TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-05-06, n. 200901057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-05-06, n. 200901057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901057
Data del deposito : 6 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02572/1995 REG.RIC.

N. 01057/2009 REG.SEN.

N. 02572/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2572 del 1995, proposto da:
Todisco di A.&
G. S.n.c., rappresentata e difesa dagli avv. M M, T L, con domicilio eletto presso M M in Bari, Segreteria Tar Bari p.zza Massari 6;

contro

Comune di San Ferdinando di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. D A, con domicilio eletto presso D A in Bari, c/o Avv. G.Vignola via Beatillo, 17;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione consiliare n. 64 del 12.7.1995 e della conseguente nota n. 11246 del 13.7.1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Ferdinando di Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 09/04/2009 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con atto notificato il 16.10.1995, la società in epigrafe ricorre contro la richiesta, da parte del Comune di S. Ferdinando di Puglia, del versamento di £. 77.822,493 ancora dovute per il pagamento dell’indennità di espropriazione dei suoli, che, compresi nel piano per l’edilizia economica e popolare dell’anzidetto Comune, sono stati assegnati con diritto di superficie alla ricorrente.

Quest’ultima nega di dovere ancora dell’altro denaro, in aggiunta a quanto ha già versato al predetto titolo nella misura di £.

6.000 al mq.;
afferma che i tecnici, chiamati dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 26/1994 ad individuare i criteri da seguire “per la risoluzione dei problemi connessi alle procedure espropriative”, non hanno svolto al riguardo “alcuna attività istruttoria”;
denuncia che, su iniziativa di una sola delle parti contraenti, non poteva essere modificato l’ammontare del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, stabilito con la convenzione sottoscritta il 13 marzo 1997.

Il Comune di San Ferdinando di Puglia si è costituito in giudizio.

2. - Il ricorso è infondato.

La richiesta del Comune è giustificata dall’obbligo di sostenere il costo dell’espropriazione delle aree a lei assegnate, assunto dalla società ricorrente con la convenzione sopra ricordata (art. 4, lett. a);
cosicchè, una volta definito lo stesso e stabilito di quanto, detratto l’importo già versato, la concessionaria era ancora debitrice per l’acquisto dei suoli da parte del Comune, legittimamente, oltre che doverosamente, l’Ente ha invitato la controparte a saldare il debito residuo.

Osserva, inoltre, il Collegio, che in base al combinato disposto dell'art. 35 comma 8 l. 22 ottobre 1971 n. 865 nonchè dell'art. 16 d.l. 22 dicembre 1981 n. 786 (disposizione in materia di finanza locale), conv. con modificazioni in l. 26 febbraio 1982 n. 51, il Comune, in quanto deputato alla localizzazione ed espropriazione delle aree destinate alla realizzazione del piano, non poteva essere gravato di oneri finanziari non previsti dalla legge e, quindi, (come nella specie) dell'onere rinveniente dall'acquisizione delle aree, che doveva costituire il corrispettivo ad esso dovuto da parte dei soggetti attuatori del Peep (Tar. Puglia Bari, 18 giugno 1999, n. 414).

Di conseguenza, sul punto la deliberazione n. 64/1995 non poteva avere un contenuto diverso dopo che il Consiglio comunale ebbe a fare proprie le conclusioni della relazione del tecnico incaricato della perizia di stima del valore delle aree.

Peraltro, in merito al costo di acquisizione dei suoli, valutato mediamente in £. 30.000 al mq., ed al conseguente importo a saldo addebitato alla ricorrente, questa non ha mosso obbiezioni.

L’unica eccezione, sollevata al riguardo dalla società assegnataria, concerne l’immodificabilità con atto unilaterale, dei patti sottoscritti, ma, dedotta con riferimento al contributo di concessione ed agli oneri di urbanizzazione, è sicuramente inconferente, perché fatto costitutivo delle due anzidette obbligazioni è il rilascio della concessione ad edificare, mentre all’origine del debito, di cui è causa, vi è il rimborso del prezzo corrisposto dal Comune ai proprietari dei fondi, facenti parte del Peep, per indennizzarli del trasferimento coattivo della proprietà delle aree al patrimonio dell’Ente.

Sono, pertanto, inammissibili per carenza di interesse le restanti deduzioni della debitrice, volte a censurare sotto il profilo dell’eccesso di potere la legittimità degli atti-fonte del suo debito perché i tecnici, a ciò incaricati, non avevano proceduto “alla risoluzione” delle questioni sorte nel corso del procedimento di espropriazione.

In vero, anche nel presente giudizio, ancorchè iniziato prima dell’entrata in vigore dell’art. 21 octies l. n. 15 del 2005, deve farsi applicazione dell’anzidetta disposizione, che ha escluso l’annullabilità del provvedimento impugnato allorquando il contenuto dispositivo dell’atto “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2006, n.6194;
sull’inutilità del sindacato della legittimità del provvedimento, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2008, n.143).

3. - In definitiva, alla stregua delle su esposte considerazioni, il ricorso in esame va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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