TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2012-05-23, n. 201202401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2012-05-23, n. 201202401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201202401
Data del deposito : 23 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05706/2011 REG.RIC.

N. 02401/2012 REG.PROV.COLL.

N. 05706/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5706 del 2011, proposto da:
Todini Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M A ed E M, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli, via Carducci, 19;

contro

MetroCampania Nordest s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M P, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via dei Mille, 16;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 4950 del 13.7.2011 reso da MetroCampania Nordest s.r.l. (già Ferrovia Alifana e Benevento Napoli s.r.l.) avente ad oggetto la definizione del procedimento di compensazione derivante dall'anomalo incremento dei materiali da costruzione per gli anni 2007, 2008 e 2009, ex art. 133, quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nell'ambito del contratto d'appalto dei lavori pubblici rep. 1611/III sottoscritto il 23.1.2001 e atti aggiuntivi;

- del provvedimento n. 6294 del 30.9.2011 reso da MetroCampania Nordest s.r.l., compresa la nota endoprocedimentale del D.L. 24/11-CV/DL del 27.9.2011, con cui è stato definito il procedimento di compensazione derivante dall’anomalo incremento dei prezzi da costruzione per l’anno 2010 ex art. 133, quarto comma, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nell’ambito del medesimo rapporto contrattuale d’appalto ed è stata preannunziata l’emissione di un certificato di pagamento cumulativo, a titolo di incremento prezzi, per un totale di Euro 322.964,10 di cui: Euro 268.867,84 per l’anno 2008, Euro 4.774,90 per l’anno 2009 ed Euro 49.321,36 per l’anno 2010, in misura ridotta rispetto a quella richiesta;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comprese le note endo-procedimentali rese da MetroCampania Nordest s.r.l. prot. 7803 del 30.7.2009 e relativi allegati conteggi e prospetti (di richiesta di osservazioni sul calcolo dell’incremento prezzi anno 2008) e prot. 9229 del 3.12.2010 e relativi conteggi e prospetti (di richiesta di osservazioni sul calcolo del’incremento prezzi anno 2009);

- nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciute, certificate e corrisposte, a titolo di compensazione per adeguamento prezzi ex art. 133, quarto comma, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 le seguenti somme: Euro 180.714,10 per l’anno 2007;
Euro 866.101,21 per l’anno 2008;
Euro 742.566,67 per l’anno 2009;
Euro 555.118,31 per l’anno 2010, oltre interessi di mora per ritardato pagamento ex art. 30 D.M. 145/2000 e ss.mm.ii. nonché rivalutazione dalla data di rispettiva maturazione sino all’effettivo soddisfo;

- per la condanna dell’Ente appaltante al pagamento delle somme ritualmente richieste, ovvero a quelle che saranno diversamente riconosciute, oltre interessi moratori e rivalutazione dalla data di rispettiva maturazione e fino all’effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di MetroCampania Nordest s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nell’anno 2000 la società Todini Costruzioni Generali s.p.a. conseguiva l’aggiudicazione della gara d’appalto indetta dalla Ferrovia Alifana e Benevento Napoli s.r.l. (che, in seguito, modificava la propria denominazione sociale in MetroCampania Nordest s.r.l.) per l’affidamento dei lavori relativi a “Opere civili della tratta ferroviaria Piscinola – Secondigliano dalla progr.va Km. Ca 0+000 alla progr.va Km. Ca 2+0,60 da realizzare nell’ambito dell’ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Alifana” , con importo che pari a Euro 23.338.751,52 (ribasso del 23,726%) oltre IVA ed oneri di sicurezza pari ad Euro 1.953.100,066: in data 23 gennaio 2001 veniva stipulato il contratto di appalto rep. n. 1611/III.

A tale atto faceva seguito, per quanto rileva ai fini del presente giudizio: a) l’atto aggiuntivo n. 1 del 1 giugno 2006 con cui, all’esito della perizia di variante progettuale, venivano affidate ulteriori lavorazioni integrative e, per l’effetto, l’ammontare complessivo lordo dei lavori veniva fissato in Euro 52.899.547,79;
b) ulteriore atto aggiuntivo n. 2 del 15 luglio 2008 con cui, tra l’altro, la stazione appaltante riconosceva la fondatezza della riserva n. 2 apposta dalla società appaltatrice sul registro di contabilità per il riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti all’anomalo incremento dei materiali da costruzione per lavori eseguiti e contabilizzati nell’anno 2007 (Euro 180.714,10).

In seguito, la società ricorrente presentava istanza di compensazione ex art. 133, quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in ragione dell’incremento dei prezzi dei materiali utilizzati nei lavori eseguiti e contabilizzati negli anni 2008, 2009 e 2010 come rilevati con decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in dettaglio, richiedeva rispettivamente le somme di Euro 866.101,21 per il 2008, Euro 742.566,67 per il 2009 ed Euro 555.118,31 per il 2010.

A fronte di tale richiesta, con i provvedimenti impugnati la MetroCampania Nordest definiva il procedimento di riconoscimento dell’incremento prezzi per materiali da costruzione ex art. 133 D.Lgs. 163/2006 ritenendo che: a) nulla fosse dovuto per l’anno 2007 non risultando agli atti alcuna istanza prodotta nei termini previsti dal comma 6 bis dell’art. 133 Codice appalti;
b) relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, dovesse essere liquidata la minore somma, rispettivamente, di Euro 268.867,84 (per l’anno 2008), Euro 4.774,90 (per il 2009) ed Euro 49.321,36 (anno 2010).

Avverso tali atti insorge la Todini Costruzioni s.p.a. che, a sostegno dell’esperito gravame, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 253 del D.Lgs. 163/2006, violazione e falsa applicazione dell’atto aggiuntivo del 15 luglio 2008, travisamento, violazione dei principi di affidamento, ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere, violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sviamento e contraddittorietà.

Conclude con la richiesta di annullamento degli impugnati provvedimenti nonché di accertamento del diritto al pagamento, a titolo di compensazione per adeguamento prezzi ex art. 133, quarto comma, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, delle seguenti somme: Euro 180.714,10 per l’anno 2007;
Euro 866.101,21 per l’anno 2008;
Euro 742.566,67 per l’anno 2009;
Euro 555.118,31 per l’anno 2010, oltre interessi di mora per ritardato pagamento e rivalutazione dalla data di rispettiva maturazione sino all’effettivo soddisfo.

Resiste in giudizio MetroCampania Nordest s.r.l. che replica nel merito e conclude per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2012 la causa è stata spedita in decisione.

In limine litis, occorre premettere che, per effetto di quanto disposto prima dall’art. 244 del D.Lgs. 163/2006 e poi dall’art. 133, comma 1, lett. e) n. 2 del cod. proc. amm., rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla compensazione dei prezzi di cui al quarto comma dell'art. 133 D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 rivenienti dall’aumento del prezzo dei materiali da costruzione in misura superiore al 10% rispetto a quello rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con proprio decreto ministeriale, compreso il profilo del quantum debeatur (Cassazione civile, Sez. Unite, 26 settembre 2011 n. 19567 e 15 giugno 2009 n. 13892;
Consiglio di Stato, Sez. III, 12 luglio 2011 n. 4165;
Sez. VI, 3 marzo 2010 n. 1247;
Sez. V, 17 febbraio 2010 n. 935).

Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere respinto, dovendo all’uopo distinguersi tra la richiesta di compensazione dei prezzi per l’anno 2007 e quella relativa alle annualità successive.

Quanto al primo periodo, giova rammentare la motivazione opposta dalla stazione appaltante nel gravato atto reiettivo del 13 luglio 2011 secondo cui “per l’anno 2007 nulla risulta dovuto in quanto, a norma del comma 6 bis dell’art. 133 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., non risulta agli atti della scrivente alcuna istanza prodotta nei termini previsti” : quindi, la Todini Costruzioni s.p.a. non avrebbe adempiuto all’onere prescritto dalla richiamata disposizione, secondo cui “A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6” (ovvero dal decreto emesso entro il 31 marzo di ogni anno, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rileva le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi).

Parte ricorrente contesta la legittimità di tale ragione ostativa ed osserva che il diritto al riconoscimento dell’incremento prezzi per l’annualità 2007 era stato espressamente riconosciuto nell’atto aggiuntivo n. 2 del 15 luglio 2008, all’art. 9.

Espone che tale articolo (rubricato “definizione delle riserve” ) recava specifico accordo transattivo ex art. 239 del D.Lgs. 163/2006 in merito alle controversie pendenti tra le parti derivanti dalla esecuzione dell’appalto e, in dettaglio, a pagina 20, prevedeva quanto segue: “la riserva n. 2 è relativa ai maggiori oneri conseguenti all’anomalo incremento dei materiali da costruzioni per un importo pari ad Euro 180.714,10” e “Relativamente alla riserva n. 2, vista la fondatezza della stessa, l’Impresa, nel rinunciare alle domande tutte azionate, pattuisce espressamente che la stessa sarà liquidata, nel suo effettivo ammontare che sarà successivamente determinato, con le modalità e le tempistiche regolamentari dalle vigenti disposizioni di legge, così come rilevato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Quindi, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, la pretesa della società appaltatrice troverebbe un espresso riconoscimento convenzionale nel predetto atto aggiuntivo.

Si aggiunge inoltre che, in ogni caso, l’amministrazione avrebbe posto a fondamento del gravato atto di diniego una norma non vigente ratione temporis (il comma 6 bis dell’art. 133 D.Lgs. 163/2006, introdotto dal terzo correttivo al codice degli appalti, D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152 pubblicato sulla Gazz. Uff. 2 ottobre 2008 n. 231) che non ha efficacia retroattiva ed è stata introdotta successivamente, non solo alla contabilizzazione dei lavori del 2007, ma anche alla sottoscrizione del predetto atto aggiuntivo del 15 luglio 2008.

Le censure non colgono nel segno.

Merita condivisione l’argomentazione sostenuta dalla difesa della intimata amministrazione secondo cui, sebbene con il predetto atto aggiuntivo del 2008 l’amministrazione avesse riconosciuto genericamente la fondatezza del diritto alla compensazione ex art. 133 D.Lgs. 163/2006, occorreva una specifica istanza della società appaltatrice contenente tutti gli elementi necessari affinché la stazione appaltante potesse determinarsi espressamente.

Tale conclusione si impone in base alla lettura:

- della riserva n. 2, richiamata dall’art. 9 del summenzionato atto aggiuntivo (cfr. copia del registro di contabilità relativa al SAL n. 24 per lavori al 30 aprile 2008): vi si legge infatti che “La Scrivente impresa esplicita la presente riserva per il riconoscimento dei maggiori costi che subisce e subirà a causa dell’aumento del prezzo dei materiali di costruzione, secondo le modalità di cui al novellato art. 26 della legge 109/94, con riferimento ai commi 4-bis e seguenti. I conteggi saranno esplicitati allorché disponibili tutti i necessari dati, compreso il decreto del Ministero Infrastrutture di cui al comma 4-quater del citato art. 26. Si provvede intanto a richiedere, in via preliminare, l’importo determinato in base alla variazione dei prezzi dei materiali ferrosi contabilizzati nell’anno 2007, prendendo a riferimento i listini della Camera di Commercio di Brescia e secondo il seguente calcolo (…). L’impresa, pertanto, chiede il riconoscimento e l’accredito dell’importo complessivo di Euro 180.714,10 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo” ;

- dell’art. 9 dell’atto aggiuntivo del 2008 nel quale, come si è visto, si concordava che detta riserva sarebbe stata liquidata “nel suo effettivo ammontare che sarà successivamente determinato, con le modalità e le tempistiche regolamentari dalle vigenti disposizioni di legge, così come rilevato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Non pare dubbio che, con l’iscrizione della predetta riserva ed il successivo riconoscimento nella clausola transattiva contenuta nell’atto aggiuntivo n. 2 del 2008, le parti avessero inteso riconoscere l’ an della pretesa della ricorrente, rinviando in ogni caso la determinazione del quantum alla concreta individuazione delle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, da effettuarsi con decreto annuale del Ministero delle infrastrutture ai sensi dell’art. 133, sesto comma, D.Lgs. 163/2006 (e, già prima, dell’art. 26 L. 109/1994).

Sotto tale profilo, è evidente che non poteva riconoscersi carattere di ufficialità alla quantificazione dell’importo stimato dalla società appaltatrice nella riserva n. 2, siccome elaborato sulla base dei listini della Camera di Commercio di Brescia e non, viceversa, del decreto ministeriale previsto dall’art. 133 D.Lgs. 163/2006.

Difatti, ai sensi dell’art. 133, quarto comma, D.Lgs. 163/2006 tale compensazione deve essere liquidata in base alle risultanze del decreto ministeriale in quanto presuppone che il “il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7”.

Pertanto, alla luce di quanto previsto nell’atto aggiuntivo e nella riserva n. 2, la società appaltatrice avrebbe dovuto presentare una specifica istanza, successivamente all’emanazione del decreto ministeriale annuale, sulle cui concrete previsioni specificare il quantum della pretesa (genericamente anticipata la riserva anzidetta), in linea con le prescrizioni contenute anche nel punto 2.5 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2005 n. 871 ( “Modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni” ).

Viceversa, tale richiesta non è stata formulata e sul punto non vi è contestazione.

Sotto tale profilo, non può non convenirsi con quanto dedotto dall’intimato ente il quale oppone che, in pendenza della clausola pattizia, è intervenuto il terzo correttivo al codice degli appalti pubblici che ha introdotto, per la presentazione dell’istanza di compensazione, il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.

Tale conclusione non è scalfita dalla disposizione contenuta nell’art. 1, settimo comma, del D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (convertito nella L. 22 dicembre 2008 n. 201) secondo cui “Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”. Difatti, tale norma (concernente le lavorazioni che, come quelle in esame, sono eseguite contabilizzate nel 2007) lascia in ogni caso impregiudicato il regime ordinario prescritto per la contabilizzazione ed il calcolo della compensazione, rinviando appunto ai decreti ministeriali adottati ex art. 133, sesto comma, del codice degli appalti.

Resta quindi dimostrata anche per tale via che, in ogni caso, la pretesa della società appaltatrice doveva essere tempestivamente formalizzata sulla base delle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi individuate con decreto ministeriale e che, in mancanza di rituale istanza formulata a tal fine dalla medesima, legittimamente la stazione appaltante ha adottato l’impugnato provvedimento.

Può quindi passarsi all’esame delle deduzioni svolte nel ricorso a sostegno del diritto alla compensazione ex art. 133 per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Come specificato in fatto, a differenza delle lavorazioni contabilizzate nel 2007, parte ricorrente contesta non già il mancato riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi, bensì la liquidazione attuata per un importo inferiore a quello richiesto: ciò in quanto la stazione appaltante avrebbe preso a base di calcolo (per valutare l’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione) l’anno 2006 e non, viceversa, il 2003 giungendo così alla determinazione della minor somma.

Osserva che, trattandosi di offerta presentata nel 2000, il criterio di calcolo applicato dalla stazione appaltante si porrebbe in contrasto con l’art. 253, comma 24, del codice degli appalti pubblici secondo cui “… Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003” .

L’amministrazione replica che la ricorrente non avrebbe comprovato di aver tempestivamente prodotto l’istanza ex art. 133, comma 6 bis rispetto alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali determinativi dell’incremento dei costi dei materiali da costruzione per gli anni 2008, 2009 e 2010 (G.U. 9 maggio 2009, 3 maggio 2010 e 18 aprile 2011). Nel merito, MetroCampania ribadisce la legittimità della gravata determinazione, tenuto conto della natura novativa dell’atto aggiuntivo del 1 giugno 2006 ed osserva che, nel rideterminare l’oggetto dell’appalto ed il corrispettivo pattuito, le parti hanno tenuto conto anche dell’esigenza di compensare i costi dei materiali che, sino a quella data, avevano inciso sul rapporto.

Dato il carattere novativo dell’accordo, conclude la parte resistente, alcuno spazio residuerebbe per le compensazioni maturate sino alla data della relativa sottoscrizione (2006) che, pertanto, è stata correttamente presa come base di calcolo ai sensi dell’art. 133 D.Lgs. 163/2006.

Orbene, in via preliminare, non convince l’eccezione formulata dalla difesa della intimata amministrazione circa la tempestività della richiesta di compensazione ai sensi dell’art. 133, comma 6 bis, D.Lgs. 163/2006. Invero, mette conto evidenziare che tale ragione reiettiva non è contenuta negli impugnati provvedimenti (con i quali, si rammenta, MetroCampania ha riconosciuto come dovuti importi inferiori senza mai eccepire la presunta tardività delle relative istanze) ed è stata formulata per la prima volta negli scritti difensivi dell’intimato ente.

Trattasi quindi di integrazione postuma della motivazione che, come noto, non è consentito fornire nel corso del giudizio, dovendo essa precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ciò il fondamento dell'illegittimità della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2009 n. 6997 e 30 giugno 2011 n. 3882).

Nel merito le deduzioni di parte ricorrente non hanno pregio.

Al riguardo, il Collegio non ritiene di discostarsi dall’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, 15 dicembre 2005 n. 7130 e 10 aprile 2000 n. 2076;
Sez. IV, 14 settembre 2004 n. 5931;
Sez. VI, 18 ottobre 2000 n. 5605) secondo cui, in caso di atto aggiuntivo nel quale si prevedano lavori eccedenti il quinto dell’importo iniziale, ai fini del calcolo del compenso revisionale deve farsi riferimento alla data dell’atto aggiuntivo e non a quella del contratto originario.

Si è infatti osservato che, ai sensi dell’articolo 344 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F (abrogato dalla lettera ‘a’ del comma 1 dell'art. 358 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), la misura del quinto dell’importo originario dell’opera (c.d. quinto d’obbligo) rappresenta il limite entro il quale l’appaltatore è obbligato all’esecuzione degli ulteriori lavori di cui al contratto di appalto originario, oltre il quale invece detti lavori possono essere qualificati come variante del predetto contratto originario spettando all’appaltatore il diritto alla risoluzione del contratto, salvo che non voglia espressamente eseguirli, previo nuovo accordo.

Si è quindi ritenuto che, qualora l’amministrazione richieda l’esecuzione di lavori diversi da quelli indicati nel contratto originario ed in variante ad essi, per un importo superiore al c.d. quinto d’obbligo, detta richiesta non trova fondamento nell’originario contratto di appalto e ad essa, pertanto, non corrisponde alcun obbligo da parte dell’appaltatore, con la conseguenza che il successivo accordo intervenuto tra le parti per l’esecuzione di nuovi lavori in variante (nella forma di un atto di sottomissione o di un atto aggiuntivo) deve essere considerato come un nuovo contratto, autonomo rispetto a quello originario, che non può essere escluso per la mera circostanza che l’appaltatore abbia convenuto di eseguire i nuovi lavori agli stessi patti e condizioni del precedente.

Come correttamente dedotto dalla difesa resistente, nella fattispecie per cui è causa l’atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti ha dato luogo ad autonomo accordo a carattere novativo con cui le parti hanno inteso addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, tenuto conto dell’ampliamento dell’oggetto nonché della rideterminazione del corrispettivo e del termine di esecuzione delle opere.

Difatti, mentre il contratto di appalto stipulato nel 2001 aveva ad oggetto l’affidamento dei lavori relativi a “Opere civili della tratta ferroviaria Piscinola – Secondigliano dalla progr.va Km. Ca 0+000 alla progr.va Km. Ca 2+0,60 da realizzare nell’ambito dell’ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Alifana” , con importo di Euro 23.338.751,52 (oltre oneri di sicurezza ed IVA), con l’atto aggiuntivo del 1 giugno 2006 venivano affidate, all’esito della perizia di variante progettuale, ulteriori lavorazioni integrative e l’ammontare complessivo al lordo dei lavori veniva fissato in Euro 52.899.547,79 (art. 4 dell’atto aggiuntivo n. 1/2006), quindi più del doppio rispetto all’importo originariamente previsto.

Inoltre, l’art. 6 del medesimo atto aggiuntivo introduceva un nuovo termine per l’esecuzione dei lavori, in specie prevedendo che “tenuto conto del notevole incremento delle attività lavorative ed avendo l’impresa realizzato appena il 6% delle complessive opere previste, il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato in giorni 1080 (milleottanta) naturali e consecutivi. Resta inteso che fino al 31/12/2006 l’Impresa Appaltatrice non potrà vantare richieste di maggiori oneri, a qualunque titolo pretesi”.

Il fatto che l’atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti integri un nuovo ed autonomo contratto rispetto a quello originario, comporta la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione appellante, non potendo stabilirsi la eventuale spettanza del compenso ex art. 133 D.Lgs. 163/2006 se non con riferimento alla data del nuovo rapporto contrattuale, ciò che è puntualmente accaduto nel caso in esame.

Le considerazioni illustrate conducono quindi alla reiezione del ricorso.

La peculiare natura delle questioni dedotte in giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese ed onorari di giudizio.

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