TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-09, n. 202103711
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2021
N. 03711/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E G e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. D B;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato il decreto dirigenziale n. -OMISSIS-
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data -OMISSIS-; b)-OMISSIS-
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) il provvedimento è stato adottato dal Direttore della III Divisione, mentre avrebbe dovuto essere disposto con apposito decreto ministeriale in quanto la perdita dello stato di militare è stata sancita senza l’espletamento di un previo procedimento disciplinare; b) l’Amministrazione non ha tenuto conto della pendenza del giudizio relativo alla rideterminazione della pena; c) occorre tener conto delle affermazioni della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 268 in data 15 dicembre 2016, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare il procedimento disciplinare prima di disporre la perdita dello stato di militare.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, osservando, in sintesi, quanto segue: a) la competenza all’emissione del provvedimento, qualora emesso nei confronti del personale militare sino al grado di Tenente Colonnello-Capitano di Fregata incluso, costituisce atto di gestione amministrativa rientrante nelle deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore della Divisione tramite decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2018 0393121 in data 16 luglio 2018; b) l’Amministrazione, in applicazione della disciplina vigente, si è limitata a