TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-22, n. 201400541

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-22, n. 201400541
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400541
Data del deposito : 22 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00061/2014 REG.RIC.

N. 00541/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00061/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, principale e per motivi aggiunti, numero di registro generale 61 del 2014, proposto da:
A.S.L.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. D I, M D G, R R, M M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Ancona, viale della Vittoria 7;

contro

Universita' Politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

Bp Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G O M, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

Tecnogaia s.r.l., Windfor s.r.l.;

per l'annullamento

previa concessione di misure cautelari,

- dell’aggiudicazione definitiva della gara indetta dall'Università Politecnica delle Marche per la fornitura ed installazione di torri anemometriche a terra per il progetto "P.O.W.E.R.E.D.";

- della valutazione di congruità dell’offerta aggiudicataria;

- della mancata esclusione della seconda classificata;

per la dichiarazione di inefficacia del contratto;

per la condanna dell'Università Politecnica delle Marche al risarcimento dei danni in forma specifica.

Visto il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' Politecnica delle Marche e di Bp Engineering s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, decimo comma, del codice del processo amministrativo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stata impugnata l’aggiudicazione definitiva della gara indetta dall’Università Politecnica delle Marche, per la fornitura ed installazione di torri anemometriche a terra per il progetto “P.O.W.E.R.E.D.”, l’aggiudicazione provvisoria, i verbali di gara, la mancata esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese secondo classificato, la valutazione di congruità dell’offerta aggiudicataria.

Con l’atto introduttivo del giudizio, è stata domandata, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento dei danni in forma specifica.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’Università Politecnica delle Marche, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza cautelare n° 72/2014, del 7 febbraio 2014, l’istanza cautelare avanzata dalla parte ricorrente è stata accolta ai fini del motivato riesame.

Con ricorso per motivi aggiunti, è stato impugnato il provvedimento di conferma dell’aggiudicazione definitiva.

Per resistere al ricorso principale e ai motivi aggiunti, si è costituita la Bp Engineering, che ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 8 maggio 2014, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Sono fondate le doglianze con le quali parte ricorrente lamenta insufficienza della motivazione della valutazione di congruità dell’offerta aggiudicataria.

La valutazione di congruità dell’offerta costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale per illogicità, irragionevolezza e carenza di motivazione.

E’ stato affermato che la motivazione della valutazione di congruità dell’offerta dovrebbe essere analitica in caso di valutazione sfavorevole, mentre in caso di valutazione di non anomalia sarebbe sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni dell’offerente, che siano state ritenute accettabili.

Una simile opzione ermeneutica non può ritenersi condivisibile.

In primo luogo, una differenziazione dell’onere motivazionale in relazione al contenuto del provvedimento, favorevole o sfavorevole all’interessato, non trova alcun fondamento nell’art. 3 della legge n° 241/1990.

In secondo luogo, si ritiene ammissibile la motivazione per relationem laddove l’amministrazione richiami valutazioni dalla medesima già espresse in atti o provvedimenti pregressi.

Tuttaffatto diversa è la fattispecie in cui l’amministrazione rinvii per relationem alle giustificazioni dell’offerente, le quali non sono suscettibili di alcuna analogia rispetto a pregressi provvedimenti amministrativi, non richiamano valutazioni già espresse dall’amministrazione emanante, sono formate da un soggetto estraneo alla compagine amministrativa, portatore di un interesse legittimo nel procedimento ad evidenza pubblica, nei cui confronti l’amministrazione è tenuta a preservare una doverosa distinzione di ruoli, in ossequio al principio di imparzialità dell’azione amministrativa, sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Pertanto, la motivazione della valutazione di congruità dell’offerta, anche nel caso in cui la stessa sia favorevole all’interessato, deve rendere percepibili le ragioni sottese alle valutazioni per le quali il sospetto di anomalia sia stato escluso, non potendo ritenersi sufficiente il rinvio per relationem ad una documentazione formata da un soggetto privato che sia parte del procedimento selettivo.

Nell’odierna controversia, l’onere motivazionale non può ritenersi essere stato assolto in coerenza con i principi summenzionati.

Con nota in data 13 dicembre 2013, il responsabile unico del procedimento ha motivato la valutazione di non anomalia dell’offerta aggiudicataria in relazione alla “documentazione presentata dalla società Bp Engineering s.r.l.” e alla valutazione di un consulente.

Con la suddetta motivazione non possono ritenersi adeguatamente enucleate le ragioni per le quali sia stato escluso il sospetto di anomalia dell’offerta aggiudicataria.

Ferma l’illegittimità della motivazione mediante rinvio alle giustificazioni dell’interessato, nel caso concreto, nemmeno le valutazioni del consulente possono ritenersi sufficienti a rendere evincibili le ragioni per le quali, stante la mancata considerazione nelle voci di costo dell’offerta aggiudicataria dei costi afferenti ad un terzo intervento di manutenzione ordinaria per ciascun anno di esecuzione del contratto, l’offerta aggiudicataria possa essere stata valutata non anomala e seria in relazione all’obiettivo del mantenimento in efficienza degli impianti.

Le doglianze impugnatorie sono, quindi, fondate.

Sono fondate, altresì, le doglianze di insufficienza motivazionale sollevate con il ricorso per motivi aggiunti nei confronti del provvedimento con il quale è stata reiterata, in sede di riesame, la valutazione di congruità dell’offerta aggiudicataria, non potendo le argomentazioni svolte ritenersi atte ad evidenziare le ragioni per le quali siano stati superati i dubbi di anomalia dell’offerta.

Per le suesposte ragioni, il ricorso principale e per motivi aggiunti dev’essere accolto.

Sussistendo gli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2058 c.c., la domanda risarcitoria dev’essere accolta mediante reintegrazione in forma specifica della chance .

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite, per i principi di cui in motivazione.

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