TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2023-07-17, n. 202302343
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 02343/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00666/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 666 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Magnano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale CI, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità e di revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico Entratel”, a firma della Direttrice Regionale p.t. dell'Agenzia Entrate - Direzione Territoriale CI protocollo n. 15903 del 28-02-2023 – 251124399 -24320261;
- della nota protocollo n. -OMISSIS-del 14-04-2023 – -OMISSIS- a firma della Direttrice Regionale p.t. dell’Agenzia Entrate - Direzione Territoriale CI;
di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato il 28 aprile 2023 e depositato il successivo 8 maggio, il ricorrente - regolarmente iscritto alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltagirone - ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti in epigrafe indicati con i quali l’Agenzia delle Entrate ha disposto: 1) la sua cancellazione dall'Elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità a decorrere dalla data di notifica dell'atto; 2) la revoca dell’autorizzazione all’accesso al sevizio telematico “Entratel”, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica dello stesso ex art. 8 comma 4 D.M. 31.07.1998.
Il ricorrente articola le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE. ART. 10 BIS l. 241/90 IN RELAZIONE AGLI ART. 2, 7 e SS. L. 241/1990. VIOLAZIONE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINNISTRATIVO.
2) VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 8 COMMA 1 LETT. B) DM 164/1994. - ART. 429 C.P.P. - ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 73/E DEL 13.07.2010.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE. ARTT 3, COMMA 4, DEL D.P.R. N. 322/1998, 8 COMMA 1 LETT.B) E 25 DEL MEDESIMO DECRETO MINISTERO DELLE FIANANZE DEL31.07.1998 IN G.U. N. 187 DEL 12.08.1999) E SUCC. MOD. ED INT. IN RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO “ENTRATEL”.
Il ricorrente lamenta, oltre alla violazione delle garanzie partecipative in seno al procedimento in questione, che l’amministrazione intimata si sarebbe basata sulla mera pendenza di un procedimento penale ancora nella fase delle indagini o dell'udienza preliminare al fine di contestare la violazione da parte del ricorrente dell’art. 8 comma 1 lett. b) DM 164/1994. Infine deduce che la revoca del c.d. Servizio Entratel, risulterebbe adottata in difetto dei presupposti prescritti (come già rilevato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione CIna, nella sentenza 9 novembre 2020 n. 1018, resa in fattispecie analoga).
L’Agenzia dell’Entrate non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente intimata.
Alla camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023, il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e la causa è stata posta in decisione.
Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con