TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-05-10, n. 202301090
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2023
N. 01090/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01695/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1695 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv. A M, A M e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, alla F. Crispi, 1/7;
contro
Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. A C, G S e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Largo Plebiscito, 6, 1presso l’Avv. N Sarpa;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv. Francesco Accarino, Paolo Accarino e Gennaro Giuda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento
(atto introduttivo del giudizio):
a) della concessione edilizia in sanatoria, ex artt. 32 e ss. della l. 47/85, n. -OMISSIS- del 14.03.2017, di trasformazione in studio, mediante la chiusura di porzione del porticato a piano terra, sul lato est del fabbricato condominiale di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
b) della concessione edilizia in sanatoria, ex artt. 32 e ss. della l. 47/85, n. -OMISSIS-del 22.06.2017, di trasformazione in sala condominiale, mediante la chiusura di porzione del porticato a piano terra, sul lato est del fabbricato condominiale di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-;
c) del permesso di costruire, n. -OMISSIS- del 12.02.2019, concernente il cambio di destinazione d’uso della sala condominiale in ufficio e la fusione con la restante porzione del porticato, con distribuzione interna degli ambienti, per la creazione di tre uffici professionali;
d) d’ogni atto altro presupposto, connesso, collegato e consequenziale;
(atto di motivi aggiunti):
degli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso principale, sotto ulteriori e diversi profili;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cava de’ Tirreni e di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica di smaltimento del giorno 21 aprile 2023, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente, proprietaria, per la quota di ¾, dell’appartamento sito in Cava de’ Tirreni, al quinto piano del fabbricato condominiale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, in cui risiedeva con la propria famiglia, nonché dell’annesso garage coperto, posto al piano interrato e del posto macchina esterno, ubicato sul lato nord, da cui s’accedeva anche al garage, passando dall’uscita del portone sul lato sud, attraverso un porticato aperto, esistente sin dall’impianto dell’edificio, a piano terra e sul lato est dell’edificio stesso, per averli acquistati, unitamente ed in quote uguali al defunto coniuge -OMISSIS-, in virtù di atto di compravendita per notaio -OMISSIS-, Rep. n. -OMISSIS- del 22.06.1979, accrescendo la sua quota di un altro quarto, in virtù di successione legittima in morte del coniuge -OMISSIS-, giusta denuncia di successione, registrata all’Ufficio Territoriale di Salerno dell’Ufficio delle Entrate n. -OMISSIS-, Vol. -OMISSIS-in data 11.05.2016; premesso che, di recente, aveva constatato, dall’apposita tabella esposta all’entrata sud del porticato, che lo stesso era oggetto di lavori edili che le interdivano il passaggio pedonale per l’accesso al garage ed al posto macchina, per cui aveva acquisito dal condominio gli elementi, in base ai quali erano stati assentiti, dal Comune, detti lavori, all’epoca in corso di esecuzione; che aveva, quindi, appreso: a) che con concessione edilizia n. -OMISSIS- del 14.03.2017, era stata rilasciata sanatoria edilizia, ex artt. 31 e ss. l. 47/85, per la trasformazione di parte del suindicato porticato in studio, in favore di -OMISSIS-, subentrato per compravendita all’originario proprietario della porzione di porticato aperto, nonché presentatore dell’istanza di condono edilizio, -OMISSIS- -OMISSIS-, rilasciata dal Comune sulla base dell’elaborato tecnico, a firma del geom. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del 13.10.1998, in cui, “contrariamente al vero” la detta porzione “viene falsamente rappresentata come già suddivisa rispetto all’altra metà e completa di tompagnatura esterna sui quattro lati”; b) con concessione edilizia n. -OMISSIS-del 22.06.2017, era stata rilasciata la sanatoria edilizia, ex artt. 31 e ss. l. 47/85, per la trasformazione della restante parte del porticato in sala per riunioni condominiali, sempre in favore di -OMISSIS-, divenuto proprietario di detta porzione di porticato aperto in virtù di acquisto nell’ambito di una procedura esecutiva del Tribunale di Salerno, così subentrando all’originario proprietario, nonché presentatore dell’istanza di condono edilizio, -OMISSIS-, rilasciata sulla base dell’elaborato tecnico, a firma del geom. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del 9.09.1998, in cui “contrariamente al vero” la predetta porzione “viene falsamente rappresentata come già suddivisa rispetto all’altra metà e completa di tompagnatura esterna sui quattro lati”; c) con permesso di costruire n. -OMISSIS- del 12.02.2019, erano stati assentiti, all’-OMISSIS- il cambio di destinazione d’uso della condonata sala condominiale in ufficio e la fusione con la restante porzione del porticato condonata per ufficio, con distribuzione interna dell’unico nuovo locale (benché, invece, in precedenza il porticato non fosse mai stato suddiviso in due) in ambienti separati, per la creazione di tre uffici professionali, sulla base della relazione tecnica e degli elaborati grafici con rilievi fotografici dell’arch. -OMISSIS-, dai cui rilievi fotografici sullo stato attuale delle porzioni immobiliari da ristrutturare “si rileva inconfutabilmente che il porticato era ed è completamente aperto sui lati sud e nord e parzialmente sul lato est, per cui i locali condonati dal Comune difettavano del presupposto della loro realizzazione al rustico, completi dei tompagni esterni, alla data del 31.10.1983”; che, quindi, come risultava dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dall’Avv. -OMISSIS-, il 5.11.2019 e dagli allegati due rilievi fotografici: “a) il porticato in argomento tale era rimasto fino a pochi giorni prima della proposizione del ricorso, vale a dire completamente aperto sui lati sud ed est e parzialmente finestrato sul lato est, e destinato esclusivamente quale passaggio coperto per l’accesso dei condomini all’area esterna di parcheggio, posta sul lato nord dell’edificio e sui sottostanti garages; b) solo pochi giorni prima della proposizione del ricorso, l’-OMISSIS-aveva apposto la detta tabella d’esecuzione dei lavori ed aveva dato materiale inizio ai lavori, eseguendo, fino alla data del 5.11.2019, la sola tamponatura esterna del lato sud del porticato, lasciandovi un solo vano porta (risultava evidente dalla prima foto che detto muro era stato appena posto in opera), mentre sul lato nord risultava apposto soltanto un telo protettivo per la recinzione del cantiere e per evitare il passaggio di estranei, per cui dall’altra foto risultava evidente che quel lato, allo stato, era ancora del tutto privo di muro di tompagno”; lamentava che, “così operando, l’-OMISSIS-ha interdetto alla ricorrente d’accedere al suo posto macchina esterno di pertinenza ed al garage interrato di proprietà, attraverso il suindicato porticato, in base ad un diritto che esercita, sin dall’epoca dell’impianto dell’edificio e dell’acquisto, da parte sua, dell’appartamento e del garage e, cioè, da oltre 40 anni, diritto del resto da sempre analogamente esercitato anche da tutti gli altri condomini”; che, pertanto, “l’esecuzione di detti lavori le impedirà l’esercizio del suo diritto d’accesso al garage” e d’avere, quale condomina del fabbricato e confinante con la proprietà -OMISSIS- in cui si svolgevano i lavori di trasformazione, interesse a che il fabbricato -OMISSIS- non venisse gravato da ulteriore presenza di persone, con maggiori carichi urbanistici della zona e delle proprietà condominiali, “in virtù di titoli edilizi del tutto illegittimi, perché rilasciati dal Comune su falsi presupposti, circa l’esistenza e la funzionalità, alla data del 31.10.1983, delle due unità immobiliari e, quindi, in violazione della normativa edilizia ed urbanistica in materia di condono edilizio e, conseguentemente, in materia di rilascio anche dell’ultimo titolo edilizio”; tanto premesso e considerato, avverso gli atti e provvedimenti, in epigrafe specificati, articolava le seguenti censure in diritto:
- A) Quanto alle concessioni edilizie in sanatoria n. -OMISSIS- del 14.03.2017 e n. -OMISSIS-del 22.06.2017:
- I) Violazione degli artt. 31, comma 2, della legge 28.2.1985, n. 47 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, illogicità, apoditticità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta – Falsità: l’art. 31, co. 2, della l. 47/85 dispone che, ai fini del conseguimento del condono edilizio per le opere, realizzate entro il 31.10.1983, si intendono ultimati gli edifici in cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Sulla scorta di tale norma la giurisprudenza ha quindi affermato che ai fini del
condono, per edifici “ultimati” si intendono quelli, completati almeno al