TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-02-16, n. 202403184

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-02-16, n. 202403184
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403184
Data del deposito : 16 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2024

N. 03184/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13053/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13053 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
DE ANGELIS COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati G P ed A P che la rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

- COMUNE DI RIETI, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. G P che lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- PROVINCIA DI RIETI, in persona del Presidente p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Carla Capri e Ubaldo Lopardi che la rappresentano e difendono nel presente giudizio;
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente p.t. – non costituita in giudizio;

nei confronti

EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:


per quanto concerne il ricorso principale

- deliberazione n. 113/2019 del 01/07/19 con cui la Giunta Comunale del Comune di Rieti ha approvato l’analisi di fattibilità con valutazione di massima per la bonifica e richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per l’intervento di bonifica dell’area industriale dismessa ex Montecatini – Montedison, ivi meglio indicata, nella parte in cui (i) dà atto che “ la Provincia di Rieti, con nota prot. 23227 del 21.08.2018, comunicava l’infruttuosa ricerca del responsabile dell’inquinamento e sollecitava il Comune a realizzare l’intervento di bonifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ” e (ii) “ che, all’approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente, ai sensi dell’art. 253 del D.Lgs. 156/2006 e s.m.i., verrà costituito onere reale e privilegio speciale per l’intervento di bonifica effettuato dalla pubblica amministrazione, anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull’immobile ”;

- nota prot. 23227 del 21/08/18 con cui la Provincia di Rieti ha comunicato l’infruttuosa ricerca del responsabile dell’inquinamento e sollecitato il Comune a realizzare l’intervento di bonifica ai sensi dell’art. 250 d. lgs. n. 152/2006;

- nota prot. n. 2019 -0037595 –GEN del 16/07/19 con cui il Comune di Rieti, Settore VI– Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile ha nuovamente sollecitato la De Angelis Costruzioni S.r.l. a consentire l’accesso nell’area ex industriale dismessa di sua proprietà;

- relazione descrittiva allegata all’analisi di fattibilità con valutazioni economiche di massima per la richiesta di finanziamento ex art. 17 l.r. n. 27/98 per la bonifica in danno dell’area industriale;


per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti

nota prot. n. 2020-0015746-GEN, inviata a mezzo posta elettronica certificata, con cui il Comune di Rieti - Settore V, Lavori pubblici – Manutenzione – Protezione Civile e Ambiente ha inoltrato la richiesta di accesso al fondo regionale ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., avendo il Comune ritenuto che l’area di proprietà della De Angelis Costruzioni s.r.l. dovesse essere considerata come “ sito orfano ” secondo le indicazioni fornite dal MATTM con nota prot. 56027 del 31/10/19.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato il 15/10/19 e depositato il 30/10/19 la De Angelis Costruzioni s.r.l. ha impugnato la deliberazione n. 113/2019 del 01/07/19, con cui la Giunta Comunale del Comune di Rieti ha approvato l’analisi di fattibilità con valutazione di massima per la bonifica e richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per l’intervento di bonifica dell’area industriale dismessa ex Montecatini – Montedison, ivi meglio indicata, nella parte in cui (i) dà atto che “ la Provincia di Rieti, con nota prot. 23227 del 21.08.2018, comunicava l’infruttuosa ricerca del responsabile dell’inquinamento e sollecitava il Comune a realizzare l’intervento di bonifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ” e (ii) “ che, all’approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente, ai sensi dell’art. 253 del D.Lgs. 156/2006 e s.m.i., verrà costituito onere reale e privilegio speciale per l’intervento di bonifica effettuato dalla pubblica amministrazione, anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull’immobile ”, la nota prot. 23227 del 21/08/18, con cui la Provincia di Rieti ha comunicato l’infruttuosa ricerca del responsabile dell’inquinamento e sollecitato il Comune a realizzare l’intervento di bonifica ai sensi dell’art. 250 d. lgs. n. 152/2006, la nota prot. n. 2019 -0037595 –GEN del 16/07/19, con cui il Comune di Rieti, Settore VI– Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile ha nuovamente sollecitato la De Angelis Costruzioni S.r.l. a consentire l’accesso nell’area ex industriale dismessa di sua proprietà, e la relazione descrittiva allegata all’analisi di fattibilità con valutazioni economiche di massima per la richiesta di finanziamento ex art. 17 l.r. n. 27/98 per la bonifica in danno dell’area industriale.

Il Comune di Rieti e la Provincia di Rieti, costituitisi in giudizio con comparse depositate in data 15/11/19, hanno concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.

Con ordinanza n. 887/2020 del 12/02/2020 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

Con atto notificato il 02/07/2020 e depositato il 29/07/2020 la De Angelis Costruzioni s.r.l. ha impugnato con motivi aggiunti la nota prot. n. 2020-0015746-GEN, inviata a mezzo posta elettronica certificata, con cui il Comune di Rieti - Settore V, Lavori pubblici – Manutenzione – Protezione Civile e Ambiente ha inoltrato la richiesta di accesso al fondo regionale ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., avendo il Comune ritenuto che l’area di proprietà della De Angelis Costruzioni s.r.l. dovesse essere considerata come “ sito orfano ” secondo le indicazioni fornite dal MATTM con nota prot. 56027 del 31/10/19.

Alla pubblica udienza del 07/02/24 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.

La De Angelis Costruzioni s.r.l. impugna:

a) con il ricorso principale:

- la deliberazione n. 113/2019 del 01/07/19, con cui la Giunta Comunale del Comune di Rieti ha approvato l’analisi di fattibilità con valutazione di massima per la bonifica e richiesta di finanziamento alla Regione Lazio per l’intervento di bonifica dell’area industriale dismessa ex Montecatini – Montedison, ivi meglio indicata, nella parte in cui (i) dà atto che “ la Provincia di Rieti, con nota prot. 23227 del 21.08.2018, comunicava l’infruttuosa ricerca del responsabile dell’inquinamento e sollecitava il Comune a realizzare l’intervento di bonifica ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ” e (ii) “ che, all’approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente, ai sensi dell’art. 253 del D.Lgs. 156/2006 e s.m.i., verrà costituito onere reale e privilegio speciale per l’intervento di bonifica effettuato dalla pubblica amministrazione, anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull’immobile ”;

- la nota prot. 23227 del 21/08/18, con cui la Provincia di Rieti ha comunicato l’infruttuosa ricerca del responsabile dell’inquinamento e sollecitato il Comune a realizzare l’intervento di bonifica ai sensi dell’art. 250 d. lgs. n. 152/2006;

- la nota prot. n. 2019 -0037595 –GEN del 16/07/19, con cui il Comune di Rieti, Settore VI– Gestione e manutenzione beni demaniali – Ambiente – Protezione Civile ha nuovamente sollecitato la De Angelis Costruzioni S.r.l. a consentire l’accesso nell’area ex industriale dismessa di sua proprietà, e la relazione descrittiva allegata all’analisi di fattibilità con valutazioni economiche di massima per la richiesta di finanziamento ex art. 17 l.r. n. 27/98 finalizzata alla bonifica in danno dell’area industriale;

b) con il ricorso per motivi aggiunti:

la nota prot. n. 2020-0015746-GEN, inviata a mezzo posta elettronica certificata, con cui il Comune di Rieti - Settore V, Lavori pubblici – Manutenzione – Protezione Civile e Ambiente ha inoltrato la richiesta di accesso al fondo regionale ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., avendo l’ente locale ritenuto che l’area di proprietà della De Angelis Costruzioni s.r.l. dovesse essere considerata come “ sito orfano ” secondo le indicazioni fornite dal MATTM con nota prot. 56027 del 31/10/19.

A fondamento del gravame la ricorrente espone di essere proprietaria dell’area industriale dismessa ex Montecatini – Montedison sita in Rieti con ingresso in Viale Maraini n. 132, interessata dall’intervento di bonifica di cui ai provvedimenti oggetto d’impugnazione, e di non contestare la necessità della bonifica dell’area quanto il fatto che siano poste a suo carico le relative spese con la costituzione di un onere reale e di un privilegio speciale sul bene immobile di sua proprietà nonostante il relativo inquinamento sia riconducibile alla sua dante causa Montedison oggi Edison s.p.a.;
a tal fine, infatti, espressamente evidenzia che “ in disparte alla rilevata e condivisibile necessità di procedere alla bonifica del sito se sia positivamente valutata la sua contaminazione, il procedimento, o meglio i diversi procedimenti, che hanno condotto in all’approvazione dell’analisi di fattibilità con valutazione di massima per la bonifica con contestuale costituzione di onere reale e privilegio speciale sull’immobile della ricorrente, sono inficiati profili di illegittimità idonei ad arrecare un rilevante pregiudizio alla ricorrente ” (pag. 3 dell’atto introduttivo) e che i provvedimenti in epigrafe indicati sono stati impugnati “ non tanto per le finalità che essi perseguono (i.e. bonifica del sito) ma per le evidenti illegittimità procedimentali, che qualora non emendate si tradurrebbero in un grave pregiudizio per la De Angelis Costruzioni S.r.l. laddove farebbero ricadere sulla predetta Società tutti gli oneri di un procedimento di bonifica conseguente inquinamento di cui non si è in alcun modo resa responsabile ” (pag. 7 dell’atto introduttivo).

A conferma del fatto che l’interesse posto dalla ricorrente a fondamento dell’azione caducatoria sia riconducibile esclusivamente all’esigenza di evitare che siano ad essa imputate le spese necessarie per la bonifica dell’area, sta il tenore delle censure proposte dalla De Angelis Costruzioni s.r.l. la quale ha:

- dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 191 TFUE, 3 e 97 Cost, 3 l. n. 241/90, 240 e ss. d. lgs. n. 152/06 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto la Provincia avrebbe omesso di accertare l’effettiva responsabilità dell’inquinamento dell’area in capo a Montedison, precedente proprietaria, nonostante le inequivoche emergenze procedimentali in tal senso. Ciò precluderebbe il ricorso alla procedura di cui agli artt. 250 e 253 d. lgs. n. 152/06 (prima e seconda censura del ricorso principale);

- prospettato la violazione degli artt. 242 e 250 d. lgs. n. 152/06 in quanto, in ogni caso, non vi sarebbe prova dell’inquinamento del sito (terza censura del ricorso principale);

- lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e ss. d. lgs. n. 152/06 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto la richiesta del Comune di accesso al fondo regionale ex art. 250 d. lgs. n. 152/06 sarebbe stata adottata in assenza della previa impossibilità di individuare il responsabile dell’inquinamento dell’area, confermata dall’intervenuto annullamento in autotutela, da parte della Provincia, della precedente nota prot. n. 23227 del 21/08/18 con cui la Provincia stessa aveva accertato l’impossibilità di individuare il responsabile dell’inquinamento (censura proposta con il ricorso per motivi aggiunti).

Da quanto fin qui evidenziato emerge che la ricorrente, in realtà, non contesta l’inquinamento dell’area, per altro risultante in maniera inequivoca dagli accertamenti tecnici richiamati negli atti impugnati e nella stessa sentenza n. 529/12 del Tribunale di Rieti invocata dall’esponente (sul punto la terza censura del ricorso principale è estremamente generica), ma stigmatizza la costituzione dell’onere reale e del privilegio speciale sul proprio bene immobile in quanto sarebbe insussistente il presupposto dell’impossibilità di individuare il responsabile dell’inquinamento, richiesto, a tal fine, dagli artt. 250 e 253 d. lgs. n. 152/06.

Ciò posto, il Tribunale ritiene che gli atti impugnati non producano l’effetto di imporre l’onere reale ed il privilegio speciale sul fondo della ricorrente la quale, pertanto, non è titolare di un interesse attuale al loro annullamento

Secondo il d. lgs. n. 152/06, nel testo applicabile ratione temporis :

- “ 1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250 ” (art. 244);

- “ 1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ” (art. 250 comma 1);

- “ 1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito ” (art. 253 commi 1-4).

Dalle disposizioni ora esaminate emerge che la procedura di bonifica intrapresa dal Comune, ai sensi dell’art. 250 d. lgs. n. 152/06, presuppone che il responsabile dell’inquinamento non sia individuato o non voglia provvedere alla bonifica dell’area e che la costituzione dell’onere reale e del conseguente privilegio speciale avviene solo a seguito dell’approvazione del progetto concernente la bonifica stessa.

Gli atti impugnati nel presente giudizio non hanno ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo di bonifica citata dall’art. 253 d. lgs. n. 152/06 quale presupposto indispensabile per la costituzione di onere reale e privilegio speciale.

In particolare, la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 01/07/19, impugnata in via principale, si limita ad approvare “ un progetto di massima ” per la richiesta di finanziamento da inoltrare alla Regione ai sensi dell’art. 17 l.r. n. 27/98 al fine della messa in sicurezza permanente dell’area.

Che tale delibera non comporti l’insorgenza dell’onere reale e del privilegio speciale ex art. 253 d. lgs. n. 152/06 è comprovato:

a) dall’oggetto della delibera costituito dall’approvazione di un “ progetto di massima ” concernente la prospettazione contemporanea di due soluzioni, una relativa al trasferimento in discarica autorizzata del materiale inquinante, del costo di euro 3.000.000,00, e, l’altra, relativa alla messa in sicurezza permanente presso il sito, del costo di euro 990.000,00. Proprio l’alternatività delle due soluzioni, entrambe proposte, conferma l’inidoneità di tale delibera a fungere da presupposto per la nascita dell’onere reale dal momento che la mancata individuazione di una soluzione definitiva preclude una stima specifica del costo della bonifica, necessaria, ai sensi dell’art. 253 comma 2 d. lgs. n. 15/06, per l’esercizio del privilegio speciale;

b) dallo stesso tenore letterale della delibera n. 113/19 la quale, coerentemente al suo contenuto, specifica che solo “ all’approvazione del progetto di sicurezza permanente, ai sensi dell’art. 253 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., verrà costituito onere reale e privilegio speciale per l’intervento di bonifica effettuato dalla pubblica amministrazione, anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull’immobile ”;

c) dal sopravvenuto annullamento in autotutela, disposto dalla Provincia con nota prot. n. 2794 dell’11/02/2020, della nota prot. n. 23227 del 21/08/18 (espressamente richiamata dalla delibera comunale n. 113/19) con cui la Provincia stessa aveva accertato l’impossibilità di individuare il responsabile dell’inquinamento. Il “ provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità ” costituisce, secondo l’art. 253 comma 3 d. lgs. n. 152/06, presupposto indispensabile per l’esercizio del privilegio speciale nei confronti del proprietario incolpevole. Dagli atti non risulta che all’annullamento in autotutela abbia fatto seguito alcun successivo accertamento da parte della Provincia.

Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che gli atti impugnati non siano lesivi per l’interesse posto dalla ricorrente a fondamento della domanda caducatoria e da essa identificato nella necessità di evitare la costituzione dell’onere reale e l’esercizio del privilegio speciale sull’area di sua proprietà ex art. 253 d. lgs. n. 152/06;
gli atti impugnati, infatti, non hanno, in alcun modo, prodotto l’effetto lamentato dalla ricorrente.

L’assenza di lesività dei provvedimenti impugnati è, del resto, confermata dall’attuale situazione di “ stallo ” del procedimento;
dagli atti, infatti, non risulta che le autorità competenti abbiano adottato i provvedimenti, di loro competenza, imposti dal d. lgs. n. 152/06 nonostante la risalenza, nel tempo, della problematica e la mancata prospettazione, da parte degli enti pubblici intimati nel presente giudizio, di evidenze ostative all’esercizio delle funzioni istituzionali loro attribuite dal d. lgs. n. 152/06.

Pertanto, il Tribunale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., ritiene di dovere ordinare la trasmissione di copia degli atti del presente fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per quanto di eventuale competenza in ordine ai ritardi delle parti pubbliche nell’adozione dei provvedimenti imposti dagli artt. 242 e ss. d. lgs. n. 152/06 in relazione all’inquinamento del sito oggetto di causa.

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