TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-01-21, n. 201100348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2011-01-21, n. 201100348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201100348
Data del deposito : 21 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00871/1995 REG.RIC.

N. 00348/2011 REG.PROV.PRES.

N. 00871/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 871 del 1995, proposto da:
G U, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto presso M S Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;

contro

Provveditorato Agli Studi di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

Ministero della Pubblica Istruzione;

nei confronti di

Scuola Media Gebbione di Rc, Scuola Media di Straorino di Rc, Scuola Media Larizza di Rc, Scuola Media di Villa S.Giovanni, Scuola Media Annessa al Conservatorio F. Cilea di Rc, Pellicano' Giuseppe, Bertullo Aldo;

per l'annullamento

dell' Organico della Scuola Media "Gebbione" di Reggio Calabria, pubblicato il 16/5/95, limitatamente alla cattedra di Educazione Fisica e dell'Organico della Scuola Media "Straorino" di Reggio Calabria, limitatamente alla Cattedra di Educazione Fisica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 8 agosto 1995;

Considerato che anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104, a cura della Segreteria è stato notificato alle parti costituite un apposito avviso, con il quale è stato fatto onere alla parte ricorrente di presentare una nuova istanza di fissazione dell’udienza, con la firma della parte, entro sei mesi dalla notifica dell’avviso stesso, ai sensi dell’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, modificato ed integrato dall’art. 54 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che è decorso infruttuosamente il termine assegnato onde, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 9 della L. n. 205/2000 citata ed all’art. 2 dell’Allegato 3 (Norme transitorie) al Decreto Leg.vo n. 104/2010 citato, il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato perento.

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