disciplinare ex art. 751, comma 1, lett. a), n. 16, DPR n. 90/2010 per comportamenti e giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altri militari, che veniva archiviato il 17.2.2012, in quanto non era più in servizio dall’1.12.2011 all’età di 52 anni con 8 anni di anticipo sull’età pensionabile.
Il Maresciallo -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 16/17.12.2014 e depositato il 14.1.205, ha proposto la domanda risarcitoria indicata in epigrafe, in quanto dai fatti sopra descritti emergeva un disegno unitario caratterizzato da aggressività e vessatorietà e l’intento persecutorio, finalizzato alla demolizione della carriera e personalità del ricorrente e la volontà di colpire scientemente il ricorrente, che erano risultati destabilizzanti e distruttivi sul piano fisico e morale, richiamando anche la Sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 18927 del 5.11.2012, secondo cui, anche se non si tratta di mobbing, devono essere risarciti anche i danni, derivanti dai singoli comportamenti di per sé mortificanti e vessatori del datore di lavoro (al ricorso è stato allegato, oltre la perizia medico-legale del dott. -OMISSIS-, anche il verbale del Comitato di Verifica del 25.11.2011, che ha riconosciuto la dipendenza dal servizio dell’infermità “Pregresso disturbo dell’adattamento con aspetti emotivi misti”, ma non anche il presupposto verbale della CMO di Taranto del 26.1.2009);con il ricorso è stata anche chiesta: 1) l’escussione come testimoni dei Carabinieri -OMISSIS-dell’ASL n. 1 di Napoli;2) l’acquisizione dei fascicoli personali di altri Carabinieri di -OMISSIS-, nei cui confronti, pur essendo sottoposti a processo penale, non era stato chiesto il trasferimento per incompatibilità ambientale, e della scheda personale del Maresciallo -OMISSIS-, che era stato preferito al ricorrente nella nomina a Comandante della Stazione di -OMISSIS-.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa, l’Arma dei Carabinieri ed il Comando Legione Carabinieri della Basilicata, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
In via preliminare, va rilevato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001 “restano devolute” alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie, attinenti al rapporto di lavoro del personale militare, nel cui ambito rientrano anche le domande, come quella in esame, di risarcimento danni, derivanti dall’adozione da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro di atti amministrativi e non meri comportamenti, riconducibili alla fattispecie giuridica del cd. “mobbing” (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 5371 del 26.11.2015).
Sempre in via preliminare, va precisato che non possono essere ammesse le prove testimoniali, chieste dal ricorrente, in quanto ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. proc. amm. nel processo amministrativo la prova testimoniale è sempre assunta in forma scritta ai sensi dell’art. 257 bis C.P.C..
Nel merito, il ricorso risulta infondato.
Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. VI Sentenze n. 284 del 28.1.2016 e n. 1282 del 12.3.2015) il “mobbing”, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo nei confronti del dipendente, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica, per cui, ai fini della configurabilità della condotta lesiva di mobbing risulta necessaria la presenza di una molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio (cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 1945 del 16.4.2015), illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio, che deve essere provato dal ricorrente (cfr. C.d.S. Sez. III Sent. n. 2412 del 14.5.2015), non potendosi applicare nei giudizi risarcitori il metodo acquisitivo dei giudizi impugnatori.
I predetti presupposti non ricorrono nella fattispecie in esame.
Infatti, il suindicato processo penale, conclusosi con l’assoluzione del ricorrente e del suo ex Comandante della Stazione di -OMISSIS-, è stato attivato con la denuncia-querela del possessore del terreno sig. -OMISSIS- ed il ricorrente non è stato mai sottoposto a procedimento disciplinare per la vicenda, oggetto di quel giudizio.
Anche per le pratiche di polizia giudiziaria inevase, il ricorrente non ha riportato alcuna sanzione disciplinare, in quanto l’iniziale sanzione del Richiamo del Comandante della Compagnia di -OMISSIS- è stata annullata dopo appena 27 giorni dal Comandante Provinciale.
Mentre la mancata nomina a Comandante della Stazione di -OMISSIS-, chiesta dal ricorrente con istanza del 31.10.2006, è stata motivata con la circostanza che tale incarico poteva essere assunto da un Luogotenente o da un Maresciallo Capo, come il collega -OMISSIS-, poi nominato, mentre il ricorrente possedeva la qualifica di Maresciallo Ordinario (cfr. i presupposti pareri del Comandante della Compagnia di -OMISSIS- del 5.11.2006 e del Comandante Provinciale del 15.11.2006 e la precedente nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 del 21.12.2006, richiamata dal provvedimento del Comandante Regionale del 23.1.2007, di reiezione della predetta istanza del ricorrente del 31.01.2006).
Pertanto, risulta inutile acquisire la scheda personale del Maresciallo Capo -OMISSIS-, preferito al ricorrente nella nomina a Comandante della Stazione di -OMISSIS-.
Non si evince la condotta di mobbing anche dalle proposte del Comandante della Compagnia di -OMISSIS- e dai connessi pareri favorevoli espressi dal Comandante Provinciale, di trasferimento presso la Stazione di Potenza del ricorrente per incompatibilità ambientale del 7.4.2007 e del 15.11.2007, in quanto basati su una valutazione di opportunità non criticabile, secondo cui risultava opportuno non far continuare a lavorare il ricorrente in un Comune in cui un suo cittadino lo aveva denunciato alla Procura della Repubblica per gli inevitabili condizionamenti psicologici derivanti da tale situazione.
Comunque, tali proposte non hanno avuto seguito, in quanto il Comandante Regionale con provvedimenti del 30.4.2007 (appena 23 giorni dopo la prima proposta) e del 24.12.2007 (circa 1 mese dopo la seconda proposta) aveva ritenuto che non “appare emergere, dagli atti, l’esistenza di una particolare, diffusa, grave riprovazione dei fatti, capace di nuocere al prestigio dell’Arma”, tenuto pure conto della circostanza che in data 7.11.2007 il GUP di-OMISSIS- aveva dichiarato il non luogo a procedere per i reati di invasione di terreni ex art. 633 C.P. e di abuso di ufficio ex art. 323 C.P., disponendo il rinvio giudizio soltanto per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 C.P..
Mentre risulta sicuramente censurabile l’ulteriore motivazione, indicata dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS- nella seconda proposta del 15.11.2007 di trasferimento per incompatibilità ambientale a Potenza del ricorrente e non condivisa dal Comandante Provinciale, relativa alla circostanza che nel Comune di -OMISSIS- suo -OMISSIS--OMISSIS-e sua cognata-OMISSIS- esercitavano l’attività economica di agenzia di viaggi.
Ma, pur tenendo conto della Sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 18927 del 5.11.2012, richiamata nel ricorso, non spetta al ricorrente alcun risarcimento, sia perché non è stato emanato il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, richiesto dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, sia perché da tale ultronea motivazione non si evince la finalità persecutoria, invocata dal ricorrente, in quanto, comunque, risultava non censurabile l’altro motivo, relativo alla pendenza del suddetto processo penale.
Poiché, in relazione al più volte sopra citato processo penale, non è stato adottato nei confronti del ricorrente alcun provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale ed, in ogni caso, non è emersa la condotta di mobbing, risulta inutile acquisire i fascicoli personali degli altri Carabinieri di -OMISSIS-, sottoposti a processo penale e non trasferiti per incompatibilità ambientale.
L’istanza del ricorrente del 19.2.2008, di trasferimento presso l’Aliquota Operativa di -OMISSIS-, è stata respinta per la carenza di organico della Stazione di -OMISSIS-, come si evince dai presupposti pareri del Comandante della Compagnia di -OMISSIS- del 26.2.2008 e del Comandante Provinciale del 5.3.2008 e dalla precedente nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 del 18.3.2008;mentre nel provvedimento, conclusivo del procedimento, dell’11.4.2008 il Comandante Regionale ha precisato che non aveva fornito al ricorrente il suggerimento di presentare la predetta domanda di trasferimento, in quanto “la soluzione delle sue problematiche non prevedeva la permanenza nell’attuale sede di servizio” ed “il semplice cambio d’incarico non avrebbe portato alcun giovamento alla sua situazione personale e professionale”.
Il ricorrente veniva sottoposto, in data 20.6.2008, a visita medica, per accertare la sua idoneità al servizio, perché si era assentato per malattia dal 27.12.2006 al 5.4.2007, dal 9.4.2007 al 9.8.2007 e dal 23.1.2008 al 22.1.2009.
Successivamente si è assentato dal servizio anche dal 24.5.2011 all’1.12.2011, quando la Commissione Medica di Taranto lo giudicava nuovamente “non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri e reimpiegabile nelle aree funzionali del personale civile”, ma il ricorrente ha rinunciato a tale possibilità e perciò il suo rapporto di lavoro con l’Arma dei Carabinieri si concludeva il 30.11.2011. Al riguardo, il ricorrente è intervenuto oralmente nell’Udienza Pubblica del 27.7.2011, contestando l’affermazione dell’Avvocatura dello Stato che si era dimesso dal servizio in data 1.12.2011, in quanto il suo collocamento a riposo era stato determinato dal predetto giudizio della Commissione Medica di Taranto.
Comunque, sui precedenti giudizi della CMO di Taranto del 23.6.2008 (“non idoneo permanentemente in maniera assoluta al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri, da non collocare nella riserva, ma reimpiegabile nelle aree funzionali del personale civile”), della CMO di Bari di seconda istanza del 15.10.2008 (“non idoneo temporaneamente al servizio di istituto per 150 giorni”) ed anche dell’ultimo giudizio della Commissione Medica di Taranto dell’1.12.2011 (“non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri e reimpiegabile nelle aree funzionali del personale civile”) non hanno influito i superiori del ricorrente.
Risultava giustificata la successiva proposta di trasferimento del 3.2.2009 ed il conseguente provvedimento del 12.3.2009 di trasferimento del ricorrente dalla Stazione di -OMISSIS- a quella di-OMISSIS- (di-OMISSIS- 25 Km. da -OMISSIS-), in quanto in data 12.9.2008 il ricorrente aveva denunciato il Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, il Comandante Provinciale, il Comandante della Stazione di -OMISSIS- ed un altro suo collega di -OMISSIS- per i reati di abuso d’ufficio ex art. 323 C.P., calunnia ex art. 368 C.P., falsità materiale commessa da Pubblico Ufficiale in atti pubblici ex art. 476 C.P., diffamazione ex art. 595 C.P., violenza privata ex art. 610 C.P. e molestia ex art. 660 C.P..
Peraltro, nel periodo, in cui ha lavorato presso la Stazione di-OMISSIS-, il ricorrente non si è mai assentato dal servizio fino al 23.5.2011 ed ha fruito dell’indennità di missione ex art. 13 L. n. 97/1979.
La sua esclusione dall’inserimento nell’aliquota di avanzamento a Maresciallo Capo con decorrenza economica dall’1.7.2008, con provvedimento del Ministero della Difesa dell’1.6.2009 è stata adottata, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.Lg.vo n. 198/1995, “perché in aspettativa per motivi di salute per una durata continuativa non inferiore a 60 giorni” (cfr. nota del Comando Regionale del 7.7.2009) e non per il sopra descritto processo penale.
Infine, risulta assolutamente giustificata l’attivazione nei confronti del ricorrente, in data 28.6.2011, del procedimento disciplinare ex art. 751, comma 1, lett. a), n. 16, DPR n. 90/2010 per comportamenti e giudizi gravemente lesivi della dignità personale di altri militari, in quanto la suddetta denuncia del 12.9.2008 con provvedimento del GIP di-OMISSIS- del 22.3.2011 era stata archiviata ed il Procuratore della Repubblica di-OMISSIS- in data 19.11.2011 aveva chiesto il rinvio a giudizio del ricorrente per calunnia aggravata ai danni degli stessi Carabinieri da lui denunciati, con processo penale a suo carico, con riferimento a quale nell’Udienza Pubblica del 27.7.2016 i difensori del ricorrente hanno fatto presente che si è concluso in data 16.7.2016 con l’assoluzione del ricorrente.
Quest’unico procedimento disciplinare, instaurato nei suoi confronti dall’Amministrazione datrice di lavoro, è stato archiviato in data 17.2.2012, soltanto perché il ricorrente è cessato dal servizio con decorrenza dall’1.12.2011.
Pertanto, poiché dai sopra descritti atti amministrativi non si desume la condotta illecita di mobbing, va respinta la domanda risarcitoria, azionata con il ricorso in esame, anche perché la Commissione Medica di Taranto nella seduta dell’1.12.2011 aveva giudicato il Maresciallo -OMISSIS- “reimpiegabile nelle aree funzionali del personale civile”, ma il ricorrente ha rinunciato a tale possibilità.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.