TAR Aosta, sez. I, sentenza 2015-12-15, n. 201500098
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N. 00098/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2015, proposto da:
S.C. Vallée D'Aoste S.S.D. a.r.l.. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R per la Valle d’Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
contro
Comune di Saint-Christophe, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M P R, R S, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. per la Valle d’Aosta, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;
per l'annullamento
- della deliberazione della giunta comunale di Saint-Christophe (AO) n. 68 del 30 aprile 2015 con la quale la stessa Giunta ha disposto la risoluzione immediata della convenzione di concessione per la gestione dell'impianto sportivo in località Prevot sottoscritta con la società ricorrente in data 29 novembre 2013 con rientro immediato nel possesso della struttura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Saint-Christophe;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso - volto a contestare l’effetto risolutivo del rapporto concessorio avente ad oggetto lo stadio comunale per omesso rimborso delle spese di consumo anticipate dell’ente sul presupposto dell’anteriorità di un fatto di inadempimento imputabile a quest’ultimo - è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, secondo quanto eccepito dall’amministrazione comunale resistente, fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda in caso di tempestiva riassunzione dinanzi al giudice ordinario da ritenersi munito di giurisdizione nella presente controversia.
Ed, invero, la controversia che verte sull'inadempimento da parte del privato di clausole della convenzione con cui fu istituita una concessione va ricondotta, anche ai sensi delle fondamentali coordinate ermeneutiche in materia tracciate dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, nell'alveo della giurisdizione ordinaria qualora, come nel caso di specie, non si faccia questione della legittimità degli atti autoritativi che li regolano, ma della loro quantificazione e qualora la posizione fatta valere sia di diritto soggettivo, peraltro connesso a poste meramente patrimoniali.
Per un verso in fatti, non risulta condivisibile la conclusione cui perviene parte ricorrente attraverso l'inquadramento della controversia da essa propugnato, atteso che la fattispecie oggetto di scrutinio risulta senz'altro riconducibile alla concessione di servizio pubblico. Infatti, il bene affidato in gestione (impianto sportivo) rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 cod. civ., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, giusto il disposto dell'art. 828, non possono essere sottratti alla loro destinazione (cfr. CDS, sez. V, n. 2385 del 2013). In tal senso si è espressa la condivisibilmente la più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Venezia (Veneto) sez. I n. 797 del 10/06/2013) osservando che la gestione degli impianti sportivi sottende senz'altro ad un'attività di interesse generale, come confermato dal fatto che l'ordinamento sportivo è connotato da un'organizzazione di stampo pubblicistico, con al vertice il CONI, ente pubblico, e quindi le federazioni sportive, qualificate dalla legge istitutiva di detto ente come organi dello stesso, soggetti incaricate di funzioni di interesse generale, consistenti nella promozione ed organizzazione dello sport (artt. 2, 3 e 5 legge n. 426/1942, istitutiva del CONI).
In ogni caso, anche nella diversa prospettazione attorea, se è fatta salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici (art. 133, comma 1, lett. b e c, cpa e già art. 5, comma 1, l. n. 1034 del 1971) anche quando i giudizi non attengono direttamente ai provvedimenti a monte della concessione ma alla convenzione ed al rapporto bilaterale, rimane assegnata al GO la lite in ordine agli aspetti meramente patrimoniali ad essa connessi, in ordine ai quali l'Amministrazione interviene non munita d'autorità ma in posizione paritetica, sicchè è da ritenere comunque la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia nella quale la contestata risoluzione riposi su aspetti economico-monetari connessi alla morosità nel versamento dei canoni o, come nella specie, a mancato rimborso di poste patrimoniali (arg. ex Consiglio di Stato, sez. V, n. 3395 dell’08 luglio 2008 in tema di controversia sul rapporto concessorio riguardante l'inadempimento da parte del privato degli obblighi connessi alla concessione di un centro sportivo).
Tale indirizzo ermeneutico va quindi confermato per ragioni testuali (la norma assegna genericamente tutte le controversie concernenti "indennità, canoni ed altri corrispettivi" all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, senza operare ulteriori distinzioni), sistematico-teleologiche (pare evidente l'intenzione del legislatore di riservare al G.O., quale Giudice dei diritti, tutte le questioni comunque afferenti ad un aspetto, quello patrimoniale, oggettivamente estraneo all'ambito del potere concessorio attribuito alla P.A. in riferimento ai beni pubblici, tanto da essere pressoché sempre trattato nel contratto accessivo alla concessione e non nel provvedimento di concessione propriamente detto) e prettamente giuridiche (assenza di valutazioni tecno-discrezionali, automatismo dell’operato a fronte dell’inadempimento dell'obbligo di pagamento sinallagmaticamente gravante sul concessionario a fronte della possibilità di utilizzo in via esclusiva del bene), per cui esulano i presupposti per l'attribuzione, in subiecta materia, di giurisdizione esclusiva al G.A., difettando in radice la spendita di un potere.
In conclusione il Collegio ritiene di condividere la spiegata eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, dal momento che la controversia in esame involge pretese esclusivamente patrimoniali tra le parti, e non attiene più in generale all'accertamento della legittimità degli atti con cui l'amministrazione ha esercitato il proprio potere discrezionale di determinazione del quantum e del quomodo della propria contribuzione in favore del concessionario.
Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.