TAR Catania, sez. II, ordinanza collegiale 2015-05-21, n. 201501403
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01403/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02881/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2881 del 2012, proposto da:
Comune di Carlentini, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Alberto Giuffre', con domicilio eletto presso Felice Giuffrè in Catania, Via F. Crispi, 225;
contro
Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell' Ambiente – Dipartimento Regionale dell' Ambiente, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Comune di Augusta, Comune di Catania, Consorzio di Bonifica Siracusa 10, non costituiti ;
Associazione Legambiente - Circolo Città Ambiente di Catania, rappresentato e difeso dal prof. avv. Ugo Salanitro e dall’avv. Sebastiano Papandrea, con domicilio eletto presso il secondo in Catania, Via Suor Maria Mazzarello, 46;
per l'annullamento
- del Decreto D.G. n. 416/2012 dell' Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente-Dipart. Regionale dell'Ambiente e di Associazione Legambiente - Circolo Città Ambiente di Catania;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso in epigrafe è connesso ai ricorsi n. RG. 2459/12, 2460/12, 2461/12 e 2462/12 aventi ad oggetto l’impugnazione, tra gli altri atti, del medesimo D.G. n. 416 /2012 dell' Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente;
Rilevato che con ordinanze emesse in pari data i citati ricorsi sono stati rinviati, per esigenze istruttorie, alla seconda udienza pubblica del mese di gennaio 2016;
Ritenuta l’opportunità della trattazione congiunta del presente ricorso con quelli prima indicati, vertenti tutti sulla medesima questione;