TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2009-10-08, n. 200900948
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N. 00948/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01361/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2009, proposto da:
Di Pace Salvatore N.Q., rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;
contro
Assessorato Regionale Agricoltura, in persona dell’Assessore pro tempore,
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani, in persona dell’Ispettore pro tempore;
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 3 del 27.5.09 con cui l'Ispettore provinciale Agricoltura di Trapani ha revocato il nulla osta agrituristico;
del decreto n. 7 del 28.5.09, con cui il dirigente del servizio XX - Ispettorato Provinciale Agricoltura unità operativa n. 178 di Trapani ha revocato il decreto n. 23 del 29.12.06 con il quale è stato concesso un contributo, e il decreto di anticipazione n. 25 del 21.12.07, nonchè ha disposto la restituzione immediata delle somme, maggiorate degli interessi;
nonchè del verbale istruttorio di revoca del nulla osta agrituristico n. 3 del 27.5.09, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Agricoltura e dell’Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2009 il Referendario dott.ssa F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il ricorso non appare, allo stato, assistito da sufficiente fumus in ordine al probabile esito, avuto riguardo alla compiuta cessione di azienda, alla modifica soggettiva e della base aziendale, che hanno comportato altresì una variazione della superficie aziendale e del rapporto di complementarietà tra attività agricola e agrituristica interessate, circostanze pienamente idonee a supportare la legittimità degli impugnati provvedimenti;
rilevato che, per tali ragioni, non può essere accolta l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;