TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-10-08, n. 201405205
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Testo completo
N. 05205/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05129/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5129 del 2013, proposto da:
G S, nato ad [...] il [...]; D M V, nato a [...] il [...]; G M, nato a [...] il [...]; T F, nato a [...] il [...]; M N, nato a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dagli Avv. ti L L ed A F ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. G A in Napoli, al Viale Gramsci, n. 16;
contro
C D T, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. P D F, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via dei Fiorentini, n. 21;
per l’annullamento, previa sospensione
- delle determine del settore LL.PP. del Comune di Tufino:
n. 26 del 28.10.2013 per G S;
n. 25 del 28.10.2013 per D M V;
n. 27 del 28.10.2013 per G M;
n. 28 del 28.10.2013 per T F;
n. 24 del 28.10.2013 per M N;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23.8.2013;
- della deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 29.10.2013;
- di qualunque altro atto collegato, connesso e coordinato;
e per la condanna
dell’intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione del posto di lavoro, in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Visti gli atti tutti della causa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Uditi - relatore alla pubblica udienza del 10 luglio 2014 il cons. dr. Cernese - i difensori della parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato l’11.11.2013 e depositato il giorno 15 successivo,
G S, D M V, G M, T F, M N - che avevano lavorato per il Comune di Tufino per un lasso di temporale superiore a tre anni antecedenti al 2007 (molti di loro con le medesime mansioni con contratto a tempo determinato sia nel 2008 che 2009) e per ciascuno dei quali era adottata determina in cui erano riconosciuti i requisiti per la stabilizzazione (precisamente: n. 77 del 30.6.2009 per G S; n. 76 del 30.6.2009, per D M V; n. 75 del 30.6.2011 per G M, n. 87 del 30.6.2009 per T F; n. 86 del 30.6.2009 per M N) - hanno impugnato, innanzi a questo Tribunale, ciascuno per quanto di interesse, le determine in epigrafe del Settore LL.PP., firmate dal Responsabile del Settore Tecnico: n. 26 del 28.10.2013 per G S; n. 25 del 28.10.2013 per D M V; n. 27 del 28.10.2013 per G M; n. 28 del 28.10.2013 per T F; n. 24 del 28.10.2013 per M N con cui, dando seguito alla - pure impugnata - deliberazione n. 42 del 23.8.2013, avente ad oggetto “Procedura di stabilizzazione di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 87 del 29.6.2009, n. 141 del 29.12.2009 e 41 del 17.6.2011- Atto di annullamento”, da intendersi ripetuta e trascritta, si era disposto: “1 di annullare in autotutela la suddette determine e tutti gli atti presupposti, pregressi e consequenziali, 2. di risolvere in applicazione dell’art. 4.2. del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato part-time 35%, il medesimo contratto di lavoro, ricorrendo la condizione espressamente ivi prevista; 3. di dare atto che, in ogni caso, l’atto contrattuale posto in essere in esecuzione della determinazione n. 42 del 30.6.2011 per effetto dell’annullamento del presupposto giuridico costituente l’antecedente logico del medesimo è travolto a cascata e si ritiene improduttivo di effetti (…….)”.
Parti ricorrenti hanno chiesto, altresì, la condanna dell’intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione del posto di lavoro ed, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.
All’uopo, i ricorrenti, in fatto, premettevano;
- che, con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 16.1.2002 il Comune di Tufino approvava: il “Regolamento di organizzazione e servizi” con allegata pianta organica e con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 23.1.2002 il “Programma triennale di occupazione per il triennio 2002-2004” prevedendo: 1. per l’anno 2002: procedere all’assunzione temporanea di tutto il personale dell’area tecnica vacante nelle nuova dotazione organica, per anni uno; 2. per l’anno 2003: riconferma delle assunzioni temporanee effettuate nell’anno 2002; 3. per l’anno 2004: riconferma delle assunzioni temporanee effettuate nell’anno 2003;
- che, con delibera n. 80 del 7.6.2006 la Commissione straordinaria del Comune di Tufino approvava la nuova pianta organica, da cui risultavano ancora posti vacanti e nel programma triennale di occupazione triennio 2007-2009 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 2.3.2007 era ancora prevista la copertura di posti in organico con assunzioni a tempo determinato;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 29.6.2009 il Comune di Tufino dichiarava di voler stabilizzare i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato, successivamente precisando, con deliberazione n. 141 del 29.12.2009 che i lavoratori oggetto della stabilizzazione erano n. 17 unità e che la stabilizzazione era subordinata al finanziamento dell’impianto STIR di smaltimento rifiuti della Regione Campania;
- che, con deliberazione di Giunta Municipale n. 41 del 17.6.2011, l’Amministrazione dava attuazione alla stabilizzazione e disponeva un’assunzione part-time al 35% prevedendo espressamente la clausola di mobilità in caso di dismissione dell’impianto STIR per fatti imprevisti ed imprevedibili ai sensi dell’art. 33 comma 7 e 8 del D.L.vo n. 165/2001 ed erano sottoscritti i contratti individuali di lavoro;
- che, con deliberazione n. 60 del 23.8.2012, l’attuale amministrazione deliberava il programma triennale del fabbisogno del personale 2012/2014 in cui si dava atto che il Comune di Tufino non aveva superato il tetto di spese del personale del 2008, il rapporto spese/personale correnti anno 2011 era inferiore al 50% ed, al momento, non si segnalavano situazioni di soprannumero e eccedenze di personale.
Tanto premesso e preso atto che le impugnate determine richiamavano la deliberazione di Giunta n. 42 del 23.8.2013 con cui il Comune di Tufino disponeva un atto di indirizzo ai responsabili di settore per dare seguito alla nota del Dipartimento Funzione Pubblica DEP 0027215 del 7.6.2013, acquisita al protocollo dell’Ente in data 10.6.2013 al n. 3141, con cui si demandavano ai responsabili dei settori, ciascuno per le rispettive competenze, i “dovuti provvedimenti conseguenti alle violazioni di legge che emergono nella procedura di stabilizzazione in oggetto”, a sostegno del ricorso, parti ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dei principi generali. Nullità licenziamento;
2) Violazione dell’art. 36 T.U.P.I.;
3) Violazione di legge (art. 36, comma 5, D.L. vo n. 165/2001; art. 4, D.L. n. 101/2013; art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010; art. 55 sexies comma 3, D.L. vo n. 165/2001). Violazione dell’art. 29, comma 6, del Regolamento degli uffici e servizi del Comune di Tufino. Violazione di norme imperative. Violazione di principi generali del diritto;
4) Incompetenza del Responsabile del Settore. Eccesso di potere. Difetto di motivazione;
5) Violazione dell’art. 21 nonies, L. n. 241/1990, per superamento del limite del “termine ragionevole”. Violazione dell’art. 36, comma 5, del T.U.P.I. per mancata previsione del risarcimento del danno in favore del lavoratore;
6) Nullità della clausola contrattuale 4.2. del contratto individuale di lavoro. Erroneo riferimento o falsa applicazione di legge;
7) Violazione della L. n. 241/1990 per decorrenza termini e sostituzione del responsabile del procedimento;
8) Eccesso di potere nella deliberazione di Giunta Comunale n. 62/2013 per contraddittorietà con atti posti in essere in precedenza e per illogicità manifesta.
Infine parti ricorrenti lamentano di aver subito un danno grave ed irreparabile dall’intera procedura di annullamento della stabilizzazione, riconducibile alle seguenti voci: danno non patrimoniale, per la lesione dell’integrità psico-fisica; doppio danno patrimoniale derivante, il primo, da tutte le retribuzioni non versate durante il periodo della mancata stabilizzazione per ciascun ricorrente, ed il secondo per l’annullamento della stabilizzazione, come indicato nell’art. 36 del T.U.P.I., quantificabile nel doppio delle retribuzioni percepite durante l’avvenuta stabilizzazione.
In sostituzione del precedente difensore dei ricorrenti, Avv. Pierluigi Arigliani, con memoria depositata in data 17.4.2014, si sono costituiti in giudizio gli Avv. ti L L ed A F i quali, nel riportarsi integralmente al ricorso, ne hanno chiesto l’integrale accoglimento.
L’intimato Comune si è costituito in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, sostenendone l’infondatezza.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2014 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente l’adito Tribunale deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario relativamente alla richiesta di condanna dell’intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione del posto di lavoro.
Sul punto basterà rilevare che il licenziamento è vicenda incidente direttamente sul rapporto di lavoro, nel senso di determinarne l’estinzione, ed in relazione alla quale l’amministrazione non esercita poteri autoritativi ma poteri equiparabili a quelli del datore di lavoro privato con la conseguenza che le relative controversie, versandosi fuori delle materie conservate al diritto pubblico in forza del D.L. vo n. 29 del 1993, art. 68, comma 1, sono demandate per unanime giurisprudenza alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Cfr. Cass. SS.UU.