TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-07-11, n. 201302045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-07-11, n. 201302045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201302045
Data del deposito : 11 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00656/2012 REG.RIC.

N. 02045/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00656/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 656 del 2012, proposto da:
Maria Teresa D'Angelo, rappresentata e difesa da sè medesima, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar;

contro

Comune di Messina, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato nascente dalla n. 829/11 del Tribunale di Messina;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza n. 138/13 emessa in data 17.1.2013, questo Tribunale, ritenuto che l’Amm.ne era rimasta inadempiente all’obbligo di provvedere discendente dalla sent. n. 829/11 del Tribunale di Messina, nominava il Segretario Generale del Comune di Patti commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva entro il termine di giorni 60 (decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della decisione) a dare esecuzione alla predetta sent. n. 829/11, secondo le indicazioni fornite nella motivazione della sentenza stessa.

Con relazione depositata il 4.5.2013 il dr. Fabio Martino Battista rappresentava che con delibera consiliare n.101/C del 13.12.2012 è stata deliberata l’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art.243 bis del D.Lvo n.267/2000, introdotto dall’art.3 del D.L. n.174/10.10.2012, convertito con legge n.213/7.12.2012, chiedendo indicazioni per i procedimenti da porre in essere.

Ciò premesso, il Collegio osserva che il citato art. 243 bis prevede che:

“1. i comuni e le province per i quali…sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.



2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. (…)



4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.



5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.



6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

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