TAR Aosta, sez. I, ordinanza cautelare 2011-11-16, n. 201100036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, ordinanza cautelare 2011-11-16, n. 201100036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 201100036
Data del deposito : 16 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00058/2011 REG.RIC.

N. 00036/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00058/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2011, proposto da:


T.I.L.E. S.r.l., in persona del procuratore speciale Prza Augusta, rappresentata e difesa dall'avv. P C, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aosta, via Losanna, 17;


contro

Comune di Pontey, in persona del sindaco R T, rappresentato e difeso dall'avv. G S ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del

TAR

Valle D'Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

nei confronti di

Dolmen Consorzio Stabile di Costruttori Valdostani S.C.Ar.L., Ati Edilvu S.r.l. - Somoter S.r.l., Impresa Costruzioni San Giorgio S.r.l., Ati Gontier Massimo S.r.l. - Ice Costruzioni S.r.l., Hydroedile S.p.A., Impresa Edile Pirozzolo Nicola;
non costituiti

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- “del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai lavori di ampliamento e riqualificazione del piazzale antistante il Municipio, con realizzazione di autorimesse interrate nel Comune di Pontey, comunicato con atto del Comune di Pontey prot. n. 3628 del 14 luglio 2011;

- della graduatoria di gara ivi stilata;

- della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, avvenuta con atto del Comune di Pontey n. 124 del 7 settembre 2011, ignoto alla ricorrente, comunicato con atto del Comune di Pontey prot. n. 4951 del 12 settembre 2011;

- della comunicazione del Comune di Pontey prot. n. 5184 del 22 settembre 2011, laddove avente natura provvedimentale, portante risposta alla nota del 5 settembre 2011 inoltrata dalla ricorrente;

- dei verbali di gara n. 1 del 26 aprile 2011;
n. 2 del 15 giugno 2011;
n. 3 del 15 giugno 2011;
n. 4 del 24 giugno 2011;
n. 5 del 25 giugno 2011;
n. 6 del 30 giugno 2011 e n. 7 del 7 luglio 2011;

- in parte qua, e nei limiti di cui infra, dedotti in via subordinata, il disciplinare di gara, laddove, a pagina 12, nel paragrafo "N.B. tutta la documentazione tecnica deve essere sottoscritta, almeno sulla copertina o nella pagina finale", stabilisce in neretto sottolineato quanto segue: "Si precisa: 1 facciata = 1 pagina;
1 foglio = 2 pagine = 2 facciate. Non verranno considerate nel presente computo le copertine dei fascicoli";

- di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi;

- nonché per la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto di appalto, se stipulato;

- nonché per la condanna della stazione appaltante all'aggiudicazione dell'appalto epigrafato alla Società ricorrente, ovvero in subordine, al risarcimento dei danni patiti e patiendi per equivalente, in base ai principi giuridici e giurisprudenziali consolidati, almeno nella misura del 10 % dell'importo a base d'asta, oltre alle spese sostenute per la partecipazione alla gara, come accertandi in corso di giudizio”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pontey;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 la relazione del dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la previsione del disciplinare di gara, riferita alla documentazione prodotta per «illustrare» le migliorie proposte, cioè per chiarirle e spiegarle, eventualmente anche mediante rappresentazioni grafiche o fotografiche, è intesa ad una limitazione quantitativa del contenuto espositivo degli elaborati per finalità di snellimento delle procedure valutative di gara, altrimenti appesantite da un eccessivo numero di pagine da esaminare e ponderare;

Considerato, pertanto, che la interpretazione sostenuta dalla ricorrente, secondo cui nel limite prescritto dal disciplinare andrebbero computate anche le mere pagine bianche, appare in contrasto con la ratio della previsione;

Considerato che la clausola del disciplinare non presenta, per quanto esposto, apprezzabili margini di incertezza, come denunciato invece col motivo subordinato di impugnazione;


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