TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-02-16, n. 201100072
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N. 00072/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00017/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2010, proposto da:
C D N, rappresentato e difeso dagli avv. M B, D P e S M, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Bolzano, piazza Vittoria, 47;
contro
Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Trento, largo Porta Nuova 9, è pure domiciliata;
per l'annullamento
della decisione della Commissione di Disciplina di I Istanza dell’UNIRE n. 505/09 dell’8.9.2009, depositata l’1.12.2009, che gli ha comminato le sanzioni disciplinari della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 e la multa di Euro 500,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione Nazionale Incremento Razze Equine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 Marina Rossi Dordi e uditi per le parti i difensori: avv. M. Bonomini per il ricorrente e avv. dello Stato G. Denicolò per l'UNIRE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In occasione di una corsa svoltasi presso l’ippodromo di Napoli, in data 6.1.2008, a seguito di accertamenti antidoping effettuati sul cavallo “F G”, questi risultava positivo alla sostanza detomidina. La procura della disciplina avviava quindi azione disciplinare nei confronti dell’allenatore del cavallo, signor C D N e la Commissione di prima istanza dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (di seguito denominata UNIRE) lo dichiarava responsabile di violazione delle norme antidoping, applicandogli la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi due e la multa di euro 500,00.
Il ricorrente impugna tale decisione della Commissione di disciplina di I istanza ed a sostegno del gravame, dopo un preambolo inerente alla giurisdizione e competenza di questo Giudice, deduce i seguenti motivi:
1. Violazione dell’art. 10 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’Unire ed eccesso di potere per essere state fatte I e II analisi dallo stesso laboratorio e con la stessa metodica analitica.
2. Violazione dell’all. 3, punto 18 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite dell’UNIRE per mancanza di accreditamento del laboratorio di analisi.
3. Violazione dell’art. 10 L 241/1990 ed 1 del RDU, delle linee guida per le II analisi dell’UNIRE, degli artt. 10 e 15 del RCSP – Eccesso di potere per difetto di motivazione della positività contestata.
4. Violazione degli art. 3 e 10 L 241/1990, del Regolamento di disciplina Unire – Eccesso di potere per omesso giudizio ed inscienza – violazione dell’art. 15 del RCSP.
Con decreto presidenziale n.14/10 i provvedimenti impugnati venivano sospesi in via provvisoria, fino alla pronuncia del Collegio sull’istanza cautelare e con ordinanza n. 27/10, assunta nella camera di consiglio del 9.2.2010, questo Tribunale accoglieva l’istanza per la sospensione dell’esecuzione di detto provvedimento.
Per l’UNIRE si costituiva, con comparsa di stile, l’Avvocatura dello Stato e con memoria depositata il 12.11.2010 eccepiva pregiudizialmente l’incompetenza territoriale dell’adito TRGA, chiedendo in subordine il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.
Alla pubblica udienza del 15.12.2010, in prossimità della quale il ricorrente depositava una memoria di replica, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Va affrontata, preliminarmente, la questione della competenza territoriale sollevata dalla resistente.
In particolare va accertato se, in assenza di espresse disposizioni transitorie, sussistano i presupposti per l’applicazione alla controversia in esame delle nuove disposizioni relative alla competenza territoriale, contenute nel codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010.
E’ noto che secondo la previgente disciplina la competenza territoriale era derogabile e l’incompetenza non era rilevabile d’ufficio. Il regolamento di competenza doveva essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla costituzione in giudizio della parte che lo propone (cfr. art. 31 legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.).
Con la nuova disciplina, l’istituto della competenza territoriale è stato profondamente trasformato: la competenza territoriale è divenuta inderogabile ed il difetto di competenza è ora rilevabile in primo grado anche d’ufficio. Inoltre, finché la causa non è decisa in primo grado, ciascuna parte può chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza (cfr. artt. 13, 15 e 16 cod. proc. amm.).
Orbene, al momento della proposizione del ricorso in esame, vigeva la precedente normativa e l’Amministrazione resistente non ha eccepito l’incompetenza entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di costituzione in giudizio (che ha avuto luogo il 26 febbraio 2010).
Scaduti i termini per sollevare l’eccezione, la competenza territoriale di questo Tribunale si è consolidata il 18 marzo 2010, in base alla previgente normativa, che, come già detto, prevedeva la derogabilità di detta competenza e la non rilevabilità d’ufficio da parte del giudice.
Dunque, la competenza di questo Tribunale, a prescindere dalla correttezza della competenza territoriale del giudice adito, si è radicata prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo (16 settembre 2010) e non può essere ora rimessa in discussione dal sopravvenuto regime di rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale.
Invero, in caso di successione di leggi processuali, ove manchino espresse disposizioni in senso contrario, si applica il principio “tempus regit actum”, in base al quale la competenza va regolata secondo le norme vigenti al momento del compimento dei singoli atti processuali: “…come tutte le norme processuali, è di immediata applicazione ma non ha efficacia retroattiva, per cui, in assenza di contrarie disposizioni espresse, la validità degli atti processuali soggiace alla regola del principio tempus regit actum e, in caso di successione di norme, va valutata con riguardo a quella vigente al momento del loro compimento e non a quella posteriormente sopravvenuta (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. 24 ottobre 2001, n. 1;nello stesso senso, Cassazione civile, Sez. Lav, 1° aprile 1996, n. 2973;4 novembre 1996, n. 9544 e Sez. III, 12 maggio 2000, n. 6099;