TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2016-08-03, n. 201604440

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza cautelare 2016-08-03, n. 201604440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201604440
Data del deposito : 3 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2016

N. 07795/2016 REG.RIC.

N. 04440/2016 REG.PROV.CAU.

N. 07795/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7795 del 2016, proposto da:


Società Gruppo Coin Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A G, E P, A D S, con domicilio eletto presso Studio Legale Guarino in Roma, piazza Borghese, 3;


contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R R, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;
Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale Uo Gruppo Comando Generale, Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale

UO VII

Gruppo Appio Sezione Polizia Amministrativa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. QH/32345/2016 del 19.5.16, avente ad oggetto il divieto di prosecuzione di vendita al dettaglio settore alimentare esercitata all'interno della grande struttura di vendita sita in Roma, piazzale Appio n.7;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2016 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno dato luogo alla vicenda in esame, al grave ed irreparabile danno dedotto da parte ricorrente possa essere posto rimedio consentendo unicamente alla NESPRESSO di commercializzare le capsule di caffè fino alla definizione del procedimento avviato dal Gruppo Coin s.p.a. - in data 31.5.2016 - per ottenere una nuova autorizzazione commerciale estesa al settore alimentare, con contestuale riduzione della superficie destinata al settore alimentare;

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