TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2014-06-06, n. 201400234

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2014-06-06, n. 201400234
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201400234
Data del deposito : 6 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00110/2013 REG.RIC.

N. 00234/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00110/2013 REG.RIC.

N. 00658/2013 REG.RIC.

N. 00047/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 110 del 2013, proposto da:
Nuova Geosud di Saraceno &
C. S.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. F N, con domicilio eletto presso lo studio del suddetto legale sito in Reggio Calabria, via Malavenda, 57;

contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Provincia di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'Avv. D B, con domicilio eletto presso Amm.Prov.Rc in Reggio Cal., via S.Anna Ii.Tr.,Spirito Santo.;

Provincia di Reggio Calabria -Stazione Unica Appaltante Provinciale - Comune di Sinopoli;

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2013, proposto da:
Nuova Geosud di Saraceno &
C. S.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. F N, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Reggio Calabria, via Malavenda, 57;

contro

U.T.G.- Prefettura di Reggio Calabria Ministero dell'Interno, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, rappresentata e difesa per legge dall'Avv. Damiana Falcone, domiciliata in Reggio Calabria, via S. Anna II Tr. - Palazzo Cedir;

sul ricorso numero di registro generale 47 del 2014, proposto da:
Nuova Geosud di Saraceno &
C. S.n.c., rappresentata e difesa dagli Avv. F N, Giovanni Antonio Renna, con domicilio eletto presso l’Avv.F N in Reggio Calabria, via Malavenda, 57;

contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Provincia di Reggio Calabria, rappresentata e difesa dall'Avv. D B, con domicilio eletto in Reggio Calabria c /o Uff. Legale Amm.Me Prov.Le;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 110 del 2013:

dei provvedimenti interdittivi antimafia del 18.01.2013, Prot. nr. 0003545 e nr. 0003544, emessi dal Prefetto di Reggio Calabria, nei confronti della Nuova Geosud di Saraceno;

del provvedimento del 22/01/2013 prot. nr. 482/2013 del Comune di Sinopoli con il quale il RUP dispone la sospensione del contratto stipulato tra la società ricorrente ed il Comune, nella qualità di Ente appaltante, per la realizzazione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza zona via XXV aprile – “1° stralcio Funzionale”, per un importo di € 226,336,49 oltre IVA;

del provvedimento della Commissione di Gara presso la SUAP di Reggio Calabria con il quale si dispone l’esclusione della società ricorrente dalla gara di appalto -CIG:47425235C8- indetta dal Comune di Platì (RC), per un importo complessivo d’appalto di €. 642.540,27 oltre IVA;

del provvedimento della Commissione di Gara presso la SUAP di Reggio Calabria con il quale si dispone l’esclusione della società ricorrente dalla gara di appalto -CIG:42185899C3- indetta dalla Provincia di Reggio Calabria, per un importo complessivo d’appalto di €. 108.422,03 oltre IVA;

di ogni altro atto connesso, prodromico, presupposto e/o consequenziale agli atti impugnati, con pedissequa domanda di risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente.

quanto al ricorso n. 658 del 2013:

dell'atto adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria - U.T.G. in data 15 novembre 2013, prot. 0074640 con il quale, è stata resa un'informativa prefettizia a carattere interdittivo nei confronti della ricorrente;

del conseguente atto di sospensione dei “lavori di attivazione delle reti idriche nuove e dimissione di quelle obsolete razionalizzazione allacci relativi nel territorio delle circoscrizioni 8, 9, 11 e 12” del 20 novembre 2013 adottato dal Comune di Reggio Calabria;

di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ditta ricorrente e gli altri atti di cui al provvedimento impugnato.

quanto al ricorso n. 47 del 2014:

dell'atto adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria - U.T.G. in data 15 novembre 2013, prot. 0074641 con il quale, è stata resa un'informativa prefettizia a carattere interdittivo nei confronti della ricorrente ;

del conseguente atto del 22.11.2013 prot. 337514 della Provincia di Reggio Calabria di inizio del procedimento per la risoluzione del contratto relativo ai lavori “ SP 34 Località fra Castellace Nuovo e Bivio Cirello (V.tto Quarantano). Pali di fondazione delle pile scoperchiate C.I.G.: 4116645AE) – CUP:b87H10001660003”;

del conseguente atto del 27.11.2013 prot. 344865 della Provincia di Reggio Calabria di inizio del procedimento per la risoluzione del contratto relativo ai “lavori di ammodernamento lungo la S.P. 19 progressive varie (SS. 18 – Solano Inferiore – Solano Superiore – SS 183) Contratto nr. 18390 del 25.09.2013 ;

del conseguente atto del 09.12.2013 prot. 361270 7 della Provincia di Reggio Calabria di recesso del contratto d’appalto relativo ai : “Lavori di ripristino SP n. 2 al Km 65 500 Zona Plati’” Contratto nr. 18243 del 2903.2012;

del conseguente atto del 10.12.2013 prot. 362922 della Provincia di Reggio Calabria con cui si comunica la risoluzione del contratto stipulato in data 29.02.2012 rep. 18244 avente per oggetto “lavori di ripristino della SP 2 tratto Bovalino – Platì” ;

di ogni altro atto precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ditta ricorrente e gli altri atti di cui al provvedimento impugnato, atti tutti che non si conoscono, di cui si chiede ordinarsi l’acquisizione ed avverso i quali si fa riserva di proporre motivi aggiunti.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio Calabria – U.T.G. , della Provincia di Reggio Calabria nonché della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 20.02.2013 la Nuova Geosud di Saraceno &
C. s.n.c. ha impugnato le due informative prefettizie indicate in epigrafe (nn. prot. 3544 e 3545 del 18 gennaio 2013) nonché gli atti conseguenti assunti dalle amministrazioni resistenti sulla base delle dette informative, contestando l’illegittimità originaria e derivata dei provvedimenti in questione, chiedendone l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare, e instando per la condanna dei resistenti al risarcimento del danno subito da essa ricorrente. In particolare la Nuova Geosud lamenta l’erronea valutazione degli elementi posti a base delle due interdittive impugnate nonché la contraddittorietà della motivazione, laddove quest’ultima non considera per nulla la condizione in cui versa la Nuova Geosud, la quale piuttosto che contigua ad ambienti malavitosi sarebbe invece vittima degli stessi, secondo quanto meglio ricorso articolato in atti.

In tale giudizio, iscritto al N.R.G. 110/2013, si è costituita la Provincia di Reggio Calabria a mezzo di memoria depositata il 06.03.2013, contestando e chiedendo il rigetto della domanda cautelare e del ricorso nel merito. Si è altresì costituita la Prefettura di Reggio Calabria, con controricorso depositato il 22.03.2013, contestando anch’essa il ricorso e chiedendone il rigetto. Con ordinanza resa in data 11.04.2013, il Collegio accoglieva la domanda cautelare e sospendeva le informative prefettizie impugnate nonché i conseguenti atti adottati dalla Provincia di Reggio Calabria, ordinando il riesame a cura della Prefettura. Quest’ultima depositava in data 15.10.2013 la nota proc. N. 48834 del 01.07.2013 con la quale l’Amministrazione ribadiva la valutazione negativa contenuta negli atti gravati.

Con separato ricorso, notificato in data 28.11.2013, nr. Rg 658/2013, la Nuova Geosud ha nel frattempo impugnato anche il nuovo provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 15.11.2013 prot. N. 0074640 nonché il conseguente atto di sospensione dei lavori, assunto dal Comune di Reggio Calabria nei confronti della società ricorrente, meglio indicato in epigrafe. Tramite tale seconda iniziativa giudiziaria, la Nuova Geosud ha contestato il nuovo atto pregiudizievole assunto dalla Prefettura, considerando la nuova interdittiva come atto nuovo e autonomo (e non già atto emesso in sede di riesame e di ottemperanza all’ordinanza cautelare emessa dal Collegio di cui sopra);
tale atto, secondo la ricorrente, sarebbe stato assunto sulla base di presupposti insufficienti ed erronei, in quanto basati su l’esistenza di due semplici rapporti contrattuali intrattenuti dalla istante con le società Calmoter s.a.s. di Perre Rocco &
C. e con la Planet Costruzioni di Barbato Antonio, in difetto di ulteriori riscontri, il tutto come da argomentazioni meglio esposte in ricorso alle quali si rinvia. La Nuova Geosud ha chiesto dunque in ricorso l’annullamento degli atti gravati previa concessione della sospensiva. In tale separato giudizio, iscritto al N.R.G. 658/2013, si è costituita sia la Prefettura che il Comune di Reggio Calabria, entrambi contestando quanto esposto in ricorso e chiedendo il rigetto di ogni domanda svolta dalla Nuova Geosud . Con ordinanza resa in data 09.01.2014, il Collegio sospendeva gli atti impugnati, fissando per la trattazione del merito l’udienza del 16.04.2014 congiuntamente al ricorso N.R.G. 110/2013.

Nelle more, in data 14.01.2014 la Nuova Geosud notificava un terzo ed ulteriore ricorso alla Prefettura ed alla Provincia di Reggio Calabria, impugnando l’informativa n. prot. 74641 resa in data 15.11.2013 e i conseguenti atti assunti dalla Provincia sulla base di essa, meglio indicati in epigrafe. Anche in tal caso la Nuova Geosud lamenta l’illegittimità dell’interdittiva de qua , sulla base sostanzialmente dei medesimi motivi dedotti nel precedente ricorso N.R.G. 658/2013, chiedendo anche in tale sede l’annullamento degli atti previa concessione della sospensiva. In tale terzo giudizio, iscritto al N.R.G. 47/2014, si è costituita la Prefettura e la Provincia di Reggio Calabria, anche in tale sede contestando le deduzioni e le argomentazioni esposte in ricorso ed insistendo per il rigetto del medesimo e per il diniego della tutela cautelare. Con ordinanza resa in data 04.02.2014, il Collegio accoglieva la domanda cautelare, sospendeva gli atti gravati e fissava l’udienza del 16.04.2014 per la trattazione congiunta di tutti i tre i giudizi sin qui illustrati, e cioè dei giudizi recanti i N.R.G. 110/2013 – 658/2013 e 47/2014.

Alla pubblica udienza del 16 aprile 2014 tutti e tre i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

Così ricostruito l’iter storico – processuale della vicenda, ritiene il Collegio di dover preliminarmente disporre la riunione dei tre giudizi sopra indicati, attesa l’evidente connessione oggettiva e soggettiva. E ciò indipendentemente dalla qualificazione delle due informative impugnate con il secondo e terzo ricorso menzionato, essendo sostanzialmente irrilevante, se esse siano state adottate in sede di esecuzione dell’ordinanza cautelare emessa nel giudizio N.R.G. 110/2013 ( come opina la Prefettura) ovvero se le stesse costituiscano l’esito di una autonoma e nuova valutazione da parte dell’autorità.

A seguito della disposta riunione, ritiene il Tribunale opportuno, per ragioni di ordine di esposizione, scrutinare le impugnative nel loro ordine processuale e logico.

1 – Il ricorso proposto dalla Nuova Geosud avverso le due informative rese dalla Prefettura in data 18 gennaio 2013 nn. Prot. 3544 e 3545, con la conseguente richiesta di declaratoria di illegittimità derivata degli ulteriori provvedimenti adottati all’esito delle dette interdittive, è fondato e meritevole di accoglimento.

Gli atti in questione sono basati sulla ricorrenza di tre circostanze dalle quali l’autorità ha tratto il dedotto pericolo di infiltrazione: a) l’essere il socio amministratore (S F) imputato nel procedimento penale n. 1738/06 R.G.N.R. D.D.A: b) l’essere la di lui madre nonché socia, legata da vincoli di parentela, pur se non diretta con soggetto ritenuto elemento apicale dell’omonima cosca mafiosa;
c) l’essere il padre del nominato in oggetto (e cioè il S F), già amministratore della società, stato interessato da procedimento penale, pur se assolto, dalla locale Procura della Repubblica per associazione di tipo mafioso ed altri reati, unitamente ad esponenti di nota cosca mafiosa di questa Provincia ;
d) l’essere stato il fratello del succitato (S F) assassinato a seguito di agguato mafioso.

Orbene, dall’esame degli atti di causa e dalla valutazione di tutti gli elementi acquisiti al giudizio, emerge che nessuno dei presupposti sopra citati, né di per sè soli, né sinotticamente considerati, possono fondare il giudizio di pericolo di infiltrazione, così come paventato nelle informative gravate.

Ed invero deve rilevarsi quanto segue.

Quanto al primo presupposto indicato dalla Prefettura, è risultato in effetti come il S F risulti semplicemente indagato in relazione al procedimento penale menzionato, in ordine ad un reato di per sé non eloquente circa contatti con sodalizi criminosi;
tale solo elemento, non supportato da riscontri ulteriori ed effettivi in ordine a presunte contiguità con ambienti malavitosi non può sostenere il giudizio negativo sotteso all’informativa, come già ritenuto da questo Tribunale in fattispecie analoga (TAR Calabria – Reggio Calabria sentenza n. 51/2013). Ed invero, secondo la giurisprudenza, in tema di informative antimafia interdittive, è necessario e sufficiente, ai fini della loro adozione, la concomitanza di un quadro di oggettiva rilevanza, dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo comune esperienza, possano far presumere non una attuale ingerenza delle organizzazioni mafiose negli affari, ma una effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere (v. Cons. St., Sez. VI, 3 marzo 2010, n, 1254;
TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 1 marzo 2010, n, 248).

Anche la seconda circostanza dedotta a supporto delle informative impugnate, ad avviso del Collegio, non appare significativa. Essa si basa infatti su di un asserito rapporto indiretto di parentela che riguarderebbe M M G, madre di S F e del direttore tecnico della società istante. Tuttavia, innanzitutto tale legame di “parentela indiretta”, per come emerge dagli atti di causa, non appare per nulla caratterizzato né congruamente qualificato dalla Prefettura;
in secondo luogo, deve ricordarsi che l’esistenza di un rapporto parentale tra soci di un’impresa ed elementi malavitosi, per avere un livello minimo di concretezza, deve essere accompagnato e corroborato da ulteriori riscontri sia pure indiziari, tali però nel loro complesso da fornire obiettivo fondamento all’eventualità che l’attività d’impresa possa, anche in maniera indiretta o solo potenziale, agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni malavitose (TAR Reggio Calabria, n. 197/2007 cit. e Cons. St., V, 29 agosto 2005, n. 4408). Nulla di tutto ciò è dato però rinvenire nei provvedimenti gravati e negli atti a supporto.

Analoghe considerazioni in punto di irrilevanza e scarsa significatività possono proporsi per gli altri due presupposti menzionati a base delle informative impugnate, il cui contenuto è stato sopra ricordato sub. c) e d). E’ invero emerso dagli atti che il S G è cessato dalla carica di amministratore sin dal 2004, non rivestendo da tempo risalente alcun ruolo nella compagine societaria;
risulta altresì dagli atti che il medesimo, con riguardo al procedimento penale menzionato, è stato assolto con sentenza del 5.3.1996 “ perché il fatto non sussiste ”, investendo la formula assolutoria lo stesso fatto materiale del reato (come si evince dalla lettura della sentenza integrale depositata sub all. 9 del ricorso introduttivo). Ne consegue che, anche sotto tale profilo, non può inferirsi alcun pericolo di infiltrazione criminosa nella Nuova Geosud, mancando un qualsivoglia collegamento concreto tra la figura del S G e la società e risultando altresì estremamente opinabile l’asserita esistenza di un qualche legame tra il suddetto soggetto e una qualsivoglia compagine criminosa. Circa poi l’avvenuta uccisione del fratello del titolare della società, trattasi di elemento di per sé solo neutro, che potrebbe anche essere interpretato in bonam partem , come sintomo di presa di distanza da ambienti mafiosi;
inoltre non è dato comprendere come possa il fatto, di per sé solo, ed in assenza di altri riscontri generare il pericolo dedotto dalla Prefettura.

In sintesi e riassumendo: nessuno dei presupposti sopra citati, posti alla base delle interdittive gravate, risulta significativo e denotante un concreto pericolo di infiltrazione criminosa, come esposto negli atti impugnati. In difetto di più sicuri riscontri, le dette circostanze, sia da sole sia contestualmente considerate, non fondano il giudizio prognostico negativo proposto dalla Prefettura.

2 – Devono ora esaminarsi le due impugnative riguardanti le informative prefettizie assunte in data 15 novembre 2013 nn. Prot. 0074640 e 0074641, con la connessa richiesta di declaratoria di illegittimità derivata dei provvedimenti conseguenti assunti dalla Provincia e dal Comune di Reggio Calabria.

Le due informative gravate si basano su due ulteriori circostanze dalle quali emergerebbe il rischio di contaminazione mafiosa in cui incorrerebbe la società istante. Ad avviso della Prefettura sarebbero infatti emerse “cointeressenze” della società in argomento con imprese, già destinatarie di certificazioni antimafia interdittive, e cioè la Calmoter sas di Perre Rocco &
C. e la Planet Costruzioni di Barbaro Antonio. Con le suddette due società, la Nuova Geosud avrebbe infatti stipulato un contratto di nolo a freddo (Calmoter sas) e un subappalto di lavori nel Comune di Platì (Planet Costruzioni).

Ritiene il Collegio che anche sotto tale profilo, gli atti impugnati non siano supportati da seri e concreti riscontri. Invero il singolo, mero e occasionale rapporto contrattuale che è stato concretamente dedotto nell’odierna fattispecie, in assenza di altri indicatori di contesto, diretti o indiretti, non costituisce di per sé una circostanza univocamente deponente per l’esistenza del pericolo paventato nelle interdittive.

Dedurre invero il pericolo di infiltrazione dal fatto di aver stipulato un contratto con una società anch’essa destinataria di interdittiva negativa, significherebbe valorizzare una deduzione di secondo grado, ipotizzando una sorta di, per così dire, “pericolo di pericolo”, allentando oltremodo la regola di inferenza da utilizzarsi nei casi in esame. Ciò è addirittura palmare per il contratto di nolo a freddo, caratterizzato dal mero noleggio del macchinario (senza operatore), laddove il ricorso allo strumento negoziale appare connotato da una neutralità assoluta, desiderando con tutta evidenza la società unicamente acquisire la disponibilità di un mero mezzo meccanico per svolgere la propria attività.

Da tutto quanto sopra esposto deriva la sussistenza dei vizi lamentati in ricorso, la illegittimità degli atti gravati in via principale nonché l’invalidità derivata dei provvedimenti assunti sulla base delle interdittive ed impugnati assieme ad esse.

3 – La società ricorrente, unitamente all’impugnazione delle informative nn. 3544 e 3545 rese in data 18 gennaio 2013, ha proposto una domanda risarcitoria al fine di vedersi riconosciuto il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito per effetto dei detti atti pregiudizievoli. Afferma il ricorrente di aver subìto un blocco della propria attività, protrattosi dalla data di adozione e pubblicizzazione delle interdittive sino alla esecuzione dell’ordinanza sospensiva emessa dal Tribunale in data 16.4.2013;
di aver patito dunque il detrimento economico meglio descritto in atti nonché un danno all’immagine per esser stata additata, nell’ambiente commerciale, come soggetto contiguo con ambienti malavitosi.

Ad avviso del Collegio, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

Preliminarmente deve correttamente inquadrarsi il titolo di responsabilità fatto valere dall’istante, che, nel caso de quo , pare sicuramente ascrivibile alla responsabilità aquiliana ordinaria ex art. 2043 c.c.. Non sembra invero ravvisabile né un inadempimento ad obblighi di protezione che, per definizione, non paiono sussistono a carico della Prefettura nei riguardi delle imprese partecipanti a gare pubbliche;
né è ravvisabile un previo contatto sociale qualificato tra la ditta destinataria della interdittiva e l’Autorità emanante. Dal che deriva l’applicazione dello statuto risarcitorio tipico della responsabilità extracontrattuale, sia sotto il profilo degli elementi strutturali dell’illecito, sia sotto quello del regime probatorio.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che nel caso in esame non possa configurarsi un danno ingiusto rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c. .

E’ noto che, secondo la più recente impostazione della responsabilità civile, al fine di individuare l’ingiustizia del danno è necessario che il giudice effettui un giudizio sintetico – comparativo, tramite il quale, da una parte indagare la meritevolezza della posizione del danneggiato, anche alla luce dei parametri costituzionali, dall’altra eseguire una verifica comparativa della posizione dell’offeso con l’interesse dell’autore dell’illecito;
ciò allo scopo di stabilire il soggetto sul quale appare più equo far ricadere le conseguenze negative del fatto secondo il criterio della traslazione del danno. Vi è danno ingiusto, in tale prospettiva, solo laddove ricorrano due presupposti: un presupposto soggettivo, che abbia come riferimento una condotta del danneggiante diretta a realizzare un interesse non meritevole di tutela;
un presupposto oggettivo che abbia invece come riferimento un evento lesivo di un interesse meritevole di tutela del danneggiato. Calando tali coordinate nel caso in esame, sicuramente meritevole di tutela è l’interesse della società ricorrente alla libera esplicazione della propria attività imprenditoriale;
ma egualmente degno di riguardo, ed anzi in linea di principio poziore, è il fine dell’autorità di perseguire gli interessi superiori di lotta alla criminalità organizzata e di neutralizzazione delle tecniche, spesso subdole e capillari, a mezzo delle quali essa si diffonde nella società e particolarmente nel tessuto imprenditoriale e produttivo della stessa. Del resto un indice significativo di tale delicato equilibrio è rinvenibile per altro proprio nell’art. 41 Cost. dove è prescritto, come noto, che la libertà di iniziativa economica non è assolutamente libera ma conformata, non potendosi svolgere in contrasto con l’utilità sociale. Così comparati i beni in rilievo, sembra coerente con il sistema il seguente principio: un eventuale pregiudizio di fatto derivante da un’informativa prefettizia, la quale, seppur non pienamente convincente sotto il profilo della inferenza adottata circa il pericolo di infiltrazione paventato, si basi tuttavia su circostanze di fatto fenomenicamente non inesistenti e comunque ricollegabili a comportamenti e/o a situazioni personali del danneggiato stesso, non può essere addossato in capo all’asserito danneggiante in termini di obbligo di risarcimento. Tale assunto sembra ancora più ragionevole in un ambito caratterizzato per definizione da difficoltà interpretativa e ontologica opinabilità di deduzioni e collegamenti, quale quello delle informative antimafia e degli effetti da esse esplicati. Tale conclusione sembra da recepire anche in un ottica di analisi economica del diritto: l’applicazione automatica di una regola di responsabilità a carico della Prefettura all’esito dell’annullamento di una interdittiva ( che ovviamente non sia manifestamente erronea nelle deduzioni logiche o che si basi su fatti falsi) solo apparentemente favorirebbe e tutelerebbe la libertà imprenditoriale, atteso che penalizzerebbe invece, irragionevolmente, il fondamentale momento di tutela dell’ordine pubblico e della sana concorrenza tra imprese, obiettivi sicuramente perseguiti dal sistema delle informative antimafia. Ne consegue che, ad avviso del Collegio, la condotta tenuta dalla Prefettura scusabile non è ascrivibile nel caso di specie ad un comportamento di tipo negligente o imperito o imprudente, quindi di tipo colposo ai fini di rilievo per l’istituto della responsabilità aquiliana, risultando eliso il momento soggettivo dell’asserito illecito, per quanto sopra esposto. A queste condizioni, che un pregiudizio di fatto resti, nelle ipotesi particolari in esame, a carico della sfera giuridico-patrimoniale dell’imprenditore, è dunque un rischio lecito che il sistema sopporta non irragionevolmente ed anzi presuppone.

Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria già sotto il profilo strutturale della ingiustizia del danno, con assorbimento di ogni altro profilo.

Naturalmente nessun addebito può essere mosso poi nei confronti della Provincia e del Comune, in quanto obbligati per legge ad interrompere i rapporti contrattuali con una ditta destinataria di una informativa positiva.

In sintesi e concludendo, previa riunione dei tre ricorsi in epigrafe, tutte le interdittive impugnate devono essere dichiarate illegittime, in quanto inficiate dai vizi dedotti in ricorso, e per l’effetto annullate;
eguale declaratoria di illegittimità (derivata) deve riguardare gli altri provvedimenti impugnati, i quali devono essere anch’essi di conseguenza caducati, per essere stati assunti sulla base delle prime.

La particolarità della vicenda impone di ritenere interamente compensate tra le parti le spese di lite.

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