TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-04-11, n. 202300259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-04-11, n. 202300259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300259
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 00259/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00109/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 109 del 2017, proposto da:
F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F I, I F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P Stu, in Cagliari, via De Magistris n. 8;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Dante 23/25;

per l'annullamento:



1. del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese- Divisione VIII- Grandi progetti di investimento e sviluppo economico territoriale- n.7091 del 2 dicembre 2016 di concessione definitiva delle agevolazioni di cui al Contratto di programma “Consorzio Latte Società Consortile a r.l. sottoscritto in data 9 dicembre 2002 -in attuazione della Delibera Cipe del 4 aprile 2001 n.56, della Delibera Cipe di proroga n.44 del 27 maggio 2005 e delle successive Delibere Cipe di aggiornamento n.16 del 20 marzo 2006 e n.40 del 27 marzo 2008. Impresa: F.lli Pinna Industria Casearia spa;
provvedimento comunicato con pec del 15 dicembre 2016
” (doc.1);



2. della comunicazione dello stesso Ministero prot. n. 0018444 del 29.05.2013 di avvio del procedimento di rideterminazione del contributo (doc.2);



3. della relazione di accertamento di spesa del 16.07.2012 della Commissione incaricata, con Decreto Ministeriale n.1214062 del 16 settembre 2012, di accertare l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa;
trasmessa con nota del Ministero del 18.07.2012 (doc.3);



4. del decreto del Ministero delle attività produttive n. CP 001521 del 4.11.2005 di sostituzione del decreto n.001105 del 23.06.2003 (doc.4);



5. di tutti gli atti presupposti, successivi, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 16 marzo 2000 il Consorzio Latte, Società Consortile a R.L. (da qui in poi soltanto “Consorzio”), con sede in Macomer, aveva presentato al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) -in proprio e nell’interesse delle ventiquattro società consorziate, tra cui la F.lli Pinna Industria Casearia S.p.A., odierna ricorrente (da qui in poi soltanto “Società Pinna”)- un Piano progettuale, comprensivo di trentadue programmi di investimento industriale, da sviluppare in Sardegna tra il 2001 e il 2003, per un importo complessivo di euro 127.437.289,22, a valere su una procedura per l’erogazione di contributi pubblici alle imprese disciplinata con deliberazioni del C.I.P.E. 25 febbraio 1994, 21 marzo 1997 e 11 novembre 1998.

All’esito della relativa istruttoria, in data 9 dicembre 2002 il Consorzio, le Società consorziate e il Ministero avevano sottoscritto apposita intesa per l’attuazione del programma di investimenti, cui ciascuna delle consorziate avrebbe dovuto contribuire nel rispetto di quanto stabilito nell’allegato piano progettuale.

Per quanto concerne la Società Pinna era previsto un investimento complessivo di euro 15.751.935,42 e un contributo pubblico di euro 7.875.967,71, di cui euro 5.999.153,99 a carico dello Stato ed euro 1.876.813,72 a carico della Regione.

Con decreto 23 giugno 2003, n. 001105, il Ministero aveva emesso il decreto di concessione provvisoria del contributo, nella misura sopra indicata, poi rideterminato, con decreto 4 novembre 2005, n. 001521 in euro 7.820.103,00 (di cui euro 5.956.566,49 a carico dello Stato ed euro 1.863.536,51 a carico della Regione), da erogare in tre anni, per un importo annuale complessivo di euro 2.606.701,00, da corrispondere in svariate tranche .

Con nota 29 maggio 2013 il Ministero ha, però, comunicato alla Società Pinna l’avvio di un procedimento finalizzato alla rideterminazione del contributo “ sulla base degli esiti del verbale di accertamento di spesa acquisito in data 18.07.2012 prot. n.0025094, con il quale è stato accertato un investimento ammissibile a contributo in via definitiva pari a euro 14.895.348,10, inferiore a quello rendicontato e ritenuto ammissibile dalla Banca Incaricata di euro 15.801.210,60” , osservando, altresì, che “L’impresa ha rendicontato spese afferenti progettazione e studi per un importo com-plessivo di euro 1.277.430,04, di cui euro 904.648,05 per assistenza tecnica fornita dal “Consorzio Latte”. La Banca incaricata ha ritenuto ammissibile l’importo complessivo di euro 1.277.430,04. La Commissione, non confermando le valutazioni della Banca Incaricata, ha ammesso la spesa pari a euro 376.181,54 in quanto ha riclassificato nel capitolo in argomento la fattura n. del 16.07.2003 del fornitore Ing. Ghisu Giuseppe pari a euro 3.400,00 e ha effettuato uno stralcio di euro 904.648,50 a seguito dell’eliminazione delle fatture sotto elencate...Pertanto l’importo ammissibile per il suddetto capitolo risulta essere di € 376.181,54”.

Questo sulla scorta dei rilievi sollevati dalla Commissione incaricata della verificata finale, la quale aveva ritenuto che non fosse “possibile trarre alcuna certezza circa l’effettiva prestazione resa dal committente, anzi i vari argomenti oggetto di declaratoria, ci si riferisce ad assistenza tecnica necessaria per la presentazione del progetto di massima, assistenza tecnologico-finanziaria per la presentazione del progetto esecutivo, assistenza per la stipulazione della polizza fideiussoria e nei rapporti con le banche, verifica dei documenti probatori di spesa, assistenza nella predisposizione della documentazione e corretta presentazione della stessa, ecc. non sono agevolabili ai sensi della vigente normativa di riferimento”.

Pur a fronte delle osservazioni presentate il 2 luglio 2013, con cui la Società Pinna ha rivendicato la conformità delle spese indicate alle previsioni progettuali, con nota 15 dicembre 2016 il Ministero le ha trasmesso il decreto 2 dicembre 2016, n. 7091, avente a oggetto la concessione definitiva delle agevolazioni nella misura di euro 7.175.493,42, scaturente dalla rideterminazione dianzi descritta, nonché dal rilievo di ritardi che sarebbero stati accumulati nella realizzazione degli interventi (incidenti per un euro 247.541,54, in base alla Tabella riportata a pag.16 della Relazione dalla Commissione di accertamento), dagli interessi sulle maggiori somme già corrisposte (euro 73.787,31) e dalla detrazione dei compensi spettanti alla Commissione di accertamento (euro 16.694,82), con una conseguente decurtazione complessiva del contributo pari a euro 310.522,33.

Con il ricorso ora all’esame del Collegio, notificato in data 13 febbraio 2017, la Società Pinna chiede l’annullamento di tali atti di riduzione del contributo, deducendo i seguenti motivi di ricorso:

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