TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-12-13, n. 201700795
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2017
N. 00795/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00801/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2016, proposto da:
AN NC, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Renato Obinu e Barbara Loche, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Dante n.15;
contro
Comune di Uta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio Piroddi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Gianturco n. 36;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Uta, Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Edilizia Privata del 14.06.2016, prot. 9321, di diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria, relativo alla pratica edilizia n. 40/16, avente ad oggetto la domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 16 L.R. 23/85 (accertamento di conformità), presentata in data 02.05.2016, prot. n. 7010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Uta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Riferisce la ricorrente di essere proprietaria di un terreno sito in Uta, Località Tanca Su Margiani, distinto al N.C.T. al F. 25, particella 174, della superficie di 5000 mq, ricadente in zona E 1.2 a (caratterizzata da una produzione agricola tipica e specializzata) e di svolgerci attività agricola mediante impianti orticoli in pieno campo, praticata dalla stessa anche in altri fondi limitrofi, nella disponibilità della ricorrente in virtù di un regolare contratto di affitto, nei siti di Uta distinti al N.C.T. al F. 19, particella 887, della superficie di 7184 mq e F. 19, particella 143, della superficie di 1940 mq, ove la coltivazione viene effettuata in serre tunnel e in pieno campo.
La sig.ra NC riferisce che, con ordinanza n. 4 del 2.2.2016, il Responsabile del Servizio dell’amministrazione comunale resistente assumeva che, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 4.8.2015, era stata accertata nel suo terreno la realizzazione di un fabbricato in totale assenza di permesso di costruire, con una superficie complessiva di 179,79 mq, di cui 70,39 mq abitabili e 109,40 mq non residenziali. Con il predetto provvedimento veniva inoltre ordinato alla ricorrente di procedere alla demolizione del fabbricato e al ripristino dei luoghi.
In data 2.5.2016, come riferito nel ricorso, l’Ing. LL US, incaricato dalla sig.ra NC, presentava al Comune di Uta istanza di accertamento di conformità del fabbricato realizzato senza titolo, la cui destinazione era connessa alla conduzione agricola del fondo, nonché alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali.
La ricorrente afferma nel ricorso che all’interno dello stesso lotto è presente un altro fabbricato parzialmente costruito con procedura DUUAP, privo di copertura, di cui sono state realizzate solo le fondamenta e parte della muratura, il cui titolo abilitativo risulta ormai decaduto.
In data 24.5.2016 l’Ufficio Tecnico Comunale di Uta notificava alla sig.ra NC la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità, facendo presente che l’immobile in oggetto risultava edificato ad una distanza da un edificio presente nel lotto inferiore rispetto a quella consentita dall’art. 17 delle N.T.A. per le zone E1 del Comune di Uta e rilevando l’inammissibilità della destinazione dell’edificio, per assenza di esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 3 comma 3 D.P.G.R. n. 228/1994 nel relativo lotto.
In data 3.6.2016 la ricorrente depositava le osservazioni ai motivi ostativi, contestandone legalità e fondatezza, precisando che nel fondo in esame veniva praticata attività agricola e chiedendo il riesame degli stessi previo sopralluogo che accerti l’esercizio di detta attività.
Con provvedimento dell’Ufficio Tecnico del Comune di Uta del 14.6.2016, prot. 9321, pervenuto alla ricorrente in