TAR Catania, sez. V, sentenza 2023-10-16, n. 202303039
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Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 03039/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2019, proposto da
G A C, M A, A A A D, G A S L P, P V, M G, C F, E M S S, G O, rappresentati e difesi dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Paternò, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 1/12/2018 avente ad oggetto approvazione bilancio di previsione 2018/2020 e tutti gli atti consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i deducenti, consiglieri comunali del Comune di Paternò al momento della presentazione del gravame, hanno impugnato il bilancio di previsione 2018/2020 del comune, deducendo “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 174 T.U.E.L. come recepito in Sicilia e dell’art. 16, commi 5 e 8 del Regolamento di Contabilità del Comune di Paternò – ingiustizia manifesta ”.
2. Il Comune di Paternò, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2023, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, co. 3, del cod. proc. amm., possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti contabili successivi; a seguito di discussione del difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, coerentemente a giurisprudenza consolidata sul tema (cfr. tra gli altri, anche precedenti di questo Tribunale: sez. I, 15 febbraio 2021, n. 496 e 4 aprile 2023 n. 1131).
A norma dell’art. 162, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “ Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli