TAR Firenze, sez. II, sentenza 2010-01-15, n. 201000026
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N. 00026/2010 REG.SEN.
N. 01093/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2009, proposto da:
S M, in giudizio personalmente ai sensi della l. n. 1147/1966, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;
contro
il Comune di Monsummano Terme, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
A E F, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale del Comune di Monsummano Terme in data 9/6/2009 e successiva appendice incidentale in data 12/6/2009 avente ad oggetto la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale del Comune di Monsummano Terme a seguito delle elezioni svoltesi il 6 e 7 giugno 2009 e di tutti gli atti preordinati e connessi, nella parte in cui individua il sottoscritto quale 3° dei non eletti anziché quale 2° dei non eletti alla carica di Consigliere comunale e, in particolare, della riforma di verbale delle operazioni di scrutinio della sezione numero 6 del Comune di Monsummano Terme.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 155/09 del 23 ottobre 2009;
Viste le note del 5 novembre 2009 e del 18 novembre 2009 con i relativi allegati, con cui, rispettivamente, ottemperavano alla richiesta istruttoria l’Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia e il Comune di Monsummano Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica dell’8 gennaio 2010 il Primo Referendario Ivo Correale e udito il ricorrente come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso a questo Tribunale, depositato il 26 giugno 2009, il sig. S M, iscritto nelle liste elettorali di Monsummano Terme, evidenziava di avere presentato la propria candidatura per il rinnovo del relativo Consiglio comunale. Durante le operazioni di scrutinio, sosteneva il ricorrente che nella sezione elettorale n. 6 non erano state riportate tre preferenze - invece a lui accordate e presenti nella copia del verbale presso l’Ufficio elettorale del Comune – nell’esemplare del relativo verbale depositato presso il Tribunale di Pistoia, presumibilmente per un errore di trascrizione, risultando i tre voti riportati in rigo di altro candidato.
La circostanza, aggiungeva il ricorrente, era rilevante perché le tre preferenze in questione avrebbero portato il totale dei voti a lui attribuiti a 39 - e non a 36 come invece proclamato – così da collocarlo al secondo posto della graduatoria dei non eletti, anziché al terzo, con il conseguente interesse alla giusta collocazione in virtù di sviluppi politici idonei allo scorrimento di detta graduatoria.
Il ricorrente, così, chiedeva di provvedere alla verifica dell’effettiva espressione di tali ulteriori preferenze presso la sezione n. 6 e alla modifica del risultato elettorale.
Il Presidente della Sezione, quindi, con decreto del 26 giugno 2009, assegnava la causa al magistrato relatore e il ricorrente provvedeva a notificare nei termini al Comune di Monsummano Terme ed al controinteressato, sig. A E F, che lo precedeva in graduatoria con 37 preferenze, copia del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, provvedendo al successivo deposito nei termini di legge, in data 9 luglio 2009.
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009 la causa era trattenuta in decisione.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione disponeva gli incombenti istruttori ivi indicati, chiedendo l’acquisizione di copia del verbale della proclamazione degli eletti e dei verbali delle operazioni di scrutinio e relative tabelle relative alla sezione n. 6 del Comune di Monsummano Terme. Quest’ultimo e la Prefettura di Pistoia, ciascuno per quello di sua competenza, provvedevano nei sensi richiesti.
Alla nuova udienza pubblica dell’8 gennaio 2010, la causa era nuovamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, preliminarmente, rileva l’ammissibilità del ricorso in quanto, in relazione al profilo minimo probatorio richiesto nel contenzioso “elettorale” (Cons. Stato, Sez. V, 23.1.06, n. 167;4.02.04, n. 370;18.3.03, n. 1447;31.10.01, n. 5692;C.G.A. Sicilia, 15.10.01, n. 536) risulta presente l’indicazione concreta del vizio denunciato (nel caso di specie, erronea trascrizione in un verbale), il numero delle schede o delle preferenze interessate dallo stesso (nel caso di specie, in numero di tre) e le sezioni elettorali di riferimento (nel caso di specie la sezione n. 6), per cui risulta osservato il “principio di prova” minimo richiesto nel presente tipo di contenzioso.
Nel merito, il Collegio rileva la fondatezza delle doglianze proposte dal ricorrente.
Infatti, in seguito al deposito della documentazione indicata nell’ordinanza istruttoria in epigrafe, dall’esame delle tabelle di scrutinio, risulta effettivamente che il signor S M, inserito nella lista n. 9 avente il contrassegno “Italia dei Valori – Di Pietro”, aveva ricevuto, nella sezione elettorale n. 6, tre voti di preferenza validi. Tale numero di preferenze risultava riportato soltanto nella copia del relativo verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale depositata presso il Comune ma non in quella depositata presso il Tribunale di Pistoia.
Atteso che, come ormai pacificamente precisato dalla giurisprudenza, nell’ipotesi di discordanza tra tabelle di scrutinio e verbali delle operazioni elettorali sono le prime a prevalere (da ult.: TAR Lazio, Sez. II bis, 30.4.09, n.4456;nonché 27.11.08, n. 10815 e 14.09.07, n.8961;T.A.R. Lombardia, Mi, Sez. IV, 16.01.07, n. 33).), considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle medesime, ne consegue che nel caso di specie risultano effettivamente da attribuire al ricorrente ulteriori tre preferenze, desumibili dalle operazioni elettorali svoltesi nella sezione elettorale n. 6 del Comune di Monsummano Terme come riportate nella relativa tabella di scrutinio, portando il totale di quelle a lui attribuite a 39.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto conformemente alla domanda, con l’attribuzione di un totale di 39 preferenze al ricorrente S M e sostituzione del secondo dei non eletti, signor A E F, con il ricorrente medesimo.
Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi, residuando al Comune di Monsummano Terme l’obbligo di corrispondere al ricorrente le spese sostenute per le notificazioni inerenti al presente giudizio.