TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-08-01, n. 202312951
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 12951/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05209/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5209 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione n.-OMISSIS-di protocollo del 22 aprile 2022, con cui il capo del I reparto della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha statuito che «la domanda di partecipazione all'immissione» nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito «non può essere accolta in quanto, dalla documentazione in atti, risulta che ... è imputata in un procedimento penale per delitti non colposi»;
- del paragrafo 3, lett. b, ultimo periodo della circolare n.-OMISSIS- di protocollo del 9 dicembre 2021, divenuta lesiva per il ricorrente soltanto il 22 aprile 2022, momento in cui è stata disposta la sua esclusione dalla procedura di immissione nei ruoli dei VSP;
- di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento;
nonché, per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, comma 1, lett. g-bis) del Codice dell'ordinamento militare, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella misura in cui non prevede che il candidato possa essere ammesso “con riserva” al bando, in attesa dell'esito del giudizio penale a proprio carico.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/11/2022:
per l’annullamento:
- altresì, del decreto n. M_D AB05933 REG2022 0634556 di protocollo del 27 ottobre 2022 (pubblicata l'8 novembre 2022), con cui il vice direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa ha approvato la graduatorie di merito dell'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il 2022, dei VFP4;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, in ogni caso, della graduatoria.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, militare volontario in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito italiano, effettivo alla 15ª Compagnia del 186° reggimento paracadutisti “Folgore” di -OMISSIS- con il grado di Caporal Maggiore, veniva rinviato a giudizio dalla Procura di -OMISSIS- insieme ad altri soggetti, nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R. in quanto coinvolto, nella notte tra il 9 ed il 10 ottobre 2020, in una spiacevole lite tra giovani in -OMISSIS-.
2. Il 9 dicembre 2021, con la Circolare n.-OMISSIS- di protocollo, l'Amministrazione della Difesa bandiva la procedura di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate (doc. 6 ric.) e il graduato, ormai da circa 6 anni in ferma prefissata, presentava tempestiva domanda di partecipazione alla suindicata procedura.
Tuttavia, con la determinazione n.-OMISSIS-di protocollo del 22 aprile 2022 (provvedimento impugnato), il Capo del I Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, escludeva il ricorrente dalla procedura di immissione in s.p.e. in ragione della mancanza del requisito, sancito dalla stessa Circolare, della assenza di imputazioni penali a carico al momento della domanda.
Precisamente la dizione del provvedimento era la seguente: “la domanda di partecipazione all'immissione … non può esser accolta in quanto, dalla documentazione in atti, risulta che LA è imputata in un procedimento penale per delitti non colposi, e, pertanto, non ha mantenuto il requisito previsto al paragrafo 3, sottopara a., 8° alinea della relativa circolare”.
3. Nel gravame proposto (con atto notificato e depositato il giorno 11.5.2022) avverso il menzionato provvedimento il ricorrente ha articolato le seguenti censure:
i) egli non aveva ricevuto la richiesta di rinvio a giudizio e quindi ignorava, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, di avere mai assunto la qualifica di imputato;
ii) debbono essere distinte le procedure concorsuali di arruolamento - rispetto alle quali è direttamente le legge (art. 635 C.o.m.) ad imporre all’Amministrazione di escludere il candidato formalmente imputato in procedimenti penali in corso al momento della partecipazione alla selezione – da quelle di immissione in s.p.e. concernenti militari già in ferma prefissata da diversi anni e ben noti alle gerarchie militari, rispetto ai quali “il procedimento penale non può essere automaticamente ostativo, ma ci deve