TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 2016-05-03, n. 201602254
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N. 02254/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04935/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2016, proposto da:
D D V, Vanita' Gianluca, B V, T P, M M, S G, P G, P N, F M O, V S, F F, C C, L M, G A, A G, G E, P M, M M, M G A J, B A, P V, S A, M V, L M, D'Astoli Annalisa, M R, P A, I S, T L, L A, F G, L P G, B E, C G U, R M, B F, rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Orlandi, Aldo Sandulli, con domicilio eletto presso Mauro Orlandi in Roma, Via Spallanzani, 22;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
nei confronti di
Giacomo Cellucci, Carlo Gizzi, Grazia Di Stefano;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto "buona scuola" dm 106 del 23 febbraio 2016 ( medie superiori). risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
che la cognizione monocratica si pone quale misura eccezionale rispetto all’ordinaria deliberazione collegiale, ed è ammissibile nel solo ed esclusivo caso in cui quest’ultima si renda inutile confrontandosi con una situazione processuale irrimediabilmente compromessa, il che non avviene nel caso in esame, posto che, ove accolta la domanda cautelare, resterebbe possibile per i ricorrenti sostenere una apposita sessione suppletiva di esame, non potendosi così configurare la data di indizione degli esami come giorno fatale consumato il quale la posizione dei ricorrenti non sarebbe più altrimenti tutelabile;