TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-05-24, n. 201606068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-05-24, n. 201606068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201606068
Data del deposito : 24 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01062/1999 REG.RIC.

N. 06068/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01062/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1062 del 1999, proposto da:
R L, M B, P D, B C, S C, S C, F C, G C, G C, A C, M D, Antonio D'Amico, P F, R F, F G, F L, B M, G M, R M, F Q, D P, G T, rappresentati e difesi dall'avv. A Tarsitano, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, Via Fossombrone, 92 ed. A1 Sc/B;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento di riliquidazione trattamento economico di trasferimento corrisposto ai sensi art.1 della legge 10 marzo 1987, n. 100.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2016 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, sottufficiali dell’Aeronautica militare, lamentano l’erronea corresponsione del trattamento economico di trasferimento previsto dall’art. 1 della legge n. 100/1987.

In particolare, dall’intimata Amministrazione è stato riconosciuto per alcuni un terzo dell’emolumento previsto, per altri la metà, all’atto del trasferimento alla sede di servizio successiva al loro passaggio nel grado di sergente maggiore in servizio permanente effettivo.

Nel ricorso hanno quindi prospettato il seguente motivo di gravame:

- violazione e falsa applicazione di legge.

L’Amministrazione non avrebbe applicato correttamente l’art. 1 della legge n. 100/1987 che prevede nel caso di trasferimento di autorità dalla sede di servizio presso la quale non sono ancora trascorsi quattro anni di permanenza il riconoscimento pieno dell’indennità di trasferimento (o della metà se siano trascorsi quattro anni ma non ancora otto anni- caso dei ricorrenti Caprara Carlucci e D’Amico).

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio il 13 settembre 1999 ed ha depositato una memoria il 19 febbraio 2016.

Anche i ricorrenti hanno depositato ulteriori documenti e per ultimo una memoria il 12 settembre 2015.

Con decreto decisorio n. 13942/2014 è stata revocata la perenzione del ricorso in precedenza dichiarata.

Questo Tribunale con ordinanza collegiale istruttoria n. 13562/2015 ha chiesto all’Amministrazione una relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento ai periodi di servizio di ciascuno dei ricorrenti presso la sede di origine nonché alle qualifiche rivestite.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13 aprile 2016.

2. Il Collegio ritiene il ricorso infondato.

La legge n. 100/1998, poi abrogata dall’art. 2268, comma 1, del d. lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare), disponeva all’art. 1, comma 1, che al personale delle Forze Armate, trasferito di autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede di servizio, fosse riconosciuta un’indennità di trasferimento calcolata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 97/1979 (come sostituito dall’art. 6 della legge n. 27/1981).

Il successivo comma 2 della stessa disposizione prevedeva poi la riduzione del trattamento di missione della metà, nel caso di permanenza nella sede di servizio superiore a quattro anni ma inferiore a otto, e di un terzo se il trasferimento fosse stato disposto dopo otto anni.

Ciò premesso, i ricorrenti lamentano l’erronea applicazione delle suddette disposizioni tenuto conto che non gli sarebbe stata riconosciuta per l’intero l’indennità di trasferimento pur non avendo superato i quattro anni di permanenza nella sede originaria di servizio (caso dei ricorrenti R, M, P, V, F, C, M, Z, P, Q, F, C, L, D, M, L, C, C, R V, G, T) o per la metà pur non avendo superato l'ottavo anno (caso dei ricorrenti Caprara, Carlucci, D'amico).

Tuttavia, i ricorrenti, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio, sono transitati in servizio permanente a seguito di promozione al grado di sergente maggiore.

In precedenza il loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione era a tempo determinato con assegnazione a diverse sedi di servizio.

In tale posizione non erano comunque destinatari della richiamata normativa di cui alla legge n. 100/87 (cfr. art 1, comma 3, e TAR Lazio n. 2898/2002).

Nel momento del loro passaggio al grado superiore (sergente maggiore) e al servizio permanente a seguito di concorso sono poi restati nella sede di servizio in precedenza assegnata in attesa del completamento dell’iter addestrativo.

All’esito dell’addestramento sono quindi stati destinati alle nuove sedi le quali perciò devono ritenersi come un’assegnazione ad una prima sede di servizio non equiparabile ad un trasferimento di autorità.

In occasione di tale assegnazione infatti gli stessi hanno cominciato a svolgere le funzioni oggetto del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV, n. 4928/2010).

3. Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

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