TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-17, n. 201200543

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-17, n. 201200543
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201200543
Data del deposito : 17 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07213/1998 REG.RIC.

N. 00543/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07213/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7213 del 1998, proposto da:
L G, M L C, V G, I R, F P, A T F, R A G, M R P, tutti rappresentati e difesi dall’avv. G C P, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Roma, alla via Emilia n. 81, per mandati in calce al ricorso;

contro

MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, ora MINISTERO della GIUSTIZIA - Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

del decreto del Direttore generale della Giustizia Minorile in data 3 marzo 1998, pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie speciale n. 24 del 27 marzo 1998, recante indizione del concorso per esami a diciannove posti di direttore coordinatore di servizio sociale nell’amministrazione della giustizia, riservato al personale in servizio di ottava e settima qualifica funzionale con anzianità di servizio effettivo rispettiva di almeno tre e cinque anni in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche, nella parte in cui (art. 2) prescrive il possesso del diploma di laurea, di titolo di specializzazione post laurea e l’iscrizione all’albo degli assistenti sociali


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero di Grazia e Giustizia – Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011, il dott. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso collettivo, notificato il 26 maggio1998 e depositato il 5 giugno 1998, Loredana Grieco, Maria Luigia Ciaravolo, Vito Guarino, Francesca Paulillo, Anna Teresa Fontana, Rosa Anna Giannini, Maria Rita Pitzalis hanno impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato.

I ricorrenti, premettendo di essere funzionari di settima qualifica retributivo-funzionale, e di aver svolto mansioni della qualifica di direttore reggenti di uffici del servizio centrale per i minorenni o di altri servizi minorili dipendenti -ai sensi dell’art. 26 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356-, lamentano che il bando di concorso impugnato, all’art. 2, oltre alla indicata anzianità di servizio nella qualifica funzionale inferiore (cinque per la settima e tre per la ottava), abbia prescritto il possesso del diploma di laurea, del titolo di specializzazione post laurea e l’iscrizione all’albo degli assistenti sociali.

A sostegno del ricorso, con unico articolato motivo, sono state dedotte le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per errore sui presupposti, vizio della funzione, contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta

Il possesso dei titoli ulteriori prescritti dal bando non può essere legittimamente richiesto a dipendenti che abbiano già svolto mansioni in carriera direttiva e/o ex direttiva, non essendo per essi necessario il diploma di laurea (si invoca l’orientamento di Adunanza Plenaria n. 1 del 3 febbraio 1998), come sarebbe peraltro confermato dall’art. 5 comma 11 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, e trattandosi peraltro di accesso dall’interno a qualifica funzionale superiore.

Nel giudizio si è costituita l’Autorità statale intimata con atto di mero stile.

Con memoria difensiva depositata il 15 giugno 2011 i ricorrenti hanno ribadito le censure dedotte in ricorso.

All’udienza pubblica del 13 luglio 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

DIRITTO

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto respinto, prescindendosi dal rilievo che i ricorrenti non hanno allegato e documentato l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione al concorso riservato e quindi l’esclusione dal medesimo in forza delle prescrizioni del bando impugnate.

1.1) I ricorrenti sono inquadrati, per quanto da essi stessi dichiarato, nella settima qualifica funzionale con il connesso profilo professionale di assistente sociale coordinatore (codice 242), laddove i posti a concorso appartengono alla nona qualifica funzionale profilo professionale di direttore coordinatore di servizio sociale (codice 241/A), ossia a qualifica non immediatamente superiore, secondo la tabella A allegata al d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, il cui art. 26 essi richiamano rivendicando la preposizione in base al medesimo a mansioni di direttori reggenti di uffici del servizio centrale per i minorenni o di altri servizi minorili dipendenti.

1.2) La clausola del bando di concorso (art. 2) -nella parte in cui richiede anche il possesso del diploma di laurea, di titolo di specializzazione post laurea e l’iscrizione all’albo degli assistenti sociali- contrasterebbe, secondo le censure articolate nel motivo unico di ricorso, con la previsione dell’art. 5 comma 5 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (recante “ Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ”), secondo il quale:

“Ai fini dell’accesso ai profili della nona qualifica funzionale si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266” (recante, a sua volta, “ Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri ”)

La disposizione citata, a sua volta, stabiliva che:

“Dopo gli inquadramenti di cui all’art. 23 (la disposizione fu espunta perché non ammessa alla registrazione da parte della Corte dei Conti: nota dell’estensore), l’accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalità indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all’ottava e settima qualifica funzionale in possesso di un’anzianità di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche”.

A ulteriore sostegno delle proprie censure si invoca la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 3 febbraio 1998, dalla quale i ricorrenti desumono che per gli inquadramenti in qualifiche superiori riconducibili alla ex carriera direttiva (e quindi anche ai fini del concorso d’accesso alla nona qualifica, cosiddetta superdirettiva, essa pure riferibile con la ottava e la settima ai livelli della carriera direttiva) non sarebbe affatto richiesto il diploma di laurea.

1.3) Osserva il Tribunale che il richiamo all’orientamento giurisprudenziale fissato con la citata decisione non appare pertinente al caso di specie.

La fattispecie considerata dall’Adunanza Plenaria riguarda, in modo precipuo, l’esclusione dall’esame-colloquio, previsto dall’art. 38 comma 4 della legge 23 agosto 1988 n. 400, di dipendenti appartenenti alla settima qualifica retributivo-funzionale che aspiravano all’accesso alla ottava qualifica, immediatamente superiore, e il quesito se a tal fine fosse richiesto il diploma di laurea.

La decisione ha chiarito che tale disposizione “…delinea una vera e propria procedura di inquadramento in ruolo di personale già in servizio, sia pure alle dipendenze di altra amministrazione, in occasione di una riorganizzazione del dicastero della Presidenza del Consiglio”, ha natura di “norma transitoria”, e sulla scorta di tali precisazioni delimitative ha escluso la rilevanza degli artt. 161 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e 9 d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077, che per l’accesso alle ex carriere direttive imponevano il possesso del diploma di laurea, che era stata viceversa opinata nell’ordinanza di rimessione della VI Sezione n. 1073 del 30 settembre 1996.

Dalla medesima non possono dunque trarsi, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, argomenti pertinenti e decisivi in ordine all’illegittimità della clausola del bando di concorso riservato impugnata con il ricorso.

1.4) In effetti la piena legittimità della prescrizione dei titoli di studio e qualificazione professionale imposti dal bando non può negarsi nel doveroso raccordo con la specifica disciplina concernente il contenuto dell’attività di servizio sociale.

I ricorrenti obliterano che la legge 20 marzo 1993, n. 84 ha disciplinato come professionale l’attività di assistenza sociale, stabilendo che:

- essa “…può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato” (art. 1 comma 3);

- ai fini dell’esercizio della medesima attività professionale “…è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l’abilitazione mediante l’esame di Stato ed essere iscritti all’albo professionale istituito ai sensi dell’articolo 3 della presente legge”;

- in via transitoria, sino alla soppressione delle scuole universitarie dirette a fini speciali (che rilasciavano, tra gli altri, i diplomi di servizio sociale) o sino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, “…l’iscrizione all’albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987” (art. 5).

A sua volta il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 disponeva all’art. 1 che:

- “Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l’unico titolo abilitante per l’esercizio della professione di assistente sociale” (comma 1);

- “ Per il pubblico impiego il predetto diploma è titolo necessario per l’accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni ” (comma 2) (corsivo dell’estensore).

Al successivo art. 4 era, poi, riconosciuta efficacia giuridica ai diplomi di assistente sociale “comunque conseguiti”, limitatamente a dipendenti pubblici in servizio quali assistenti sociali o che avessero svolto tale servizio per almeno un quinquennio, alla data di entrata in vigore del decreto, o da assumere con concorsi espletati o almeno banditi entro tale data, e, se non in possesso di titolo d’istruzione di secondo grado, ai soli fini del mantenimento “nell’attuale posizione di impiego”.

1.5) I ricorrenti si sono limitati a dichiarare di essere in possesso della qualifica funzionale e relativa anzianità e della evidente professionalità acquisita nello specifico settore, non allegando né il possesso di diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali, né l’iscrizione all’albo professionale.

In altri termini, essi avrebbero potuto dolersi della legittimità della clausola del bando, nei soli limiti in cui essa non prevedeva, in alternativa al diploma di laurea il diploma di assistente sociale rilasciato da scuola universitaria diretta a fini speciali, del quale invece non hanno fatto menzione alcuna, onde proprio alla carenza anche di tale titolo di studio deve evidentemente ricondursi la mancanza dell’altro requisito dell’iscrizione all’albo degli assistenti sociali.

2.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

3.) Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio, anche in considerazione della natura di mero stile delle difese dell’Avvocatura dello Stato.

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