TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-02-26, n. 201900222

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2019-02-26, n. 201900222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201900222
Data del deposito : 26 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/02/2019

N. 00222/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2018, proposto da
G B, rappresentato e difeso dall'avvocato C E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Palmieri 40;

contro

Comune di La Morra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S M M e V R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Torino, largo Migliara 16;

per l'annullamento

della deliberazione assunta dal Consiglio Comunale di La Morra il 27 novembre 2017, n. 22, pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi con decorrenza 20 dicembre 2017, avente ad oggetto “Piano colore approvato con deliberazione n. 15/CC del 22.04.2013 – modificazioni”;

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Morra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

Il sig. G B - consigliere comunale di minoranza del Comune di La Morra - ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale di La Morra del 27 novembre 2017, n. 22, avente ad oggetto “Piano colore approvato con deliberazione n. 15/CC del 22.04.2013 – modificazioni”, articolando le seguenti doglianze: violazione di legge, con riferimento all’art. 41 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’art. 17 della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e con riferimento ai principi generali in materia di modificazione di provvedimenti amministrativi, di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge statale 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà.

Si è costituito in giudizio il Comune di La Morra, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All’udienza del 13 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Con il provvedimento impugnato il Consiglio Comunale di La Morra ha apportato una modifica alla deliberazione n. 15/2013 - con cui è stata approvata una variante al piano regolatore generale, avente ad oggetto il piano colore del centro storico – senza utilizzare il medesimo iter procedimentale, previsto dall’art. 17, c. 7, l. reg. n. 56/1977, utilizzato per l’approvazione della variante parziale, oggetto di modifica.

Per il principio del contrarius actus , e in mancanza di motivazioni circa le ragioni che giustifichino il ricorso ad una differente procedura (viepiù necessarie a fronte delle contestazioni di tre consiglieri comunali), una modifica del piano colore avrebbe dovuto essere disposta con lo stesso iter già utilizzato per l’atto che si andava a modificare, con il quale era stata impressa al piano colore valenza di prescrizione urbanistica.

Né una valida giustificazione dell’utilizzo di una differente procedura si rinviene nella memoria depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione resistente.

Con essa viene, da un lato, invocata l’applicazione dell’art. 21 octies, c. 2, l. n. 241/1990;
dall’altro, vengono, confusamente, richiamati l’art. 17, c. 12 “alle lettere f, g o h (preferibilmente f)” e l’art. 17 bis, l. reg. n. 56/1977.

L’art. 21 octies, c. 2, l. n. 241/1990 è inconferente dal momento che la modifica di un piano colore non costituisce certamente esercizio di un potere vincolato e ciò neppure ove sull’edificio in questione, per esigenze di risparmio energetico, sia stato apposto un c.d. “cappotto termico”.

Nel provvedimento non è contenuta nessuna indicazione che consenta di comprendere come sia stata qualificata la modifica apportata al piano colore e quale norma sia stata posta a fondamento della procedura utilizzata.

A fronte di ciò, i richiami all’art. 17, c. 12, lettere f), g) oppure h), l. reg. n. 56/1977 (modifiche che non costituiscono variante), e all’art. 17 bis, l. reg. n. 56/1977 (varianti semplificate), contenuti nella memoria depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione resistente, costituiscono una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Costituisce invero obbligo per la p.a. indicare puntualmente il fondamento normativo in forza del quale viene adottato un determinato provvedimento.

Per le ragioni esposte il ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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