TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-07-20, n. 202312243
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Testo completo
Pubblicato il 20/07/2023
N. 12243/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05401/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5401 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – Ivass, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P R, D A M Z e S C Z, dell’Ufficio consulenza legale dell’ente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento IVASS di radiazione dal Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi notificato in data 9.3.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor -OMISSIS- -OMISSIS- impugna, deducendo plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), all’esito del procedimento disciplinare avviato con atto di contestazione del 24 giugno 2021, ha disposto, in conformità alla proposta n. -OMISSIS- del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, assunta nell'adunanza del 1° dicembre 2021, la sua radiazione dal Registro unico degli intermediari.
Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c), e comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), nel testo vigente all’epoca della commissione dei fatti, per violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento Isvap n. 5/2006 (appropriazione di somme incassate a titolo di premi assicurativi con la conseguente mancata rimessa alla Compagnia dell’importo di € 225.600,00) e del combinato disposto degli articoli 183 del d.lgs. 209/2005 e 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006 (violazione dei canoni di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e assicurati nel svolgimento dell’attività di intermediazione e dell’obbligo di agire in modo da non recare pregiudizio agli stessi).
Ivass, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3681 del 9 giugno 2022 l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento è stata respinta.
All’udienza pubblica del 18 luglio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Si controverte in ordine alla legittimità del provvedimento sanzionatorio con il quale Ivass, ai sensi dell’art. 329, comma 1, lett. c), e comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo vigente all’epoca della commissione dei fatti, ha disposto la radiazione del signor A -OMISSIS-, intermediario iscritto nella sezione B del RUI.
La vicenda trae origine dalla missiva del 5 dicembre 2019 con la quale Consap (concessionaria servizi assicurativi s.p.a- Fondo di garanzia mediatori di assicurazione e riassicurazione) trasmetteva a Ivass la richiesta di risarcimento inviata da -OMISSIS- s.p.a per i danni ad essa causati dalla società di brokeraggio assicurativo -OMISSIS- S.r.l., della quale il ricorrente era, al momento del verificarsi dei fatti, responsabile dell’attività di intermediazione e rappresentante legale.
In particolare la società aveva omesso di versare a -OMISSIS- premi incassati per suo conto nel corso dell’anno 2016 per un importo originario di € 121,811.66
Acquisite ulteriori risultanze istruttorie – dalle quali emergeva l’esistenza di un credito ben più alto del quale il ricorrente, quale legale rappresentante della società, aveva concordato con -OMISSIS- una dilazione in 17 rate, delle quali una sola versata – e acquisito, con significativa difficoltà, l’indirizzo del signor -OMISSIS-, Ivass, con nota in data 24 giugno 2021 (ricevuta dall’incolpato il successivo 2 luglio), gli contestava le seguenti violazioni:
a) art. 62, comma 2, lett. a), punto 4), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, per l’appropriazione di somme incassate a titolo di premi assicurativi, con conseguente mancata rimessa alla compagnia assicuratrice dell’importo di € 225.600,00;
b) art. 183 del decreto legislativo n. 209/2005, in combinato disposto con l’art. 47 del Regolamento Isvap n. 5/2006, per non essersi comportato con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati nello svolgimento dell’attività di intermediazione e per non aver agito in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli stessi, in relazione all’appropriazione di somme incassate a titolo di premi assicurativi, comportamenti sanzionabili anche ai sensi dell’art. 62, comma 1, nonchè comma 2, lett. b), punto 5), del medesimo Regolamento.
All’esito della fase istruttoria, il Collegio di garanzia deliberava all’unanimità di proporre l’irrogazione al signor -OMISSIS- della sanzione disciplinare della radiazione.
Seguiva il provvedimento gravato, che accoglieva la proposta del Collegio di garanzia e disponeva la radiazione del ricorrente dal Rui.
Il ricorso, come già ritenuto in sede cautelare da questo Tribunale, con ordinanza non appellata dal ricorrente, è infondato e va respinto.
Con il primo motivo di doglianza – rubricato “ Violazione dell’art. 28 della Legge 689/1981 e, più in generale, delle regole del giusto procedimento amministrativo, per essere trascorsi oltre 5 anni tra la commissione del fatto e la irrogazione della sanzione ” – il signor -OMISSIS- lamenta la tardività del provvedimento sanzionatorio a lui notificato il -OMISSIS- e, dunque, 5 anni e 3 mesi dopo la commissione delle violazioni, risalenti all’anno 2016.
La prospettazione non può essere condivisa.
Deve, in proposito, in primo luogo, considerarsi che il termine di prescrizione quinquennale invocato dal ricorrente è stabilito dall’art. 28 della legge n. 689/1981 con riferimento al (solo) diritto a riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie, ferma, in ogni caso, l’applicabilità, delle norme del codice civile in materia di interruzione della prescrizione (evidentemente intervenuta, nel caso in esame, a mezzo della notifica, entro il quinquennio dalla commissione dei fatti, dell’atto di contestazione).
L’invocato articolo 28 della legge n. 689/1981, in ogni caso, non è applicabile, per espressa esclusione contenuta nell’art. 12 del medesimo testo normativo, ai procedimenti disciplinari.
Con il secondo motivo di doglianza – “ Violazione degli art.li 331 del Dlgs n. 209/2005 e dell’art. 12 del Regolamento IVASS n. 2/2013 in materia di irrogazione delle sanzioni disciplinari ” – il ricorrente lamenta la tardività dell’atto di contestazione, per essere la notifica dello stesso avvenuta oltre il termine di 120 giorni dall’accertamento dei fatti individuato dall’art. 331 del d.lgs. 209/2005 e dall’art. 12 del Regolamento Ivass n. 2/2013.
In proposito il ricorrente, ricordato come la comunicazione di Consap, che ha portato a conoscenza di Ivass i fatti poi oggetto di sanzione, risalga al dicembre 2019, rileva come il tempo impiegato dall’Istituto per richiedere informazioni a -OMISSIS- sia stato pari a circa un anno e mezzo, con sostanziale quadruplicazione del termine di legge e senza che Ivass abbia individuato puntuali ragioni tali da giustificare la lunghezza degli accertamenti istruttori posti in essere (in concreto consistiti, a suo giudizio, nell’invio di un paio di richieste di